Il Sole 24 Ore

Rimborsi Iva, dallo Stato lo 0,15%

Il contributo sulle commission­i per il rilascio delle polizze fideiussor­ie copr irà una parte minima dell’importo Sullo strumento alternativ­o del visto di conformità nessun ristoro previsto

- Gian Paolo Tosoni

L’agenzia delle Entrata rimborserà parte delle commission­i sostenute per il rilascio delle polizze fideiussor­ie prodotte dai contribuen­ti per ottenere i rimborsi Iva. Lo prevede l’articolo 5 del disegno di Legge europea 2017 approvato dal Governo (si veda Il Sole 24 Ore di ieri).

Il contributo che pagherà lo Stato ammonta allo 0,15% dell’importo garantito dalle assicurazi­oni, dalle banche o da altri soggetti idonei, per ogni anno di durata della garanzia. Il ristoro è certamente inferiore a quanto sostenuto dal contribuen­te che generalmen­te varia dallo 0,4% fino all’1%; se poi il rimborso Iva è di importo modesto le spese di istruttori­a fanno aumentare ulteriorme­nte la percentual­e del costo. La durata della garanzia è pari a tre anni dall’esecuzione del rimborso o se inferiore fino alla decadenza del termine dell’accertamen­to. Il diritto al rimborso parziale del premio decorrerà dal 2018 e cioè a partire dai rimborsi richiesti con la dichiarazi­one Iva relativa al 2017 ovvero con inizio dai rimborsi infrannual­i del primo trimestre 2018. Da osservare peraltro che il contributo statale verrà erogato dopo molto tempo in rapporto a quando il premio assicurati­vo o le commission­i bancarie vengono sostenute dal contribuen­te. Infatti la norma prevede che l’erogazione è versata alla scadenza dei termini per l’emissione dell’avviso di rettifica o di accertamen­to ovvero, in caso di emissione di detto avviso, quando sia stato definitiva­mente accertato che al contribuen­te spettava il rimborso dell’imposta. Quindi all’incirca dopo 4 anni da quando l’onere è stato so- stenuto dal contribuen­te. Inoltre la norma considera soltanto il ristoro dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia e non anche le competenze profession­ali che in alternativ­a il contribuen­te a credito di Iva ha sostenuto per il rilascio del visto di conformità da parte di un profession­ista abilitato.

L’alternativ­a del visto di conformità è molto praticata in quanto evita di ridurre il plafond finanziabi­le dalle banche alle imprese in ragione del loro merito creditizio, mentre invece una fideiussio­ne riduce tale ammontare. La norma non prevede alcun rimborso di spese profession­ali.

L’iniziativa legislativ­a tende ad evitare procedure di infrazione da parte della Ue in relazione di non gravare di ulteriori oneri i soggetti Iva che hanno il diritto al rimborso dell’Iva a credito. Si ricorda che l’articolo 38 bis del Dpr 633/72 prevede l’obbligo del rilascio della garanzia o del visto di conformità in presenza di importi a credito chiesti a rimborso di importo oltre 30mila euro . Tale importo è stato così elevato dal Dl 193/2016 con decorrenza dal 2017 comprenden­do anche la dichiarazi­one annuale Iva del 2016; il precedente limite era di 15mila euro. Il rilascio della garanzia è obbligator­ia in quattro casi:

e per le imprese che esercitano l’attività da meno di due anni; sono esclusi dall’obbligo le start-up di cui alla legge 179/2012 e gli esercenti arti e profession­i. I due anni decorrono dalla prima operazione e non dalla apertura della partita Iva e come termine ultimo si deve fare riferiment­o alla data di richiesta del rimborso;

r per o soggetti passivi che nei due anni antecedent­i la richiesta di rimborso hanno ricevuto avvisi

di accertamen­to o di rettifica da cui risulti una differenza tra importi accertati e dichiarati superiore a percentual­i fissate dal 10% al 1% per scaglioni di importi;

per i soggetti che hanno cessato la attività;

contribuen­ti che non ha ottenuto il visto di conformità oppure che non sono in grado di rilasciare l’autocertif­icazione attestante i requisiti patrimonia­li e di regolarità contributi­va.

La fideiussio­ne per la quale verrà ristornato lo 0,15% del credito chiesto a rimborso può avere le seguenti forme:

fideiussio­ne rilasciata da una banca o polizza fideiussor­ia rilasciata da una impresa di assicurazi­one o commercial­e notoriamen­te solvibile a giudizio dell’Amministra­zione finanziari­a;

fideiussio­ne rilasciata per le Pmi dai consorzi o cooperativ­e di garanzia collettiva;

garanzia rilasciata dalla società capogruppo qualora il patrimonio risultante dal bilancio consolidat­o sia oltre 250 milioni di euro.

La garanzia può essere prestata anche mediante cauzione di titoli di Stato ma in questa fattispeci­e se il soggetto passivo li possiede non dovrebbe sostenere alcun onere.

L’ENTITÀ DEL BONUS Il ristoro è certamente inferiore a quanto sostenuto dal contribuen­te che generalmen­te varia dallo 0,4% fino all’1%

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