Corte Ue. Pubblicità
L’annuncio deve essere completo solo sul web
pLa pubblicità di una piattaforma online diffusa sulla stampa può, se lo spazio è limitato, omettere alcune informazioni rilevanti. A patto, però, che il consumatore possa reperirle con facilità sul sito internet. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue nella sentenza depositata ieri (causa C-146/16) relativa a una società che gestisce una piattaforma di vendite online su cui alcuni venditori offrono prodotti.
L’azienda aveva pubblicato una pubblicità su un giornale indicando il sito e un codice, ma non informazioni sui venditori, accessibili però via web. Un concorrente aveva agito in giudizio ritenendo questa prassi contraria alla direttiva 2005/29 sulle pratiche commerciali sleali (recepita col Dlgs 146/2007).
La Cassazione tedesca, prima di decidere, ha chiesto agli eurogiudici alcuni chiarimenti sull’atto Ue, in particolare, sugli obblighi relativi alle informazioni su indirizzo geografico e identità del professionista.
Nessun dubbio, per la Corte, che un annuncio pubblicitario su un giornale è invito all’acquisto secondo la direttiva 2005/29. Però, malgrado il consumatore debba prendere una decisione di natura commerciale, è possibile ammettere talune omissioni nelle informazioni laddove vi siano restrizioni di spazio nel mezzo di comunicazione impiegato. Questo vuol dire che, in talune occasioni, le informazioni sull’indirizzo geografico e sull’identità del professionista, che in genere devono essere comunicate nell’ambito di un invito all’acquisto, possono mancare. A una condizione, però, ossia che i consumatori, che potrebbero essere indotti ad effettuare acquisti in relazione ai prodotti pubblicizzati, possano reperire agevolmente le informazioni mancanti sul sito internet.
Spetta, poi, al giudice nazionale procedere a una valutazione del contesto dell’invito, della natura e delle caratteristiche del prodotto e del supporto utilizzato per la comunicazione e, quindi, verificare se alcune limitazioni nella pubblicità circa l’indirizzo geografico e l’identità del professionista siano necessarie.