Rimborsi Iva, dallo Stato lo 0,15%
Il contributo sulle commissioni per il rilascio delle polizze fideiussorie copr irà una parte minima dell’importo Sullo strumento alternativo del visto di conformità nessun ristoro previsto
L’agenzia delle Entrata rimborserà parte delle commissioni sostenute per il rilascio delle polizze fideiussorie prodotte dai contribuenti per ottenere i rimborsi Iva. Lo prevede l’articolo 5 del disegno di Legge europea 2017 approvato dal Governo (si veda Il Sole 24 Ore di ieri).
Il contributo che pagherà lo Stato ammonta allo 0,15% dell’importo garantito dalle assicurazioni, dalle banche o da altri soggetti idonei, per ogni anno di durata della garanzia. Il ristoro è certamente inferiore a quanto sostenuto dal contribuente che generalmente varia dallo 0,4% fino all’1%; se poi il rimborso Iva è di importo modesto le spese di istruttoria fanno aumentare ulteriormente la percentuale del costo. La durata della garanzia è pari a tre anni dall’esecuzione del rimborso o se inferiore fino alla decadenza del termine dell’accertamento. Il diritto al rimborso parziale del premio decorrerà dal 2018 e cioè a partire dai rimborsi richiesti con la dichiarazione Iva relativa al 2017 ovvero con inizio dai rimborsi infrannuali del primo trimestre 2018. Da osservare peraltro che il contributo statale verrà erogato dopo molto tempo in rapporto a quando il premio assicurativo o le commissioni bancarie vengono sostenute dal contribuente. Infatti la norma prevede che l’erogazione è versata alla scadenza dei termini per l’emissione dell’avviso di rettifica o di accertamento ovvero, in caso di emissione di detto avviso, quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spettava il rimborso dell’imposta. Quindi all’incirca dopo 4 anni da quando l’onere è stato so- stenuto dal contribuente. Inoltre la norma considera soltanto il ristoro dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia e non anche le competenze professionali che in alternativa il contribuente a credito di Iva ha sostenuto per il rilascio del visto di conformità da parte di un professionista abilitato.
L’alternativa del visto di conformità è molto praticata in quanto evita di ridurre il plafond finanziabile dalle banche alle imprese in ragione del loro merito creditizio, mentre invece una fideiussione riduce tale ammontare. La norma non prevede alcun rimborso di spese professionali.
L’iniziativa legislativa tende ad evitare procedure di infrazione da parte della Ue in relazione di non gravare di ulteriori oneri i soggetti Iva che hanno il diritto al rimborso dell’Iva a credito. Si ricorda che l’articolo 38 bis del Dpr 633/72 prevede l’obbligo del rilascio della garanzia o del visto di conformità in presenza di importi a credito chiesti a rimborso di importo oltre 30mila euro . Tale importo è stato così elevato dal Dl 193/2016 con decorrenza dal 2017 comprendendo anche la dichiarazione annuale Iva del 2016; il precedente limite era di 15mila euro. Il rilascio della garanzia è obbligatoria in quattro casi:
e per le imprese che esercitano l’attività da meno di due anni; sono esclusi dall’obbligo le start-up di cui alla legge 179/2012 e gli esercenti arti e professioni. I due anni decorrono dalla prima operazione e non dalla apertura della partita Iva e come termine ultimo si deve fare riferimento alla data di richiesta del rimborso;
r per o soggetti passivi che nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso hanno ricevuto avvisi
di accertamento o di rettifica da cui risulti una differenza tra importi accertati e dichiarati superiore a percentuali fissate dal 10% al 1% per scaglioni di importi;
per i soggetti che hanno cessato la attività;
contribuenti che non ha ottenuto il visto di conformità oppure che non sono in grado di rilasciare l’autocertificazione attestante i requisiti patrimoniali e di regolarità contributiva.
La fideiussione per la quale verrà ristornato lo 0,15% del credito chiesto a rimborso può avere le seguenti forme:
fideiussione rilasciata da una banca o polizza fideiussoria rilasciata da una impresa di assicurazione o commerciale notoriamente solvibile a giudizio dell’Amministrazione finanziaria;
fideiussione rilasciata per le Pmi dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva;
garanzia rilasciata dalla società capogruppo qualora il patrimonio risultante dal bilancio consolidato sia oltre 250 milioni di euro.
La garanzia può essere prestata anche mediante cauzione di titoli di Stato ma in questa fattispecie se il soggetto passivo li possiede non dovrebbe sostenere alcun onere.
L’ENTITÀ DEL BONUS Il ristoro è certamente inferiore a quanto sostenuto dal contribuente che generalmente varia dallo 0,4% fino all’1%