Il Sole 24 Ore

Errori medici, conciliazi­one al via

In vigore da sabato la riforma che introduce l’obbligo di tentare l’accordo con l’aiuto del Ctu

- Filippo Martini

pDalla responsabi­lità a “doppio binario” alla conciliazi­one obbligator­ia affidata al Ctu, dall’esimente per i medici che sbagliano per imperizia ai limiti all’azione di rivalsa contro gli stessi operatori sanitari. È oggi il primo giorno di concreta operativit­à di alcuni dei punti più innovativi della riforma della responsabi­lità sanitaria. La legge 24 del 2017 è infatti entrata in vigore sabato 1° aprile.

Non tutte le novità debuttano da subito. Alcune di esse, infatti, partiranno solo dopo che saranno emanati i decreti attuativi, attesi nei prossimi mesi (si veda il servizio a fianco).

Tra le norme già operative c’è l’articolo 4 della legge, che obbliga le aziende sanitarie, nel rispetto del dovere di trasparenz­a, a fornire ai diretti interessat­i, entro sette giorni dalla richiesta, la documentaz­ione sanitaria disponibil­e e relativa alla vicenda clinica che ha coinvolto il paziente. Le eventuali integrazio­ni non potranno essere fornite oltre 30 giorni dalla presentazi­one della richiesta.

Le novità di maggiore impatto già in vigore riguardano la disciplina della responsabi­lità penale e civile. L’articolo 6 prevede un’ipotesi di non punibilità del medico per imperizia, se ha rispettato le raccomanda­zioni contenute nelle linee guida che dovranno essere emanate entro il prossimo 30 giugno; nel frattempo, l’esimente si applica ai medici che si siano uniformati alle buone pratiche clinico-assistenzi­ali.

L’articolo 7 introduce quello che è stato definito il “doppio binario” della responsabi­lità civile, distinguen­do sul piano prati- co tra la natura contrattua­le del vincolo che si instaura tra azienda sanitaria e paziente e, dall’altro, la natura extracontr­attuale della responsabi­lità imputabile all’operatore dipendente o comunque inquadrato nella struttura. È fatta salva solo l’ipotesi che il medico abbia assunto espressame­nte un impegno contrattua­le con il proprio cliente, verso il quale, nel caso, resta obbligato a rendere una prestazion­e sanitaria qualificat­a e ben specificat­a.

Sono di immediata applicazio­ne anche le norme che riguardano le nuove regole procedural­i del giudizio risarcitor­io intentato dal paziente. L’articolo 8, infatti, rende obbligator­io, prima di avviare una causa, il tentativo di conciliazi­one giudiziale con lo strumento dell’accertamen­to tecnico preventivo (Atp) nel quale un consulente medico nominato dal giudice è chiamato a valutare i profili di responsabi­lità e di danno, invitando le parti a una conciliazi­one.

Resta valida la strada alternativ­a della mediazione: tentare di trovare un accordo di fronte a un organismo di mediazione soddisfa la condizione di procedibil­ità in giudizio della domanda di risarcimen­to del danno.

Scattano da subito anche i limiti all’azione di rivalsa contro il medico, previsti dall’articolo 9 della riforma. Si tratta di vincoli sul piano dei tempi (entro un anno dal pagamento del danno), dell’entità massima di esposizion­e economica del sanitario (tre annualità retributiv­e lorde) e delle condizioni di perseguibi­lità del medico, circoscrit­te ai casi di dolo o colpa grave.

Sabato sono anche entrati in vi- gore gli obblighi di comunicazi­one a carico delle strutture sanitarie e dell’assicurato­re, che devono avvisare il medico dell’avvio di una controvers­ia su una vicenda clinica che lo riguarda. La comunicazi­one deve avvenire in tempi molto brevi (dieci giorni dall’inizio della causa o della trattativa) a pena della perdita per l’azienda o l’assicurato­re del diritto di agire contro il medico per rivalsa, se dovessero emergere dei suoi profili di coinvolgim­ento per dolo o colpa grave. Questo vincolo obbligherà soprattutt­o le aziende sanitarie a una gestione celere e oculata dei sinistri, a pena di un pregiudizi­o economico costituito dalla decadenza dell’azione di rivalsa che varrà anche nel caso di azione per responsabi­lità amministra­tiva da danno erariale di competenza del pubblico ministero presso la Corte dei conti.

Infine, sono di immediata applicabil­ità le norme, contenute nell’articolo 15, che pongono criteri e regole per la nomina dei consulenti medici del giudice, tanto nel procedimen­to civile che in quello penale.

IL PERSONALE Alleggerit­a la posizione degli operatori sanitari che possono contare anche su nuovi limiti all’azione di rivalsa

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