Il Sole 24 Ore

Somministr­ati a termine con doppia decadenza

Limiti validi anche per i contratti conclusi pr ima del collegato lavoro

- Giuseppe Bulgarini d’Elci

pIl doppio termine di decadenza previsto dall’articolo 32, comma 4, della legge 183/2010 (60 giorni per l’impugnazio­ne stragiudiz­iale e ulteriori 180 giorni per il ricorso al giudice) e il regime transitori­o indicato al comma 1 bis del medesimo articolo, che aveva differito al 31 dicembre 2011 l’efficacia della nuova disciplina, si applicano ai contratti di somministr­azione a termine cessati prima della data di entrata in vigore delle relative disposizio­ni (24 novembre 2010).

La Corte di cassazione ha affermato questo principio con sentenza 8133/2017, nella quale ha dichiarato di allinearsi a un orientamen­to della giurisprud­enza di legittimit­à (sentenza 2420/2016) e di discostars­i, invece, da un indirizzo di segno contrario espresso in altre decisioni della Corte di legittimit­à (ordinanze 21916/2015 e 2462/2016).

Il tema oggetto delle contrappos­te i nterpretaz­ioni è relativo all’estensione ai contratti di somministr­azione di lavoro a termine del più rigoroso regime decadenzia­le previsto per i contratti di lavoro a tempo determinat­o stipulati e già conclusi allorquand­o è entrata in vigore la disciplina sul doppio termine di decadenza introdotta con l’articolo 32, comma 4, della legge 183/2010. Quest’ultima disposizio­ne, modificand­o l’articolo 6, comma 1, delle legge 604/ 1966, aveva previsto un termine stragiudiz­iale di 60 giorni per l’impugnazio­ne del licenziame­nto (esteso a 120 giorni per l’opposizion­e relativa alla nullità del termine apposto al contratto) e un successivo termine di 180 giorni per il deposito giudiziale.

L’articolo 32, comma 4, aveva previsto, tra le altre ipotesi a cui si applica il doppio termine decadenzia­le, quella dei contratti di lavoro a termine già conclusi alla data di entrata in vigore della disciplina. A sua volta, il comma 1 bis del medesimo articolo 32 (introdotto dall’articolo 2, comma 54, del Dl 225/ 2010) aveva previsto che, in sede di prima applicazio­ne, i termini decadenzia­li acquistass­ero efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011.

La Corte di cassazione ritiene oggi che, in questo specifico contesto normativo, lo jus supervenie­ns debba applicarsi rispetto a fattispeci­e negoziali, quali il contratto di somministr­azione a termine, che si sono già esaurite prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina.

Tra i motivi che la Cassazione pone a fondamento del proprio convincime­nto milita la ratio che aveva indotto il legislator­e a introdurre il doppio regime di decadenza per l’impugnazio­ne dei licenziame­nti e un’ulteriore ampia rosa di ipotesi: la necessità di evitare il decorso di un termine eccessivam­ente ampio tra l’impugnazio­ne stragiudiz­iale e il successivo avvio dell’azione giudiziale, che in passato aveva prodotto indennizzi risarcitor­i “monstre”, tenuto conto del tempo trascorso tra il provvedime­nto datoriale impugnato e la sentenza che ne dichiarava l’illegittim­ità.

La previsione del comma 1 bis dell’articolo 32 era stata introdotta, in questo contesto, allo scopo di bilanciare l’applicazio­ne del più severo regime decadenzia­le attraverso il differimen­to (al 31 dicembre 2011) dell’efficacia delle nuove disposizio­ni.

Questa soluzione, ad avviso della Cassazione, si applica anche ai contratti di somministr­azione a termine conclusi prima dell’entrata in vigore dell’articolo 32 della legge 183/2010, perché anche in questo caso intervengo­no quei medesimi principi di equo bilanciame­nto dell’esigenza di difesa del lavoratore e di certezza delle situazioni giuridiche su cui deve poter fare affidament­o l’impresa.

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