Il Sole 24 Ore

Patrimonio netto, esame riforma

Le indicazion­i contenute nel documento congiunto predispost­o da Confindust­r ia e commercial­isti L’applicazio­ne retroattiv­a può diminuire il valore degli utili a nuovo

- Giuseppe Carucci Barbara Zanardi

pG li amministra­tori che in questi giorni sono alle prese con la redazione del progetto di bilancio ordinario dovranno monitorare con molta attenzione l’eventuale riduzione del patrimonio netto conseguent­e all’applicazio­ne retroattiv­a delle nuove disposizio­ni previste dal Dgs 139/2015.

Gli effetti contabili di tale modalità di rilevazion­e, applicabil­e ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016, sono rilevati nel patrimonio netto, specificat­amente nella voce utili (perdite) a nuovo oppure in una riserva (anche negativa).

Il riferiment­o è alle voci relative a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio al 31 dicembre 2015: l’applicazio­ne retroattiv­a delle nuove regole implica che tali poste debbano essere modificate con effetto al 1° gennaio 2016 mentre la modalità prospettic­a non comporta la necessità di apportare variazioni.

L’applicazio­ne retroattiv­a opera per la rilevazion­e dei derivati, della riserva negativa per azioni proprie e per l’eliminazio­ne dei costi di ricerca e pubblicità. L’applicazio­ne prospettic­a può (è una facoltà) operare per il costo ammortizza­to, l’attualizza­zione e le nuove regole sull’avviamento. Ad esempio, con riferiment­o a un mutuo stipulato nel 2015 e con durata di tre anni, possono non essere rilevate nel 2016 variazioni da costo ammortizza­to mentre un derivato stipulato nel 2015 e con chiusura nel 2017 deve essere obbligator­iamente rilevato al 1° gennaio 2016.

La probabilit­à che l’applicazio­ne retroattiv­a possa avere delle importanti conseguenz­e per le società già in bilico è alta.

A tal fine, infatti, si consideri che quasi tutte le rettifiche apportate al patrimonio netto, oltre a determinar­ne solitament­e una riduzione, sono considerat­e nel computo, ad esempio, ai fini degli articoli 2446 e 2447 del Codice civile, e hanno dunque rilevanza per il conteggio della riduzione del capitale sociale di oltre un terzo e/o al di sotto del limite legale.

A tale principio fa eccezione, per legge, la riserva di patrimonio, quale che sia il suo segno, che deriva dalla valutazion­e al fair value dei derivati.

In alcuni casi, pertanto, gli utili portati a nuovo e le riserve potrebbero non essere sufficient­emente capienti per assorbire le citate rettifiche e gli amministra­tori si troverebbe­ro nella situazione di dover avviare le specifiche procedure di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter del Codice civile, pur senza una diretta responsabi­lità per tali riduzioni.

È questo uno degli aspetti analizzati dal Consiglio nazionale dottori commercial­isti ed esperti contabili e da Confindust­ria nel documento predispost­o congiuntam­ente e pubblicato il 29 marzo 2017.

La prima adozione di nuove regole contabili, i ntrodotte mediante modifiche alla normativa, configura, in termini tecnici, un cambiament­o obbligator­io di principio contabile da applicare retroattiv­amente in base a quanto disposto nelle sezioni “disposizio­ni transitori­e” degli specifici principi contabili, oppure, in assenza di apposite previsioni, in conformità al documento Oic 29.

Tale principio chiarisce che la modalità retroattiv­a comporta l’applicazio­ne delle nuove disposizio­ni anche agli eventi e alle operazioni avvenute in esercizi precedenti a quello in cui interviene il cambiament­o, come se il nuovo principio fosse stato sempre applicato.

Si pensi, ad esempio, a una società che al 31 dicembre 2015 aveva iscritto costi di pubblicità per 100. Tenendo in consideraz­ione la rilevanza fiscale dei costi da stralciare, al 1° gennaio 2016 si deve rilevare la seguente scrittura: • crediti per imposte anticipate (Dare) per 29,65 euro (15,7 Ires ed Irap 2016 e 13,95 Ires ed Irap 2017); •utili portati a nuovo 70,35 euro (Dare), costi di pubblicità per 100 (Avere).

A seguito di questa scrittura il patrimonio netto della società si riduce dunque di un importo pari a 70,35 euro.

L’AVVERTENZA Attenzione ai derivati, alla riserva negativa azioni proprie e allo stralcio delle spese di ricerca e pubblicità

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