L’iter per la «Via» deve precedere l’autorizzazione
Produzione di energia
pL’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a Via (Valutazione di impatto ambientale) e, se del caso, la stessa Via deve avvenire prima dell’autorizzazione e della realizzazione del rispettivo progetto. Se tale obbligo viene violato, tali procedure devono essere espletate “ex post”. Dall’esito di tali percorsi saranno tratte le dovute conseguenze. Ad ogni modo, nell’ambito di una simile decisione discrezionale devono essere tenuti in considerazione anche i diritti fondamentali del committente. Questo è quello che, secondo le conclusioni rassegnate ieri dall’Avvo cato generale presso la Corte di giustizia Ue, è previsto dalla direttiva 2011/92 relativa alla Via di determinati progetti pubblici e privati, interpretata alla luce dell’articolo 191 del Trattato sul funzionamento della Ue. L’Avvocato generale ha aggiunto che la procedura “ex post” non consente, tuttavia, di considerare il progetto come se fosse stato autorizzato nel pieno rispetto della direttiva 2011/92.
In esito a queste conclusioni, non vincolanti, i giudici della Corte di Lussemburgo decideranno le Cause riunite C 196/16 e C 197/16 sorte a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale avanzata dal Tar Marche per chiarire se sia compatibile con il diritto comunitario l’esperimento di una procedura di verifica di assoggettabilità a Via (ed eventualmente a Via) dopo la realizzazione dell’impianto, quando l’autorizzazione sia stata annullata dal giudice nazionale per mancata sottoposizione a verifica di assoggettabilità a Via, poiché tale verifica era stata esclusa in base a legge regionale in contrasto con il diritto comunitario e quello nazionale.
Infatti, il rinvio del giudice italiano ha riguardato due impianti per la produzione di energia elettrica da biogas mediante digestione anaerobica di biomasse, con una potenza nominale di 999 kWe ciascuno, realizzati nel comune di Corridonia (causa C 196/16) e in quello di Loro Piceno (causa C 197/16). Entrambi gli impianti erano stati autorizzati dalla Regione Marche nel giugno 2012 ma non erano soggetti a Via, in base ad una legge regionale marchigiana poi dichiarata incostituzionale. In esito a tale pronuncia, i due comuni e alcuni privati ricorrevano contro le autorizzazioni che venivano annullate; tuttavia, nel frattempo gli impianti erano già stati realizzati e messi in funzione mentre la provincia di Macerata, ritornata nel solco della legge nazionale sulla Via, la concedeva “ex post”. Il Tar Marche è stato adito per giudicare della legittimità dei provvedimenti di Via.
Sul disallineamento tra norme comunitarie, leggi nazionali e locali, l’Avvocato generale ha sottolineato che nella misura in cui il legittimo affidamento del committente si fonda su normative nazionali contrarie al diritto dell’Unione, sarebbe tutt’al più “ipotizzabile un diritto al risarcimento dei danni nei confronti degli organismi nazionali responsabili”.
Le Conclusioni proseguono ricordando che in tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione si dovrebbe tener conto delle eventuali ripercussioni sull’ambiente.