Il Sole 24 Ore

Credito d’imposta al 100% per la videosorve­glianza

Il bonus pieno spetta alle persone fisiche

- Tonino Morina

pL ’agenzia delle Entrate concede il “lasciapass­are” per l’utilizzo del credito d’imposta per le spese sostenute nell’anno 2016, a seguito dell’installazi­one di sistemi di videosorve­glianza. Si tratta del credito d’imposta spettante per le spese sostenute da persone fisiche, non nell’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa, ai fini dell’installazi­one di sistemi di videosorve­glianza digitale o allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzion­e di attività criminali.

Le spese agevolabil­i, in quanto sostenute da contribuen­ti «non nell’esercizio di attività di lavoro autonomo o d’impresa», devono riferirsi a immobili residenzia­li. Per gli edifici promiscui, cioè usati sia per l’uso personale, sia per l’attività lavorativa, il decreto risolve così: il bonus è ridotto al 50 per cento.

Con provvedime­nto del 30 marzo 2017, l’agenzia delle Entrate, dopo aver esaminato le istanze presentate dalle persone fisiche interessat­e dal 20 febbraio 2017 al 20 marzo (termine ultimo), ha fissato al 100% dell’importo chiesto la percentual­e massima di credito spettante.

Il credito è utilizzabi­le in compensazi­one con i versamenti dovuti, presentand­o il modello F24 esclusivam­ente attraverso i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel), pena il rifiuto dell’operazione.

In alternativ­a, il contribuen­te persona fisica può usa- re il credito spettante in diminuzion­e delle imposte dovute in base alla dichiarazi­one dei redditi.

L’agenzia delle Entrate esegue controlli automatizz­ati sui modelli F24 ricevuti. Nel caso in cui il contribuen­te non ha validament­e presentato l’istanza di attribuzio­ne del credito d’imposta, o nei casi in cui l’importo del credito usato in compensazi­one sia superiore all’ammontare del credito spettante, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comuni- cato al soggetto, contribuen­te o intermedia­rio, che ha presentato il modello F24, tramite specifica ricevuta consultabi­le sul sito internet dell’agenzia delle Entrate.

Con la risoluzion­e 42/E del 30 marzo 2017 è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazi­one, con il modello F24, del bonus spettante in relazione alle spese sostenute per l’installazi­one di sistemi di videosorve­glianza. Si tratta, esattament­e del codice tributo 6874 denominato «Credito d’imposta per le spese sostenute nell’anno 2016 per l’installazi­one di sistemi di videosorve­glianza - articolo 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di Stabilità per il 2016». In sede di compilazio­ne del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuen­te debba procedere al riversamen­to dell’agevolazio­ne, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferiment­o” è valorizzat­o con l’anno di sostenimen­to della spesa, nel formato “AAAA”, cioè 2016.

I LIMITI Per gli edifici promiscui, cioè usati sia per l'uso personale sia per l'attività lavorativa, il bonus è ridotto al 50 per cento

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