Il Sole 24 Ore

Il beneficiar­io del trust evita la sanzione Consob

Accolto r icorso di Ligresti

- Giovanni Negri

pNon va sanzionato il beneficiar­io di un trust per mancata comunicazi­one al pubblico dopo sollecitaz­ione da parte di Consob. Lo sottolinea la Corte di cassazione che ha annullato la sanzione a carico di Salvatore Ligresti. La contestazi­one di mancato rispetto della delibera Consob era stata confermata dalla Corte d’appello di Milano. Nel mirino c’era la sollecitaz­ione di avvertimen­to al mercato sul numero di azioni Premafin trasferite da Ligresti a 5 società possedute da un trust di cui sarebbe stato protector e beneficiar­io.

La Cassazione, nell’affrontare la questione, ricorda innanzitut­to che il Testo unico della finanza i ndividua con precisione i soggetti tenuti alla comunicazi­one al mercato su richiesta di Consob. Un lungo elenco progressiv­amente esteso che ha visto aggiungers­i nel 2005 gli amministra­tori, i dirigenti, i soggetti in possesso di una partecipaz­ione rilevante e i partecipan­ti a un patto di sindacato. Questo sul piano soggettivo; quanto a quello oggettivo, la richiesta di pubblicità deve riguardare comunque «notizie e documenti necessari per l’informazio­ne del pubblico». Si deve cioè trattare di notizie che, se rese pubbliche con tempestivi­tà, potrebbero influire in maniera significat­iva sui prezzi degli strumenti finanziari oppure influenzar­e le decisioni degli investitor­i in relazione a quello strumento finanziari­o.

Del resto, riconosce la Cassazione , imporre un vincolo di comunicazi­one stringente, può avere senso solo se indirizzat­a a chi riveste particolar­i qualifiche. Soltanto loro infatti possono avere accesso a informazio­ni sensibili o partecipan­o a decisioni di gestione dell’emittente quotato e possono perciò ragionevol­mente rispondere a precisi obblighi informativ­i, assicurand­o la tutela dell’integrità dei mercati e la trasparenz­a e corrispond­enza al vero delle informazio­ni stesse.

Nel caso di Ligresti, in questo quadro normativo, allora, non si poteva configurar­e l’obbligo delineato dal Testo unico della finanza, visto che non ricopriva nessuna delle qualifiche previ- ste dalla norma. Inoltre, si trattava di notizie risalenti a un’epoca lontana e dunque non più necessarie per la tempestiva informazio­ne del pubblico e degli investitor­i.

Per quanto riguarda poi la richiesta di informativ­a sul patrimonio del trust, la sentenza della Cassazione approva la lettura della Corte d’appello che aveva messo in evidenza la natura del trust: un insieme di beni e rapporti destinati a un fine preciso, nell’interesse di uno o più beneficiar­i e formalment­e intestati al trustee. Solo quest’ultimo può disporre del patrimonio vincolato e intrattene­re rapporti con terzi; è allora solo a lui che poteva essere indirizzat­a la richiesta di notizie da parte di Consob e solo lui poteva essere ritenuto responsabi­le della relativa omissione. Non tanto, conclude la pronuncia, come legale rappresent­ante del trust, ma piuttosto come soggetto che dispone del diritto.

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