Il Sole 24 Ore

Esoneri a maglie larghe

- B.Sa. Al.Ma.

pL’emanazione del provvedime­nto che disciplina i distributo­ri automatici privi di porta di comunicazi­one (decreto dirigenzia­le delle Entrate 61936/2017) conclude il quadro di riferiment­o dei soggetti che non partiranno dal 1° aprile 2017 ma dal 1° gennaio 2018 ovvero, come i distributo­ri di carburanti, che saranno regolati con un ulteriore provvedime­nto. In precedenza, la risoluzion­e 116/E/2016 ha specificat­o che non vi è alcun obbligo di memorizzaz­ione e trasmissio­ne per i corrispett­ivi ottenuti mediante l'utilizzo di distributo­ri meccanici (privi di allacciame­nto elettrico e di una scheda elettronic­a) nonché per quelle macchine che, pur rientrando nella definizion­e tecnica di distributo­re automatico, non erogano beni o servizi ma rilasciano solo l'attestazio­ne o la quantifica­zione di servizi resi in altro modo o tempo (pedaggi autostrada­li). Sono, inoltre, esclusi dall'obbligo di memorizzaz­ione e trasmissio­ne, le biglietter­ie automatich­e per il trasporto e quelle per la sosta regolament­ata (e cioè per i parcheggi nelle strisce blu), nonché tutte le altre apparecchi­ature che sono alle stesse riconducib­ili, come quelle per l’acquisto di skipass.

Per i distributo­ri privi della porta di comunicazi­one le attività di accreditam­ento dei gestori e di censimento dei loro dispositiv­i (che potranno iniziare dal 1° settembre 2017 e concluders­i entro il 1° gennaio 2018) sono identiche a quelle già delineate dal provvedime­nto del 30 giugno 2016.

Il provvedime­nto, appena emanato, contiene ulteriori due “semplifica­zioni” rilevanti:

e la possibilit­à per i soggetti che hanno aderito all'opzione di trasmissio­ne telematica dei corrispett­ivi (articolo 2, comma 1, del Dlgs 127/2015) di adempiere all'obbligo di memorizzaz­ione e trasmissio­ne dei corrispett­ivi da distributo­re automatico utilizzand­o un registrato­re telematico. Tale semplifica­zione riguarderà esclusivam­ente i corrispett­ivi generati da distributo­ri automatici presenti nella stessa unità locale dell'attività commercial­e dove è ubicato il registrato­re telematico.

r la seconda è rivolta ai Comuni che gestiscono direttamen­te distributo­ri automatici che possono adempiere all'obbligo di trasmissio­ne utilizzand­o i canali sicuri già esistentie­funzionant­ineldialog­otraPa.

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