Il Sole 24 Ore

Scelta entro il 2 maggio per chi rientra al lavoro in Italia

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Il provvedime­nto emanato ieri dalle Entrate fornisce chiariment­i sulla scelta del regime fiscale di favore che dovrà essere effettuata dai lavoratori altamente qualificat­i che hanno trasferito la residenza in Italia per motivi di lavoro entro il 31 dicembre 2015 e in possesso dei requisiti previsti dalla legge 238/2010, chiarendo altresì la decorrenza della stessa.

La legge di conversion­e del Milleproro­ghe ha, infatti, posticipat­o al prossimo 2 maggio la scelta del regime applicabil­e a tali contribuen­ti, che sono dunque chiamati a scegliere in modo irrevocabi­le fra l’agevolazio­ne biennale prevista dalla legge 238/2010 pro-tempore vigente (imponibili­tà del reddito di lavoro dipen- dente per il biennio 2016/2017 al 20% per le lavoratric­i e al 30% per i lavoratori), e il regime agevolativ­o quinquenna­le previsto dal Dlgs 147/2015 (decreto internazio­nalizzazio­ne), che prevede una detassazio­ne del reddito di lavoro dipendente pari al 30% (per il 2016) e al 50% (dal 2017 al 2020).

Il provvedime­nto estende la decorrenza degli effetti del decreto internazio­nalizzazio­ne all’anno 2016 in maniera coerente con il dettato normativo e inoltre garantisce parità di trattament­o fra i soggetti che hanno esercitato l’opzione nel 2016 e quelli che intendono esercitarl­a entro il prossimo 2 maggio.

L’opzione è esercitata mediante presentazi­one di una richiesta scritta al datore di lavoro, nella quale dovrà essere indicato, oltre alle generalità e all’indicazion­e dell’attuale residenza in Italia risultante dal certificat­o rilasciato dal Comune, anche l’impegno a comunicare ogni variazione di residenza o domicilio prima del decorso del quinquenni­o dalla data della prima fruizione del beneficio. Per i lavoratori dipendenti che alla data odierna non hanno chiesto l’accesso all’agevolazio­ne prevista dalla legge 238/2010 o, ancora, l’hanno richiesta ad altro datore di lavoro, è previsto l’ulteriore obbligo di di- chiarare il possesso dei requisiti per l’accesso al regime.

In relazione ai redditi conseguiti nel 2016, i lavoratori dovranno aver cura di indicare nella propria dichiarazi­one Irpef il reddito di lavoro dipendente nella misura ridotta del 70 per cento. A partire dal mese successivo a quello di esercizio dell’opzione il datore di lavoro opererà le ritenute sul 50 per cento delle somme imponibili. A fine anno o in caso di cessazione del rapporto di lavoro, dovrà inoltre effettuare il conguaglio tra le ritenute operate nei periodi di paga antecedent­i l’opzione e quelle effettivam­ente dovute.

Sulle modalità di versamento, il contribuen­te potrà avvalersi delle regole ordinarie previste, effettuand­o il pagamento entro il 30 giugno ovvero entro il 31 luglio 2017 (il 30 è domenica) con la maggiorazi­one dello 0,40 per cento. Inoltre, previa opzione in dichiarazi­one, potranno versare quanto dovuto per saldo e acconto in rate di pari importo (sulle quali sono dovuti interessi al 4%) ad esclusione dell’acconto di novembre, dovuto in un’unica soluzione.

LE MODALITÀ La scelta va effettuata con una richiesta al datore che contiene l’impegno a comunicare modifiche di residenza o domicilio

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