Confidi, è l’ora del fondo rischi
Pronte le procedure per presentare domanda di accesso ai 225 milioni per il sostegno alle Pmi Istanze a partire dal 2 maggio - Modulo scaricabile dal sito del ministero
Via libera dal 2 maggio alle richieste di contributo per i condifi per la costituzione di un fondo rischi (si veda il Sole 24 Ore del 24 febbraio scorso). Il ministero dello Sviluppo economico ha fornito le istruzioni operative per la concessione di agevolazioni finalizzate a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, ovvero di quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all’iscrizione nell’elenco o nell’albo degli intermediari vigilati dalla Banca d’Italia e di quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni. Con apposito decreto direttoriale del 23 marzo scorso, infatti, il ministero ha illustrato i criteri di fruizione delle predette agevolazioni.
Come si ricorderà, già decreto interministeriale Mise/Mef del 3 gennaio 2017, in esecuzione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 54, della Legge di stabilità per il 2014 (n. 147/13), era stata sancita l’istituzione di un apposito e distinto fondo rischi, all’interno del Fondo di garanzia ex legge 662/96, cui i confidi possono attingere allo scopo di concedere nuove garanzie alle Pmi associate.Vale la pena di ricordare che i contributi messi a disposizione dal Mise consistono in un contributo per l’operatività del fondo rischi a favore delle Pmi: l’entità del contributo erogato varierà sulla base dell’efficienza operativa del confidi.
Tornando al decreto dirigenziale, vengono illustrate le mo- dalità e i termini per la presentazione delle richieste di contributo che potranno essere inoltrate a partire dal prossimo 2 maggio.
Viene, poi, ribadito che oltre all’iscrizione al Registro imprese, i confidi richiedenti debbano essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione, non essere sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o con finalità liquidatoria e di cessazione dell’attività.
Per quanto riguarda i confidi interessati da progetti di fusio- ne, il decreto chiarisce che le richieste di contributo possono essere presentate a seguito dell’avvenuta delibera del progetto di fusione da parte dei competenti organi di tutti i confidi coinvolti e del successivo deposito per l’iscrizione nel Registro delle imprese. Diversamente, qualora la delibera non risulti ancora depositata, la richiesta di contributo deve essere presentata, nei casi di fusione mediante incorporazione, dal confidi incorporante mentre, nei casi di fusione che prevedono la nascita di un nuovo confidi, dal confidi coinvolto nell’operazione di fusione, al quale i legali rappresentanti degli altri confidi coinvolti abbiano conferito procura speciale per la sottoscrizione della richiesta di contributo. Chi predispone la richiesta, comunque, in entrambi i casi dovrà indicare nel modulo di domanda le denominazioni di tutti gli altri confidi partecipanti al progetto di fusione e, se del caso, quella del nuovo soggetto nascente dalla fusione medesima.
Per i confidi aderenti a contratti di rete, si precisa che il contratto deve risultare già stipulato alla data di presentazione della richiesta di contributo.
Le richieste di contributo – una per ogni confidi - vanno inoltrate esclusivamente attraverso il modulo disponibile nella sezione «Misure per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei confidi» del sito del ministero (www.mise.gov.it) da inviarsi all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato. L’invio delle domande è fissato a partire dalle ore 10 del 2 maggio 2017 e fino alle ore 24 del 31 dicembre 2018. Per gli ulteriori allegati, invio posticipato a partire dalle ore 10 del 10 luglio.
LA MISURA Le agevolazioni erogate con il bando consistono in contributi destinati alla concessione di garanzie: l’entità è variabile