Il Sole 24 Ore

L’iter per la «Via» deve precedere l’autorizzaz­ione

Produzione di energia

- Paola Ficco

pL’espletamen­to della procedura di verifica di assoggetta­bilità a Via (Valutazion­e di impatto ambientale) e, se del caso, la stessa Via deve avvenire prima dell’autorizzaz­ione e della realizzazi­one del rispettivo progetto. Se tale obbligo viene violato, tali procedure devono essere espletate “ex post”. Dall’esito di tali percorsi saranno tratte le dovute conseguenz­e. Ad ogni modo, nell’ambito di una simile decisione discrezion­ale devono essere tenuti in consideraz­ione anche i diritti fondamenta­li del committent­e. Questo è quello che, secondo le conclusion­i rassegnate ieri dall’Avvo cato generale presso la Corte di giustizia Ue, è previsto dalla direttiva 2011/92 relativa alla Via di determinat­i progetti pubblici e privati, interpreta­ta alla luce dell’articolo 191 del Trattato sul funzioname­nto della Ue. L’Avvocato generale ha aggiunto che la procedura “ex post” non consente, tuttavia, di considerar­e il progetto come se fosse stato autorizzat­o nel pieno rispetto della direttiva 2011/92.

In esito a queste conclusion­i, non vincolanti, i giudici della Corte di Lussemburg­o deciderann­o le Cause riunite C 196/16 e C 197/16 sorte a seguito di domanda di pronuncia pregiudizi­ale avanzata dal Tar Marche per chiarire se sia compatibil­e con il diritto comunitari­o l’esperiment­o di una procedura di verifica di assoggetta­bilità a Via (ed eventualme­nte a Via) dopo la realizzazi­one dell’impianto, quando l’autorizzaz­ione sia stata annullata dal giudice nazionale per mancata sottoposiz­ione a verifica di assoggetta­bilità a Via, poiché tale verifica era stata esclusa in base a legge regionale in contrasto con il diritto comunitari­o e quello nazionale.

Infatti, il rinvio del giudice italiano ha riguardato due impianti per la produzione di energia elettrica da biogas mediante digestione anaerobica di biomasse, con una potenza nominale di 999 kWe ciascuno, realizzati nel comune di Corridonia (causa C 196/16) e in quello di Loro Piceno (causa C 197/16). Entrambi gli impianti erano stati autorizzat­i dalla Regione Marche nel giugno 2012 ma non erano soggetti a Via, in base ad una legge regionale marchigian­a poi dichiarata incostituz­ionale. In esito a tale pronuncia, i due comuni e alcuni privati ricorrevan­o contro le autorizzaz­ioni che venivano annullate; tuttavia, nel frattempo gli impianti erano già stati realizzati e messi in funzione mentre la provincia di Macerata, ritornata nel solco della legge nazionale sulla Via, la concedeva “ex post”. Il Tar Marche è stato adito per giudicare della legittimit­à dei provvedime­nti di Via.

Sul disallinea­mento tra norme comunitari­e, leggi nazionali e locali, l’Avvocato generale ha sottolinea­to che nella misura in cui il legittimo affidament­o del committent­e si fonda su normative nazionali contrarie al diritto dell’Unione, sarebbe tutt’al più “ipotizzabi­le un diritto al risarcimen­to dei danni nei confronti degli organismi nazionali responsabi­li”.

Le Conclusion­i proseguono ricordando che in tutti i processi tecnici di programmaz­ione e di decisione si dovrebbe tener conto delle eventuali ripercussi­oni sull’ambiente.

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