Il beneficiario del trust evita la sanzione Consob
Accolto r icorso di Ligresti
pNon va sanzionato il beneficiario di un trust per mancata comunicazione al pubblico dopo sollecitazione da parte di Consob. Lo sottolinea la Corte di cassazione che ha annullato la sanzione a carico di Salvatore Ligresti. La contestazione di mancato rispetto della delibera Consob era stata confermata dalla Corte d’appello di Milano. Nel mirino c’era la sollecitazione di avvertimento al mercato sul numero di azioni Premafin trasferite da Ligresti a 5 società possedute da un trust di cui sarebbe stato protector e beneficiario.
La Cassazione, nell’affrontare la questione, ricorda innanzitutto che il Testo unico della finanza i ndividua con precisione i soggetti tenuti alla comunicazione al mercato su richiesta di Consob. Un lungo elenco progressivamente esteso che ha visto aggiungersi nel 2005 gli amministratori, i dirigenti, i soggetti in possesso di una partecipazione rilevante e i partecipanti a un patto di sindacato. Questo sul piano soggettivo; quanto a quello oggettivo, la richiesta di pubblicità deve riguardare comunque «notizie e documenti necessari per l’informazione del pubblico». Si deve cioè trattare di notizie che, se rese pubbliche con tempestività, potrebbero influire in maniera significativa sui prezzi degli strumenti finanziari oppure influenzare le decisioni degli investitori in relazione a quello strumento finanziario.
Del resto, riconosce la Cassazione , imporre un vincolo di comunicazione stringente, può avere senso solo se indirizzata a chi riveste particolari qualifiche. Soltanto loro infatti possono avere accesso a informazioni sensibili o partecipano a decisioni di gestione dell’emittente quotato e possono perciò ragionevolmente rispondere a precisi obblighi informativi, assicurando la tutela dell’integrità dei mercati e la trasparenza e corrispondenza al vero delle informazioni stesse.
Nel caso di Ligresti, in questo quadro normativo, allora, non si poteva configurare l’obbligo delineato dal Testo unico della finanza, visto che non ricopriva nessuna delle qualifiche previ- ste dalla norma. Inoltre, si trattava di notizie risalenti a un’epoca lontana e dunque non più necessarie per la tempestiva informazione del pubblico e degli investitori.
Per quanto riguarda poi la richiesta di informativa sul patrimonio del trust, la sentenza della Cassazione approva la lettura della Corte d’appello che aveva messo in evidenza la natura del trust: un insieme di beni e rapporti destinati a un fine preciso, nell’interesse di uno o più beneficiari e formalmente intestati al trustee. Solo quest’ultimo può disporre del patrimonio vincolato e intrattenere rapporti con terzi; è allora solo a lui che poteva essere indirizzata la richiesta di notizie da parte di Consob e solo lui poteva essere ritenuto responsabile della relativa omissione. Non tanto, conclude la pronuncia, come legale rappresentante del trust, ma piuttosto come soggetto che dispone del diritto.