Debutto in due tempi per l’invio telematico
Debutto dal 1° apr ile (ma non per tutti) dell’obbligo di memorizzazione dei corr ispettivi - Fase transitoria fino al 2022 Per i dispositivi senza porta di comunicazione invio telematico dei dati dal 2018
pUn doppio avvio. Da sabato 1° aprile prende il via l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi incassati tramite distributori automatici. Tuttavia proprio ieri è arrivato un rinvio in extremis al 2018 per i dispositivi privi di porta di comunicazione.
Per non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantire, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l’inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori, è stata tuttavia prevista una fiscalizzazione graduale delle vending machine, strutturata in una soluzione transitoria da utilizzare entro e non oltre la fine del 2022 e in una soluzione a regime, che sarà successivamente disciplinata con apposito provvedimento direttoriale. L’obbligo riguarderà inizialmente i distributori automatici dotati di apposita porta di comunicazione, già attiva o attivabile mediante un aggiornamento software, in grado di trasferire digitalmente le informazioni ad un dispositivo atto ad inviare i dati alle Entrate. Nel pro- cesso di adozione delle regole tecniche una funzione specifica l’hanno svolte le associazioni di categoria del settore, come sottolinea Piero Angelo Lazzari, presidente di Confida, che sottolinea lo sforzo profuso e l’assenza di incentivi per gli operatori.
Le informazioni da trasmettere, il loro formato e le modalità tecniche con cui comunicare i dati, garantendone autenticità inalterabilità e riservatezza, sono stati individuati e definiti con il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate 102807 del 30 giugno 2016. L’adempimento da realizzare è duplice: a valle di una fase di memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi, occorre procedere alla loro trasmissione telematica alle Entrate. In fase di prima applicazione, l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi può essere assolto anche con la conservazione elettronica (Dm del 17 giugno 2014).
Dal punto di vista tecnologico, i distributori automatici si compongono di una periferica di pagamento in grado di gestire gli incassi corrisposti con denaro contante, chiavette precaricate dal consumatore (utilizzando direttamente il distributore ovvero apposite torri di ricarica), carte di credito o di debito e sistemi di pagamento contacless, ecc. Le periferiche sono collegate ad un sistema Master, e cioè ad una sche- da elettronica dotata di cpu capace di raccogliere i dati di vendita, memorizzarli e trasferirli ad altri apparati. L’acquisizione dei dati avviene periodicamente attraverso appositi “dispositivi mobili” (palmari, ma anche smartphone, tablet eccetera) da parte dell’addetto al rifornimento del distributore e al prelievo dell’incasso. Per procedere alla fiscalizzazione, i gestori delle vending machine ed i produttori del software dei dispositivi mobili devono innanzitutto accreditarsi utilizzando la procedura online messa a disposizione delle Entrate.
Una volta completato l’accreditamento, i gestori devono procedere al censimento e alla fiscalizzazione dei distributori, comunicando attraverso il sito web i propri dati, la matricola identificativa dei sistemi master che gestiscono e le altre informazioni dettagliatamente indicate nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento tra cui gli elementi di riferimento per la loro geo-localizzazione. All’esito del censimento, viene prodotto un Qrcode, da apporre come etichetta sulla singola vending machine e che consente un indirizzamento alla pagina web dell’agenzia delle Entrate per verificare i dati identificativi del distributore e del gestore. In questo modo il distributore viene – di fatto – «fiscalizzato».