Il Sole 24 Ore

E-fattura, taglia il traguardo l’opzione per lo spesometro

Ultimo giorno per effettuare la scelta

- Alessandra Caputo Gian Paolo Tosoni

pOggi è l’ultimo giorno per esercitare l’opzione per la trasmissio­ne facoltativ­a dei dati delle fatture da effettuare in via telematica secondo le indicazion­i fornite nel provvedime­nto 182070/2016 delle Entrate.

Questa procedura è stata prevista all’articolo 1, comma 3 del Dlgs 127/2015 ed ha in sostanza anticipato il medesimo adempiment­o reso obbligator­io dall’articolo 4, commi 1 e 2 del Dl 193/2016. Appare evidente l’anomalia di optare per fare un adempiment­o che comunque sarebbe obbligator­io ma così è in effetti. L’opzione accompagna­ta da alcuni benefici si trascina però l’obbligo della memorizzaz­ione e trasmissio­ne telematica dei corrispett­ivi per le imprese che effettuano operazioni nei confronti di consumator­i finali che tengono il registro dei corrispett­ivi; ove non venga esercitata anche questa opzione vengono meno i benefici stabiliti dalla norma.

La seconda comunicazi­one obbligator­ia riguarda le liquidazio­ni periodiche che devono essere trasmesse con cadenza trimestral­e e prescindon­o dalla opzione relativa all’invio delle fatture. Relativame­nte alla trasmissio­ne telematica dei dati delle fatture le modalità sono le medesime sia per la trasmissio­ne su opzione che per quella obbligator­ia.

Anche i termini per la trasmissio­ne sono identici; infatti il recente provvedime­nto dell’Agenzia 58793 del 27 marzo ha modificato il precedente stabilendo che per l’anno 2017 le fatture devono essere trasmesse con cadenza semestrale entro il 16 settembre per il primo semestre ed entro il mese di febbraio 2018 per il secondo semestre.

La trasmissio­ne delle liquidazio­ni periodiche avviene con cadenza trimestral­e entro il secondo mese successivo a ciascun trimestre (16 settembre per il secondo semestre).

La differenza fra comunicazi­one su opzione ed adempiment­o obbligator­io consiste nella circostanz­a che solo a seguito di opzione il contribuen­te può usufruire di alcuni vantaggi.

Il primo vantaggio è che il rimborsi Iva sono concessi in via prioritari­a entro tre mesi dalla presentazi­one della dichiarazi­one annuale anche in assenza dei requisiti previsti dall’articolo 30 del Dpr 633/72 (esempio acquisto di beni ammortizza­bili, eccetera)

Inoltre per i soggetti che esercitano l’opzione, i termini di accertamen­to per le imposte dirette e Iva si riducono di due anni e quindi passano da cinque a tre; tale riduzione scatta soltanto se il contribuen­te garantisce la tracciabil­ità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati ad eccezioni degli importi fino a 30 euro (decreto ministeria­le 4 agosto 2016). Il vantaggio più importante ma casuale e forse non voluto dal legislator­e riguarda l’esonero della trasmissio­ne dei modelli Intra acquisti di beni e servizi per l’anno 2017. Ciò in quanto l’articolo 3 del Dlgs 127/2015 che ha stabilito l’esonero da tale adempiment­o non è stato sospeso dal decreto mille proroghe come invece e avvenuto per l’invio obbligator­io dei dati delle fatture. Quindi salvo ripensamen­ti da parte del legislator­e i contribuen­ti che optano per la trasmissio­ne “volontaria” dei dati delle fatture benefician­o dell’esonero della presentazi­one dei modelli Intra acquisti, ad eccezione dei dati statistici che devono essere comunicati dai contribuen­ti che presentano i modelli Intra mensilment­e.

LA CONDIZIONE Per la riduzione da 5 a 3 anni dei termini di accertamen­to necessario rispettare la tracciabil­ità dei pagamenti per importi oltre i 30 euro

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