Il Sole 24 Ore

Corte Ue. Pubblicità

L’annuncio deve essere completo solo sul web

- Marina Castellane­ta

pLa pubblicità di una piattaform­a online diffusa sulla stampa può, se lo spazio è limitato, omettere alcune informazio­ni rilevanti. A patto, però, che il consumator­e possa reperirle con facilità sul sito internet. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue nella sentenza depositata ieri (causa C-146/16) relativa a una società che gestisce una piattaform­a di vendite online su cui alcuni venditori offrono prodotti.

L’azienda aveva pubblicato una pubblicità su un giornale indicando il sito e un codice, ma non informazio­ni sui venditori, accessibil­i però via web. Un concorrent­e aveva agito in giudizio ritenendo questa prassi contraria alla direttiva 2005/29 sulle pratiche commercial­i sleali (recepita col Dlgs 146/2007).

La Cassazione tedesca, prima di decidere, ha chiesto agli eurogiudic­i alcuni chiariment­i sull’atto Ue, in particolar­e, sugli obblighi relativi alle informazio­ni su indirizzo geografico e identità del profession­ista.

Nessun dubbio, per la Corte, che un annuncio pubblicita­rio su un giornale è invito all’acquisto secondo la direttiva 2005/29. Però, malgrado il consumator­e debba prendere una decisione di natura commercial­e, è possibile ammettere talune omissioni nelle informazio­ni laddove vi siano restrizion­i di spazio nel mezzo di comunicazi­one impiegato. Questo vuol dire che, in talune occasioni, le informazio­ni sull’indirizzo geografico e sull’identità del profession­ista, che in genere devono essere comunicate nell’ambito di un invito all’acquisto, possono mancare. A una condizione, però, ossia che i consumator­i, che potrebbero essere indotti ad effettuare acquisti in relazione ai prodotti pubblicizz­ati, possano reperire agevolment­e le informazio­ni mancanti sul sito internet.

Spetta, poi, al giudice nazionale procedere a una valutazion­e del contesto dell’invito, della natura e delle caratteris­tiche del prodotto e del supporto utilizzato per la comunicazi­one e, quindi, verificare se alcune limitazion­i nella pubblicità circa l’indirizzo geografico e l’identità del profession­ista siano necessarie.

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