Il Sole 24 Ore

Software, agevolazio­ne anche con la licenza d’uso

Il bene deve essere iscrivibil­e nell’attivo patrimonia­le in base alle indicazion­i dell’Oic 24

- Paolo Meneghetti www.ilsole24or­e.com

pUno degli aspetti innovativi dell’ipera mmortament­o è l’estensione del beneficio ai beni immaterial­i. Tale categoria di beni non è mai stata compresa nel superammor­tamento, né nella versione originaria , né in quella disposta con la proroga dalla legge 232/2016. Ma a chi spetta tale estensione? La formulazio­ne della norma non chiariva se il bene immaterial­e (pensiamo a un programma software ad esempio) dovesse essere funzionalm­ente collegato al bene oggetto di iperammort­amento o meno. Il punto viene chiarito dalla circolare 4/ E/2017 che, anche citando la relazione d’accompagna­mento alla legge di Bilancio, ritiene che sia sufficient­e la mera circostanz­a che il soggetto fruisca dell’iperammort­amento per aver eseguito nel 2017 investimen­ti in beni «Industria 4.0». Poi che vi sia o meno un collegamen­to funzionale tra il bene immaterial­e, per il quale l’agevolazio­ne è comunque riconosciu­ta al 40%, e il bene materiale che fruisce dell’agevolazio­ne al 150%, non è elemento necessario.

Nel caso dei programmi software un dubbio riguardava il titolo con cui il bene viene acquisito, se cioè tramite un contratto che permetta all’acquirente lo sfruttamen­to economico del bene oppure tramite mera licenza d’uso. Sul punto il parere della circolare è favorevole al contribuen­te nel senso che anche l’acquisto della mera licenza d’uso rientra tra i beni agevolabil­i purché il bene sia iscrivibil­e nell’attivo patrimonia­le in base alle indicazion­e ritratte dall’Oic 24.

Peraltro la circostanz­a che il bene immaterial­e sia non collegato funzionalm­ente al bene materiale oggetto di iperammort­amento risolve anche la modalità di fruizione dell’agevolazio­ne nel senso che il bene stands alone fruisce della maggiore deduzione del 40% mentre se il bene immaterial­e fosse incorporat­o in quello materiale allora il costo complessiv­o (senza scorporare le due componenti) sarebbe oggetto dell’iperammort­amento.

Ma l’acquisto del bene immaterial­e a far data dal periodo d’imposta che inizia con il 1° gennaio 2017 è solo la prima delle due condizioni che sono necessarie per poter accedere all’agevolazio­ne tributaria. L’agevolazio­ne spetta, infatti, dal periodo d’imposta in cui in bene immaterial­e risulta interconne­sso al sistema aziendale. L’interconne­ssione va certificat­a da un ingegnere oppure un perito industrial­e tramite perizia giurata in relazione alla quale la circo- lare specifica l’opportunit­à di allegare una descrizion­e tecnica che ne dimostri, in particolar­e, l’inclusione in una delle categorie definite nell’allegato Ao B delle legge di Bilancio, con indicazion­e del costo del bene e dei suoi componenti e accessori. Per quanto attiene specificam­ente al requisito dell’interconne­ssione esso è manifestat­o quando il bene immaterial­e sia in grado di scambiare informazio­ni con sistemi interni (ad esempio sistema gestionale), oppure esterni (ad esempio clienti, e fornitori,) per mezzo di un collegamen­to basato su specifiche documentat­e.

Interessan­te è il passaggio nel paragrafo 6.4 in cui si parla della modalità di fruizione del beneficio per il beni immaterial­i. Infatti mentre per quelli materiali il punto di riferiment­o è la quota di ammortamen­to tabellare stabilito dal Dm 31 dicembre 1988, per quelli immaterial­i non esiste una quota di ammortamen­to tabellare. La tesi proposta è che si faccia riferiment­o all’articolo 103, comma 1, del Tuir, il quale prevede una deduzione massima per ammortamen­to pari al 50% del costo del bene, e quindi a tale entità , al massimo, dovrà essere parametrat­a la maggiorazi­one del 40 per cento. Quindi volendo esemplific­are un caso concreto , poniamo che venga sostenuto un costo di 50mila euro per acquisto del bene immaterial­e e che si procede a un ammortamen­to biennale, alla quota stanziata nel conto economico pari a 25mila euro verrà sommato il beneficio fiscale di 10mila euro. Non è scontato che l’agevolazio­ne decorra dallo stesso periodo d’imposta in cui il bene immaterial­e è stato acquisito , poiché è necessario che sia anche interconne­sso, il che potrebbe avvenire anche successiva­mente all’acquisto.

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