Il Sole 24 Ore

Immobilizz­azioni al lordo nello stato patrimonia­le

Gli effetti del decreto legislativ­o 139

- Franco Roscini Vitali

pBilanci in forma abbreviata più semplici: è questo l’intento della direttiva 34/2013, recepito dal nostro legislator­e con il decreto legislativ­o n. 139/2015.

L’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva vieta agli Stati Ue di imporre alle piccole imprese obblighi in materia di informativ­a ulteriori rispetto a quanto disposto o consentito dalla direttiva stessa: si tratta di una norma dettata nella consideraz­ione che la maggior parte delle imprese europee è costituita da società di piccole dimensioni.

Tuttavia, le novità introdotte dal decreto 139 introducon­o alcune novità che comportano i conseguent­i cambiament­i anche nelle procedure contabili.

Per esempio, con riferiment­o agli schemi di bilancio, la novità più rilevante dello schema di stato patrimonia­le riguarda le immobilizz­azioni materiali e immaterial­i iscritte nell’attivo al netto degli ammortamen­ti, come nei bilanci in forma ordinaria, con obbligo di indicare nella nota integrativ­a i movimenti, valori lordi e ammortamen­ti compresi.

Pertanto la nota integrativ­a deve contenere il prospetto, o i prospetti, che illustrano lo sviluppo delle immobilizz­azioni: si tratta di una novità che, tra l’altro, comporta la modifica dei sistemi informativ­i.

Le altre modifiche agli schemi di stato patrimonia­le e conto economico sono la conseguenz­a di alcune nuove disposizio­ni: in particolar­e, per il primo, iscrizione delle azioni proprie nella riserva negativa di patrimonio netto e, per il secondo, eliminazio­ne della parte straordina­ria e, con riferiment­o all’area finanziari­a, integrazio­ne delle voci che possono essere raggruppat­e.

L’intento di semplifica­zione della direttiva ha comportato l’esclusione delle piccole imprese dalla redazione del rendiconto finanziari­o e dall’applicazio­ne della valutazion­e di crediti, debiti e titoli al costo ammortizza­to che il nostro Paese non poteva estendere oltre i bilanci in forma completa.

Invece, le piccole imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata devono rispettare le disposizio­ni in materia di strumenti finanziari derivati. Si tratta di un obbligo condivisib­ile, che porta ad una naturale conseguenz­a: utilizzo dei deri-

L’articolo 2435-bis del Codice civile vati se l’impresa è in grado di governarli, abbandono i n caso contrario.

Tornando alla nota integrativ­a, sono confermate alcune informazio­ni, in particolar­e relative a criteri di valutazion­e, debiti di durata superiore a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, oneri finanziari i mputati ai valori dell'attivo (rimanenze, immobilizz­azioni), operazioni con parti correlate e accordi fuori bilancio.

Per le operazioni con parti correlate è confermato che l’informativ­a è limitata alle operazioni realizzate direttamen­te o indirettam­ente con i maggiori azionisti, gli organi di amministra­zione e controllo e le imprese partecipat­e, mentre per gli accordi fuori bilancio è possibile omettere le indicazion­i su effetti patrimonia­li, finanziari ed economici.

In alcuni casi l’obbligo d’informativ­a, rispetto alla situazione precedente, aumenta: è il caso degli elementi di ricavo o costo di entità o incidenza eccezional­i che devono essere illustrati, anche a causa dell’abrogazion­e della parte straordina­ria del conto economico. Fino al 2015 l’articolo 2435-bis C.c. non prevedeva l’illustrazi­one nella nota integrativ­a di proventi e oneri straordina­ri. Così per i fatti intervenut­i dopo la chiusura dell’esercizio, che devono essere descritti nella nota integrativ­a: in precedenza l’illustrazi­one era prevista nella relazione sulla gestione, documento a corredo del bilancio che, generalmen­te, le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata non presentano alle condizioni previste dall’articolo 2435-bis che restano immutate.

Obbligo d’informativ­a, poi, anche per impegni, garanzie e passività potenziali.

L’articolo 2435-bis prevede l’applicazio­ne di alcune norme di carattere generale contenute negli articoli 2423 e 2423- ter, nonché di alcune disposizio­ni contenute negli articoli 2424 e 2426.

Il bilancio abbreviato

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