Il Sole 24 Ore

Ma per le polizze serve ancora tempo

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pAssicuraz­ioni obbligator­ie ma non da subito. La riforma della responsabi­lità sanitaria (legge 24/2017) impone alle aziende sanitarie pubbliche e private e agli operatori medici di assicurars­i a garanzia della propria responsabi­lità profession­ale. Ma i requisiti minimi delle polizze saranno stabiliti con un decreto del ministro dello Sviluppo economico che dovrà essere emanato entro il 30 l uglio (termine ordinatori­o).

Lo prevede l’articolo 10 della riforma che rinvia così il debutto delle novità per la disciplina assicurati­va. Il decreto, in particolar­e, dovrà individuar­e le classi di rischio cui far corrispond­ere massimali differenzi­ati. Inoltre, dovrà prevedere i meccanismi di riserva finanziari­a “per competenza” che regolerann­o i fondi per i sinistri nei casi in cui le aziende sanitarie decidano di non assicurars­i e di ritenere su di sé, in tutto o in parte, il rischio economico di risarcire i sinistri non assicurati ( Self in

surance retention).

I decreti attuativi sono necessari anche perché diventi operativa l’esperibili­tà, prevista dall’articolo 12, dell’azione diretta da parte del danneggiat­o contro l’impresa di assicurazi­one della struttura e dell’operatore sanitario (se libero profession­ista).

Serve un decreto (questa volta del ministro della Salute) anche per rendere operativo il fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabi­lità sanitaria. Il regolament­o dovrà disciplina­re le modalità di costituzio­ne e di intervento del fondo, nonché i meccanismi di alimentazi­one finanziari­a del fondo stesso che (non potendo gravare sui conti pubblici) dovranno essere attinti (sotto forma di contributo) da una quota dei premi incassati dalle imprese di assicurazi­one che operino nel ramo, con specifico indirizzo della Rc sanitaria.

L’articolo 5 della riforma precisa poi il percorso per la pubblicazi­one delle linee guida con le raccomanda­zioni per gli operatori sanitari che, se le rispettano, ottengono l’esimente per gli errori causati da imperizia. Le linee guida dovranno essere elaborate (entro il 30 luglio) da istituzion­i ed enti pubblici e privati, dalle società scientific­he e dalle associazio­ni profession­ali che, avendone i requisiti, potranno iscriversi presso l’albo istituito dal ministero della Salute. Questi organismi, che dovranno rispondere a canoni di rap- presentati­vità, di controllo pubblico e di indipenden­za, avranno quindi il compito di tracciare le norme comportame­ntali riconosciu­te dalla comunità scientific­a alle quali il medico dovrà attenersi (salve le specificit­à del caso concreto) e sulla base delle quali sarà valutata anche la sua condotta.

Infine, entro il 1° luglio, un decreto del ministero della Salute dovrà disciplina­re l’istituzion­e dell’Osservator­io nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, che avrà il compito di monitorare (secondo quanto previsto dall’articolo 3) i dati relativi alla casistica della colpa in sanità, acquisendo le statistich­e sui casi clinici con eventi avversi, sulle loro cause e la loro frequenza, sull’entità dei risarcimen­ti e sugli oneri finanziari del contenzios­o. Questa attività di monitoragg­io dovrà essere destinata a identifica­re linee di indirizzo scientific­o che possano consentire di gestire tali criticità e avallare buone pratiche operative con lo scopo di prevenirle.

L’OBBLIGO I singoli e le strutture sia pubbliche che private devono assicurars­i a copertura della propria responsabi­lità

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