Più tutela con l’amministratore di sostegno
Misura maggiormente protettiva r ispetto all’interdizione
pLa misura dell’amministrazione di sostegno, rispetto all’interdizione, è maggiormente protettiva del soggetto bisognoso; solo quando l’amministrazione di sostegno si riveli non sufficiente per l’adeguata protezione del soggetto privo di autonomia, può ricorrersi alla più limitativa misura dell’interdizione. Infatti, l’amministrazione di sostegno è strumento dotato di maggiore idoneità ad adeguarsi alle esigenze del soggetto bisognoso di assistenza, in relazione alla sua flessibilità e alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
È quanto si afferma in un decreto del Tribunale di Vercelli, datato 28 dicembre 2016, recentemente divulgato, che è assai interessante poiché consente di fare il unto della situazione nell’alternativa tra la scelta del- l’amministrazione di sostegno e la più radicale interdizione.
Secondo il Tribunale piemontese, non può essere condivisa l’opinione secondo la quale la misura dell’interdizione sarebbe maggiormente tutelante rispetto a quella dell’amministrazione di sostegno, e ciò in relazione a ragioni anagrafiche o riconducibili alla natura vasta e composita del patrimonio del soggetto privo di autonomia, i quali sono criteri discretivi che non è possibile rinvenire nella legislazione vigente.
Al contrario, la misura di amministrazione di sostegno è sempre maggiormente protettiva del soggetto bisognoso, sulla base dell’analisi delle caratteristiche di cui questo istituto è dotato dal legislatore.
Anzitutto occorre notare che l’amministratore di sostegno è soggetto ai medesimi requisiti di meritevolezza per la nomina dell’amministratore e ai medesimi obblighi del tutore; e che è identica, nell’amministrazione di sostegno e nell’interdizione, la disciplina del compimento di eventuali atti pregiudizievoli del soggetto assistito e non debitamente autorizzati.
Inoltre, l’amministrazione di sostegno comporta evidenti vantaggi processuali ed economici per il beneficiario; si pensi: 1 alla dispensa dall’inventario (che è impossibile nella tutela); 1 alla possibilità, concessa al beneficiario ma non all’interdetto, di accettare le eredità puramente e semplicemente (e quindi anche tacitamente); 1 alla maggiore rapidità, nell’ambito dell’amministrazione di sostegno, del sistema delle autorizzazioni giudiziali occorrenti per il compimento di atti nell’interesse dell’assistito.
Altri argomenti non trascurabili sono poi quello delle age- volaioni fiscali concesse nell’amministrazione di sostegno e quello della maggiore duttilità, modifica e velocità di revoca dell’amministrazione di sostegno. Infine, occorre considerare che la misura dell’amministrazione di sostegno limita in misura minore la capacità di agire del beneficiario.
Da tutte queste considerazione si desume dunque la maggiore adeguatezza dell’amministrazione di sostegno, rispetto alla tutela: l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno deve essere individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di tale soggetto.