E-fattura, taglia il traguardo l’opzione per lo spesometro
Ultimo giorno per effettuare la scelta
pOggi è l’ultimo giorno per esercitare l’opzione per la trasmissione facoltativa dei dati delle fatture da effettuare in via telematica secondo le indicazioni fornite nel provvedimento 182070/2016 delle Entrate.
Questa procedura è stata prevista all’articolo 1, comma 3 del Dlgs 127/2015 ed ha in sostanza anticipato il medesimo adempimento reso obbligatorio dall’articolo 4, commi 1 e 2 del Dl 193/2016. Appare evidente l’anomalia di optare per fare un adempimento che comunque sarebbe obbligatorio ma così è in effetti. L’opzione accompagnata da alcuni benefici si trascina però l’obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per le imprese che effettuano operazioni nei confronti di consumatori finali che tengono il registro dei corrispettivi; ove non venga esercitata anche questa opzione vengono meno i benefici stabiliti dalla norma.
La seconda comunicazione obbligatoria riguarda le liquidazioni periodiche che devono essere trasmesse con cadenza trimestrale e prescindono dalla opzione relativa all’invio delle fatture. Relativamente alla trasmissione telematica dei dati delle fatture le modalità sono le medesime sia per la trasmissione su opzione che per quella obbligatoria.
Anche i termini per la trasmissione sono identici; infatti il recente provvedimento dell’Agenzia 58793 del 27 marzo ha modificato il precedente stabilendo che per l’anno 2017 le fatture devono essere trasmesse con cadenza semestrale entro il 16 settembre per il primo semestre ed entro il mese di febbraio 2018 per il secondo semestre.
La trasmissione delle liquidazioni periodiche avviene con cadenza trimestrale entro il secondo mese successivo a ciascun trimestre (16 settembre per il secondo semestre).
La differenza fra comunicazione su opzione ed adempimento obbligatorio consiste nella circostanza che solo a seguito di opzione il contribuente può usufruire di alcuni vantaggi.
Il primo vantaggio è che il rimborsi Iva sono concessi in via prioritaria entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale anche in assenza dei requisiti previsti dall’articolo 30 del Dpr 633/72 (esempio acquisto di beni ammortizzabili, eccetera)
Inoltre per i soggetti che esercitano l’opzione, i termini di accertamento per le imposte dirette e Iva si riducono di due anni e quindi passano da cinque a tre; tale riduzione scatta soltanto se il contribuente garantisce la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati ad eccezioni degli importi fino a 30 euro (decreto ministeriale 4 agosto 2016). Il vantaggio più importante ma casuale e forse non voluto dal legislatore riguarda l’esonero della trasmissione dei modelli Intra acquisti di beni e servizi per l’anno 2017. Ciò in quanto l’articolo 3 del Dlgs 127/2015 che ha stabilito l’esonero da tale adempimento non è stato sospeso dal decreto mille proroghe come invece e avvenuto per l’invio obbligatorio dei dati delle fatture. Quindi salvo ripensamenti da parte del legislatore i contribuenti che optano per la trasmissione “volontaria” dei dati delle fatture beneficiano dell’esonero della presentazione dei modelli Intra acquisti, ad eccezione dei dati statistici che devono essere comunicati dai contribuenti che presentano i modelli Intra mensilmente.
LA CONDIZIONE Per la riduzione da 5 a 3 anni dei termini di accertamento necessario rispettare la tracciabilità dei pagamenti per importi oltre i 30 euro