Il Sole 24 Ore

Per il bonus Sud un rebus il calcolo delle assunzioni

Indicazion­i contraddit­tor ie in due circolar i dell’Inps

- Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone

pAlcune recenti norme incentivan­ti prevedono che l’azienda - ai fini della legittimit­à del beneficio richiesto - rispetti la disciplina comunitari­a sul “de minimis”; in alternativ­a l’accesso all’incentivo è comunque possibile se le imprese, con l’assunzione agevolata, realizzano un incremento netto dell’occupazion­e. È il caso, per esempio, del bonus sud o dell’incentivo connesso all’assunzione di soggetti iscritti al programma garanzia giovani. Si tratta di una condizione, di derivazion­e comunitari­a, che presuppone un calcolo spesso rivelatosi di non semplice esecuzione.

Secondo la giurisprud­enza Ue, per verificare l’incremento, si devono raffrontar­e le unità lavorative annue (ULA) dell’anno precedente con quelle dell’anno successivo all’assunzione; principio recepito dal ministero del Lavoro nella risposta all’interpello n. 34/14.

Successiva­mente, il nostro ordinament­o si è arricchito del Dlgs 150/15 che, all’articolo 31, comma 1, lettera f) reca la disciplina sulla materia, vale a dire «il calcolo si effettua mensilment­e, confrontan­do il numero di lavoratori dipendenti equivalent­e a tempo pieno del mese di riferiment­o, con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” […] escludendo dal computo della base occupazion­ale media di riferiment­o i lavoratori che nel periodo abbiano abbandonat­o il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensioname­nto per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziame­nto per giusta causa».

Nelle recenti circolari n. 40 e 41/17, l’Inps, nel fornire indicazion­i in merito, riprende entrambi i principi: quello contenuto nel documento di prassi del ministero del Lavoro e il disposto legislativ­o che, oltre a collocarsi temporalme­nte dopo, in relazione al principio della gerarchia delle fonti dovrebbe aver superato la disposizio­ne amministra­tiva. Occorre, dunque, trovare il corretto modus operandi. Ai fini del calcolo, si devono definire la FMAP (forza media dell’anno precedente) e la FMAS (forza media dell’anno successivo). Se, per esempio, la data di assunzione fosse il 1° aprile 2017, la FMAP si riferirebb­e al periodo 1° aprile 2016-31 marzo 2017; la FMAS, invece, si aggancereb­be all’anno successivo rispetto all’assunzione. Dunque, al termine dei 12 mesi seguenti all’inseriment­o del la- voratore, si può definire con certezza la FMAS (periodo 1° aprile 17–31 marzo 18). Se quest’ultima è superiore alla FMAP cristalliz­zata, il datore di lavoro consolida i bonus mensili applicati ma – secondo le indicazion­i fornite dall’Inps - non può recuperare quelli eventualme­nte non conguaglia­ti. Se il raffronto evidenzia un mancato incremento, l’azienda deve restituire interament­e il bonus di cui si è avvalsa nell'anno.

Ne deriva che per il datore di lavoro un’analisi mensile basata su una proiezione verosimile offre la certezza della fruizione della facilitazi­one; nei casi limite, va valutata l’opportunit­à di avvalersen­e comunque nel mese, salvo doverla restituire al termine dell’anno.

Con la recente circolare n. 3/17, la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, ai fini del criterio da utilizzare per l’incremento occupazion­ale, richiama unicamente l’interpello n. 34/14 (confronto delle sole medie occupazion­ali) e giunge alla conclusion­e che l’incentivo spetta sin dal primo mese di assunzione se, all’atto della verifica a consuntivo, si sia realizzato l’incremento occupazion­ale che, invece, non sussisteva con una valutazion­e stimata al momento dell’instaurazi­one del rapporto.

Si tratta di un tema delicato, in relazione al quale restano in sospeso alcuni aspetti: la possibilit­à di recuperare l’incentivo solamente a consuntivo, dopo aver verificato l’effettiva realizzazi­one dell’incremento occupazion­ale netto medio, senza applicarlo mensilment­e; l’eventuale facoltà di avvalersi dell’agevolazio­ne già dal primo mese di assunzione, anche se l'incremento sia stato positivame­nte realizzato solamente al termine dell'anno successivo all’assunzione; l’ambito di operativit­à dell’articolo 31 del Dlgs 150/15; lo spazio di manovra della riposta a interpello 34/14 e come la stessa interagisc­e con la portata della normativa nazionale.

PARAMETRI DIVERSI Da chiarire se l’incremento occupazion­ale va valutato su base annua, come previsto dal Lavoro, o mensile in base al decreto legislativ­o 150/15

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