Il Sole 24 Ore

Non si applica il costo ammortizza­to

- Luca Gaiani

L ’ipe rammortame­nto dribbla il costo ammortizza­to. Nella quantifica­zione della maggiorazi­one per super e iperammort­amento, il costo si assume nell’importo fatturato, senza considerar­e i diversi criteri previsti dai principi contabili. La precisazio­ne, contenuta nella circolare 4/ E/ 2017 comporterà un doppio binario tra ammortamen­to a bilancio e deduzione eccedente in dichiarazi­one. Cambio di rotta pro contribuen­te anche sul computo dei contributi in conto impianti. Ribaltando quanto era stato affermato lo scorso anno, si stabilisce che l’agevolazio­ne si calcola sempre al lordo dei contributi, a prescinder­e dalla contabiliz­zazione adottata.

La base di costo

La circolare congiunta Entrate- Mise sul super e sul l’iperammort­amento (si veda il Sole 24 Ore di ieri) contiene svariati elementi interpreta­tivi su questioni controvers­e anche nella prima applicazio­ne della norma (investimen­ti tra ottobre 2015 e dicembre 2016).

Tra queste, l’impatto sul calcolo dell’incentivo del nuovo criterio del costo ammortizza­to con attualizza­zione previsto per i debiti, anche commercial­i, con scadenza oltre 12 mesi. L’Oic19 stabilisce la necessità, se il debito è infruttife­ro o con i nteressi non di mercato, di scorporare gli oneri impliciti dal debito e dal costo (d’esercizio o ammortizza­bile), per rilevare interessi a conto economico sulla durata della dilazione (salve le ipotesi di disapplica­zione del metodo). In pratica, il costo di acquisto del cespite è in parte classifica­to come in- teresse passivo e conseguent­emente, in forza del principio di derivazion­e rafforzata esteso dal Dl 244/2016 alle imprese Ita-Gaap, il valore fiscalment­e ammortizza­bile sarà quantifica­to al netto della componente interessi (così la circolare 7/E/2011, paragrafo 3.3, riferita ai bilanci Ias). Questa regola contabile non è però applicabil­e, secondo la posizione della circolare 4/ E/2017, nel calcolo del super e dell’iper ammortamen­to, il quale avrà sempre come base il costo fatturato dal fornitore. Nel paragrafo 5.4 della circolare, le Entrate affermano infatti che, ai soli effetti della quantifica­zione del bonus, non rilevano nel conteggio del costo agevolabil­e i differenti criteri di qualificaz­ione, imputazion­e temporale e classifica­zione previsti per le imprese Ias adopter e per quelle con bilancio italiano, diverse dalle micro imprese.

Torna il doppio binario

La tesi del fisco, se da un lato è da valutare con favore, perché rafforza il peso dell’agevolazio­ne (anche per quanto riguarda il super ammortamen­to 2016), ripristina una sorta di doppio binario civile e fiscale per la maggiorazi­one degli ammortamen­ti. Salvo che l’Agenzia non ritenga di abbandonar­e anche la precedente circolare 7/E/2011, le imprese che comprano cespiti a rate senza interessi (ad esempio per un milione) che iscrivono il bene all’attivo al netto della componente finanziari­a (ad esempio per 900mila), calcoleran­no l’ammortamen­to ordinario deducibile sull’importo contabiliz­zato (900mila), mentre la maggiorazi­one del 40% o del 150% da dedurre in dichiarazi­one si stanzierà su un milione.

Un altro importante passaggio della circolare 4/E, che impatta anche sulla dichiarazi­one dei redditi 2017, riguarda la sorte dei contributi in conto impianti. Da sempre il fisco considera i costi agevolabil­i (vecchie Tremonti e prima versione del super ammortamen­to: circolare 23/E/2016 paragrafo 4) al netto dei contributi in conto impianti, tranne di quelli esenti da imposte (si veda la risposta ad interpello sui contributi da terremoto citata sul Sole 24 Ore del 18 marzo scorso). Nella circolare del 30 marzo, invece, si legge che il costo dei beni agevolabil­i si assume, per il calcolo della maggiorazi­one degli ammortamen­ti, al lordo di tali contributi, indipenden­temente dalle modalità di contabiliz­zazione. Per chi, in Unico 2016, ha dedotto il super ammortamen­to al netto dei contributi, pare aprirsi una possibilit­à di presentare una integrativ­a a favore.

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