L’estinzione non è retroattiva
Ai soli fini della liquidazione, dell’accertamento, del contenzioso tributario e della riscossione l’estinzione di una società di capitali di cui all’articolo 2495 del codice civile manifesta il proprio effetto decorsi cinque anni dalla sua cancellazione dal registro delle imprese. Tuttavia l’articolo 28 del Dlgs 175/2014, che ha introdotto la modifica normativa menzionata, contrariamente a quanto affermato dall’Ufficio, non ha efficacia retroattiva. Sono queste le conclusioni alle quali è addivenuta la sezione terza della Ctp di Brescia nella sentenza 837/III/2016. La vertenza afferisce a differenti avvisi di accertamento notificati agli ex soci e al liquidatore di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese. La cancellazione della società, avvenuta successi- vamente alla notifica di un verbale di constatazione da parte dell’Ufficio, celava motivazioni sospette e aveva la finalità di sottrarre la società e i soci dal pagamento delle imposte. Sulla base di queste considerazioni l’Ufficio ha sostenuto che l’articolo 28, comma 4, del Dlgs 175/2014 avrebbe natura procedimentale ed essendo finalizzata alla salvaguardia delle azioni di recupero delle ragioni erariali, avrebbe anche effetto retroattivo, nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza disposti dalla legge, consentendo all’Ufficio di agire, avverso tali comportamenti elusivi, anche in epoca anteriore all’entrata in vigore di tale nuova disposizione. La Ctp bresciana ha tuttavia deciso di accogliere i ricorsi riuniti e di annullare la pretesa erariale. Il Collegio ha osservato come al momento dell’estinzione della società di capitali non figurassero importi accertati a carico della società, né tantomeno crediti iscritti a ruolo, anche a titolo provvisorio; così non ha ravvisato né un fenomeno di tipo successorio in capo agli ex soci, per altro con responsabilità limitata alla distribuzione di utili, né una responsabilità del liquidatore per l’assenza di crediti iscritti. La Commissione rileva come con l’articolo 28, comma 4 del Dlgs 175/2015, l’estinzione delle società ha effetto, nei confronti dell’erario, solo trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall’agenzia delle Entrate, la novità legislativa non ha valenza retroattiva e la sua applicazione decorre per le società che abbiano fatto richiesta di cancellazione dal 13/12/2014, data di entrata in vigore del decreto. Questo, sulla base dell’articolo 11 delle Preleggi che dispone che «la legge non può disporre che per l’avvenire» e dell’articolo 3, comma 1, dello statuto del Contribuente, il quale prevede che «le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo, salvi i casi di interpretazione autentica» (Cassazioni 4060/2010 e 6743/2015). Si ritiene che la formulazione dell’articolo 28, comma 4, del Dlgs 175/2014 abbia ottemperato a una funzione di “condono” per gli atti invalidi posti in essere negli anni passati dall’agenzia delle Entrate nei confronti delle società estinte. Infatti l’Amministrazione Finanziaria, attraverso la circ. n. 6/ E/2015 si è tempestivamente pronunciata sulla vicenda, attribuendo alla novellata disciplina, natura di norma “procedimentale”, finalizzata ad attribuirle una valenza retroattiva, una sorta di “sanatoria” dei comportamenti pregressi. Tutto ciò, tuttavia, rappresenta una tesi inaccettabile, considerata la manifesta valenza sostanziale della disposizione e considerato che la medesima interviene in maniera esplicita sulla supposta capacità giuridica della società estinta.
Non è tuttavia possibile non considerare che la Suprema corte, attraverso le sentenze 6743/2015 e 18385/2015, ha statuito che la norma contenuta nell’articolo 28 del Dlgs 175/2014, in relazione alle presunta “riviviscenza quinquennale”, ai fini dell’attività di accertamento, riscossione e contenzioso di tributi e contributi delle società cancellate dal registro delle imprese, opera palesemente su un piano sostanziale e non può, pertanto, avere alcun effetto retroattivo. In sostanza, a parere degli Ermellini la previsione non può riverberare alcun effetto per le società che risultano cancellate dal registro delle imprese prima del 13 dicembre 2014, l’entrata in vigore del Dlgs 175/2014.