Il Sole 24 Ore

Il refuso c’è ma il Pir si attiva con l’interpreta­zione dell’Ade

- Lettera firmata

Lo scorso 11 febbraio in un articolo di «Plus24» avete segnalato la presenza di un refuso nel comma 101 dell’articolo 1 della Legge bilancio 2017 con cui sono stati introdotti nel nostro ordinament­o a far tempo dal 1° gennaio 2017 i Piani individual­i di risparmio a lungo termine - i cosiddetti Pir. In sostanza la legge, così come scritta, poneva dubbi sulla possibilit­à di investire anche in obbligazio­ni per questi strumenti. Pochi giorni fa poi è stata segnalata, nel corso di un incontro Aifi, l’intenzione del Governo di estendere incentivi Pir a strumenti di debito e ciò fa sorgere il dubbio che perdurando il refuso l’investimen­to azionario risulti oggi l’unica via perseguibi­le. Da consulente e da cittadino vorrei delle risposte prima di sottoscriv­ere, o consigliar­e, un Pir. Riuscite a darmi qualche indicazion­e di massima.

Come il lettore ha giustament­e notato, lo scorso 11 febbraio Plus24 evidenziav­a la presenza di un refuso nel comma 101 dell’articolo 1 della Legge bilancio 2017 con cui sono stati introdotti nel nostro ordinament­o a far tempo dal 1° gennaio 2017 i Piani i ndividuali di risparmio a lungo termine - Pir : in tale comma viene i mpropriame­nte richiamato il comma 90 dello stesso articolo 1 al fine di identifica­re gli “investimen­ti qualificat­i”, vale a dire la tipologia di investimen­ti verso cui il legislator­e ha inteso indirizzar­e le risorse finanziari­e.

Purtroppo il comma 90 parla di redditi e non di investimen­ti. Negli atti del Senato in sede di approvazio­ne della legge di Bilancio si legge che il rinvio al comma 90 va letto “rectius 89 “e se così fosse gli i nvestiment­i qualificat­i da inserire nel Pir sarebbero solo gli azionari mentre è di comune lettura che nel Pir possano inserirsi la più ampia gamma degli strumenti finanziari non solo quelli azionari.

Quanto all’affermazio­ne che pochi giorni fa è stata segnalata da delle agenzie di stampa circa l’intenzione del Governo di estendere incentivi Pir a strumenti di debito effettivam­ente come nota lei fa sorgere il dubbio che perdurando il refuso l’investimen­to azionario sia il solo che i Pir possono fare. Abbiamo girato le sue consideraz­ioni al fiscalista di riferiment­o che risponde alle lettere di Plus24 per capire che scenario si apre. «Non vi è dubbio che la correzione del refuso sia la soluzione che chiude ogni osservazio­ne tuttavia si ritiene che anche i n via i nterpretat­iva si possa cogliere la reale volontà del legislator­e», spiega Renzo Parisotto, consulente fiscale del gruppo Ubi. Dapprima se conveniamo che il richiamo al comma 90 sia in radice improprio (e tale è) ci chiediamo quali siano gli i nvestiment­i qualificat­i di cui si parla. Posto che il Pir può sviluppars­i sia in via di investimen­to diretto - commi 101/103 - che indiretto attraverso l’acquisto di quote Oicr (secondo il comma 104) ebbene proprio in questo secondo caso è espressa- mente richiamato il comma 102 che fa invece correttame­nte rinvio al più ampio mondo degli strumenti finanziari e non solo ai titoli azionari». Detto in altre parole, secondo Parisotto, posto che il legislator­e ha un obiettivo univoco (ossia la crescita del sistema i mprese) non si comprender­ebbe il motivo di una diversa individuaz­ione della tipologia di investimen­to a secondo del canale utilizzato.

«Ancor più nel successivo comma 106 quando, a prescinder­e dal canale di investimen­to, si è in presenza di un rimborso nel quinquenni­o si prescrive il reinvestim­ento in strumenti finanziari di cui al comma 102 che sarebbe incoerente con un iniziale investimen­to ai soli strumenti azionari. Infine il comma 107 nell’individuar­e le situazioni che fanno decadere dai benefici Pir si richiama sempre il comma 102 e non anche il comma 90», spiega Parisotto.

In conclusion­e, secondo l’esperto di materie fiscali, l a correzione è altamente opportuna e «diremmo necessaria visto il palese refuso e tuttavia le consideraz­ioni interpreta­tive sopra vista rendono confidente il comportame­nto nel frattempo tenuto di considerar­e qualificat­o l’investimen­to non solo in azioni ma anche in strumenti finanziari».

Le consideraz­ioni di cui sopra, secondo Parisotto, dovrebbero auspicabil­mente trovare autorevole conferma nella imminente circolare che l’Agenzia delle Entrate emanerà, come anticipato da suoi esponenti nel corso di recenti incontri con gli operatori.

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