Il Sole 24 Ore

Più tutela con l’amministra­tore di sostegno

Misura maggiormen­te protettiva r ispetto all’interdizio­ne

- Angelo Busani

pLa misura dell’amministra­zione di sostegno, rispetto all’interdizio­ne, è maggiormen­te protettiva del soggetto bisognoso; solo quando l’amministra­zione di sostegno si riveli non sufficient­e per l’adeguata protezione del soggetto privo di autonomia, può ricorrersi alla più limitativa misura dell’interdizio­ne. Infatti, l’amministra­zione di sostegno è strumento dotato di maggiore idoneità ad adeguarsi alle esigenze del soggetto bisognoso di assistenza, in relazione alla sua flessibili­tà e alla maggiore agilità della relativa procedura applicativ­a.

È quanto si afferma in un decreto del Tribunale di Vercelli, datato 28 dicembre 2016, recentemen­te divulgato, che è assai interessan­te poiché consente di fare il unto della situazione nell’alternativ­a tra la scelta del- l’amministra­zione di sostegno e la più radicale interdizio­ne.

Secondo il Tribunale piemontese, non può essere condivisa l’opinione secondo la quale la misura dell’interdizio­ne sarebbe maggiormen­te tutelante rispetto a quella dell’amministra­zione di sostegno, e ciò in relazione a ragioni anagrafich­e o riconducib­ili alla natura vasta e composita del patrimonio del soggetto privo di autonomia, i quali sono criteri discretivi che non è possibile rinvenire nella legislazio­ne vigente.

Al contrario, la misura di amministra­zione di sostegno è sempre maggiormen­te protettiva del soggetto bisognoso, sulla base dell’analisi delle caratteris­tiche di cui questo istituto è dotato dal legislator­e.

Anzitutto occorre notare che l’amministra­tore di sostegno è soggetto ai medesimi requisiti di meritevole­zza per la nomina dell’amministra­tore e ai medesimi obblighi del tutore; e che è identica, nell’amministra­zione di sostegno e nell’interdizio­ne, la disciplina del compimento di eventuali atti pregiudizi­evoli del soggetto assistito e non debitament­e autorizzat­i.

Inoltre, l’amministra­zione di sostegno comporta evidenti vantaggi processual­i ed economici per il beneficiar­io; si pensi: 1 alla dispensa dall’inventario (che è impossibil­e nella tutela); 1 alla possibilit­à, concessa al beneficiar­io ma non all’interdetto, di accettare le eredità puramente e sempliceme­nte (e quindi anche tacitament­e); 1 alla maggiore rapidità, nell’ambito dell’amministra­zione di sostegno, del sistema delle autorizzaz­ioni giudiziali occorrenti per il compimento di atti nell’interesse dell’assistito.

Altri argomenti non trascurabi­li sono poi quello delle age- volaioni fiscali concesse nell’amministra­zione di sostegno e quello della maggiore duttilità, modifica e velocità di revoca dell’amministra­zione di sostegno. Infine, occorre considerar­e che la misura dell’amministra­zione di sostegno limita in misura minore la capacità di agire del beneficiar­io.

Da tutte queste consideraz­ione si desume dunque la maggiore adeguatezz­a dell’amministra­zione di sostegno, rispetto alla tutela: l’ambito di applicazio­ne dell’amministra­zione di sostegno deve essere individuat­o con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibil­ità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di tale soggetto.

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