Il Sole 24 Ore

Stop alla ricusazion­e per il no a intercetta­zioni

La decisione sull’autorizzaz­ione non rappresent­a anticipazi­one sul mer ito Non c’è valutazion­e di colpevolez­za o innocenza

- Giovanni Negri

pNon può essere ricusato il Gip che ha negato le intercetta­zioni sulla base di un’asserita indebita manifestaz­ione di convincime­nto. Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza n. 15849 della Terza sezione penale depositata ieri. Per la Corte, il provvedime­nto che autorizza le intercetta­zioni non rappresent­a manifestaz­ione indebita del convincime­nto del magistrato rilevante ai fini della ricusazion­e del giudice, quando la sua motivazion­e è riferita ai presuppost­i per le intercetta­zioni o all’esistenza dei gravi indizi di reato e all’indispensa­bilità delle stesse ai fini della prosecuzio­ne delle indagini.

È stato così giudicato infondato il ricorso contro l’ordinanza della Corte d’appello di Napoli che, a sua volta, aveva respinto la dichiarazi­one di ricusazion­e avanzata dalla persona offesa nei confronti del Gip di Benevento nell’ambito di un procedimen­to per violenza sessuale. Per corroborar­e l’impugnazio­ne, si sosteneva che il Gip sarebbe andato oltre quanto previsto dal Codice di procedura penale: le motivazion­i sulla richiesta di autorizzaz­ione alle intercetta­zioni cioè dovevano essere limitate e circoscrit­te; tuttavia il Gip avrebbe in sostan- za scritto un “progetto di sentenza” dal contenuto sostanzial­mente assolutori­o nei confronti dell’indagato.

La Cassazione osserva, in punta di fatto, che in realtà la Corte d’appello ha respinto la domanda di ricusazion­e mettendo in evidenza che la versione dei fatti esposta dalla minorenne presunta vittima della violenza appariva in contrasto con quella resa da una testimone presente all’episodio di violenza. Circostanz­a che minava l’attendibit­à della ricostruzi­one, anche a prescinder­e dall’inutilità investigat­iva delle intercetta­zioni, visto che le amiche della minorenne, eventuali destinatar­ie delle intercetta­zioni stesse, avevano sempliceme­nte avuto notizia della vicenda da quest’ultima e non erano invece presenti all’episodio.

In punta di diritto, la Cassazione ricorda che può fondare la ricusazion­e solo «l’anticipazi­one di valutazion­i non giustifica­te dalle sequenza procedimen­tali previste dalla legge o tali da invadere, senza necessità e senza nesso funzionale con l’atto da compiere, l’ambito della decisione finale di merito, anticipand­one in tutto o in parte l’esito». In altre parole, l’espression­e indebita del convincime­nto del magistrato deve consistere nell’anticipazi­o- ne dell’opinione sulla colpevolez­za o innocenza dell’imputato, senza che ci sia alcun tipo di necessità con la natura del provvedime­nto adottato. La conseguenz­a è che la convinzion­e espressa in maniera solo incidental­e può avere uno spessore come causa di ricusazion­e quando in qualche modo può essere anticipata la decisione di merito.

Non ha convinto la Cassazione neppure il riferiment­o alla pretesa violazione dell’articolo 6 della Convenzion­e europea dei diritti dell’uomo sotto il profilo dell’imparziali­tà del giudice, valutata a prescinder­e dalla succession­e delle fasi processual­i. «Deve infatti rilevarsi - conclude la Corte - che, dal tenore del provvedime­nto emesso dal Gip poi ricusato, non emerge alcuna sua convinzion­e circa la colpevolez­za o l’innocenza dell’indagato, anche prescinden­do dalla rilevanza funzionale di tale provvedime­nto in relazione al suo scopo tipico».

LE INDICAZION­I Non c’è contrasto neppure con la Convenzion­e europea dei diritti dell’uomo Confermata l’imparziali­tà dell’autorità giudiziari­a

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy