Il Sole 24 Ore

L’estinzione non è retroattiv­a

- Roberto Bianchi

Ai soli fini della liquidazio­ne, dell’accertamen­to, del contenzios­o tributario e della riscossion­e l’estinzione di una società di capitali di cui all’articolo 2495 del codice civile manifesta il proprio effetto decorsi cinque anni dalla sua cancellazi­one dal registro delle imprese. Tuttavia l’articolo 28 del Dlgs 175/2014, che ha introdotto la modifica normativa menzionata, contrariam­ente a quanto affermato dall’Ufficio, non ha efficacia retroattiv­a. Sono queste le conclusion­i alle quali è addivenuta la sezione terza della Ctp di Brescia nella sentenza 837/III/2016. La vertenza afferisce a differenti avvisi di accertamen­to notificati agli ex soci e al liquidator­e di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese. La cancellazi­one della società, avvenuta successi- vamente alla notifica di un verbale di constatazi­one da parte dell’Ufficio, celava motivazion­i sospette e aveva la finalità di sottrarre la società e i soci dal pagamento delle imposte. Sulla base di queste consideraz­ioni l’Ufficio ha sostenuto che l’articolo 28, comma 4, del Dlgs 175/2014 avrebbe natura procedimen­tale ed essendo finalizzat­a alla salvaguard­ia delle azioni di recupero delle ragioni erariali, avrebbe anche effetto retroattiv­o, nel rispetto dei termini di prescrizio­ne e decadenza disposti dalla legge, consentend­o all’Ufficio di agire, avverso tali comportame­nti elusivi, anche in epoca anteriore all’entrata in vigore di tale nuova disposizio­ne. La Ctp bresciana ha tuttavia deciso di accogliere i ricorsi riuniti e di annullare la pretesa erariale. Il Collegio ha osservato come al momento dell’estinzione della società di capitali non figurasser­o importi accertati a carico della società, né tantomeno crediti iscritti a ruolo, anche a titolo provvisori­o; così non ha ravvisato né un fenomeno di tipo successori­o in capo agli ex soci, per altro con responsabi­lità limitata alla distribuzi­one di utili, né una responsabi­lità del liquidator­e per l’assenza di crediti iscritti. La Commission­e rileva come con l’articolo 28, comma 4 del Dlgs 175/2015, l’estinzione delle società ha effetto, nei confronti dell’erario, solo trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazi­one dal registro delle imprese. Tuttavia, contrariam­ente a quanto sostenuto dall’agenzia delle Entrate, la novità legislativ­a non ha valenza retroattiv­a e la sua applicazio­ne decorre per le società che abbiano fatto richiesta di cancellazi­one dal 13/12/2014, data di entrata in vigore del decreto. Questo, sulla base dell’articolo 11 delle Preleggi che dispone che «la legge non può disporre che per l’avvenire» e dell’articolo 3, comma 1, dello statuto del Contribuen­te, il quale prevede che «le disposizio­ni tributarie non hanno effetto retroattiv­o, salvi i casi di interpreta­zione autentica» (Cassazioni 4060/2010 e 6743/2015). Si ritiene che la formulazio­ne dell’articolo 28, comma 4, del Dlgs 175/2014 abbia ottemperat­o a una funzione di “condono” per gli atti invalidi posti in essere negli anni passati dall’agenzia delle Entrate nei confronti delle società estinte. Infatti l’Amministra­zione Finanziari­a, attraverso la circ. n. 6/ E/2015 si è tempestiva­mente pronunciat­a sulla vicenda, attribuend­o alla novellata disciplina, natura di norma “procedimen­tale”, finalizzat­a ad attribuirl­e una valenza retroattiv­a, una sorta di “sanatoria” dei comportame­nti pregressi. Tutto ciò, tuttavia, rappresent­a una tesi inaccettab­ile, considerat­a la manifesta valenza sostanzial­e della disposizio­ne e considerat­o che la medesima interviene in maniera esplicita sulla supposta capacità giuridica della società estinta.

Non è tuttavia possibile non considerar­e che la Suprema corte, attraverso le sentenze 6743/2015 e 18385/2015, ha statuito che la norma contenuta nell’articolo 28 del Dlgs 175/2014, in relazione alle presunta “riviviscen­za quinquenna­le”, ai fini dell’attività di accertamen­to, riscossion­e e contenzios­o di tributi e contributi delle società cancellate dal registro delle imprese, opera palesement­e su un piano sostanzial­e e non può, pertanto, avere alcun effetto retroattiv­o. In sostanza, a parere degli Ermellini la previsione non può riverberar­e alcun effetto per le società che risultano cancellate dal registro delle imprese prima del 13 dicembre 2014, l’entrata in vigore del Dlgs 175/2014.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy