Scelta entro il 2 maggio per chi rientra al lavoro in Italia
Il provvedimento emanato ieri dalle Entrate fornisce chiarimenti sulla scelta del regime fiscale di favore che dovrà essere effettuata dai lavoratori altamente qualificati che hanno trasferito la residenza in Italia per motivi di lavoro entro il 31 dicembre 2015 e in possesso dei requisiti previsti dalla legge 238/2010, chiarendo altresì la decorrenza della stessa.
La legge di conversione del Milleproroghe ha, infatti, posticipato al prossimo 2 maggio la scelta del regime applicabile a tali contribuenti, che sono dunque chiamati a scegliere in modo irrevocabile fra l’agevolazione biennale prevista dalla legge 238/2010 pro-tempore vigente (imponibilità del reddito di lavoro dipen- dente per il biennio 2016/2017 al 20% per le lavoratrici e al 30% per i lavoratori), e il regime agevolativo quinquennale previsto dal Dlgs 147/2015 (decreto internazionalizzazione), che prevede una detassazione del reddito di lavoro dipendente pari al 30% (per il 2016) e al 50% (dal 2017 al 2020).
Il provvedimento estende la decorrenza degli effetti del decreto internazionalizzazione all’anno 2016 in maniera coerente con il dettato normativo e inoltre garantisce parità di trattamento fra i soggetti che hanno esercitato l’opzione nel 2016 e quelli che intendono esercitarla entro il prossimo 2 maggio.
L’opzione è esercitata mediante presentazione di una richiesta scritta al datore di lavoro, nella quale dovrà essere indicato, oltre alle generalità e all’indicazione dell’attuale residenza in Italia risultante dal certificato rilasciato dal Comune, anche l’impegno a comunicare ogni variazione di residenza o domicilio prima del decorso del quinquennio dalla data della prima fruizione del beneficio. Per i lavoratori dipendenti che alla data odierna non hanno chiesto l’accesso all’agevolazione prevista dalla legge 238/2010 o, ancora, l’hanno richiesta ad altro datore di lavoro, è previsto l’ulteriore obbligo di di- chiarare il possesso dei requisiti per l’accesso al regime.
In relazione ai redditi conseguiti nel 2016, i lavoratori dovranno aver cura di indicare nella propria dichiarazione Irpef il reddito di lavoro dipendente nella misura ridotta del 70 per cento. A partire dal mese successivo a quello di esercizio dell’opzione il datore di lavoro opererà le ritenute sul 50 per cento delle somme imponibili. A fine anno o in caso di cessazione del rapporto di lavoro, dovrà inoltre effettuare il conguaglio tra le ritenute operate nei periodi di paga antecedenti l’opzione e quelle effettivamente dovute.
Sulle modalità di versamento, il contribuente potrà avvalersi delle regole ordinarie previste, effettuando il pagamento entro il 30 giugno ovvero entro il 31 luglio 2017 (il 30 è domenica) con la maggiorazione dello 0,40 per cento. Inoltre, previa opzione in dichiarazione, potranno versare quanto dovuto per saldo e acconto in rate di pari importo (sulle quali sono dovuti interessi al 4%) ad esclusione dell’acconto di novembre, dovuto in un’unica soluzione.
LE MODALITÀ La scelta va effettuata con una richiesta al datore che contiene l’impegno a comunicare modifiche di residenza o domicilio