Ma per le polizze serve ancora tempo
pAssicurazioni obbligatorie ma non da subito. La riforma della responsabilità sanitaria (legge 24/2017) impone alle aziende sanitarie pubbliche e private e agli operatori medici di assicurarsi a garanzia della propria responsabilità professionale. Ma i requisiti minimi delle polizze saranno stabiliti con un decreto del ministro dello Sviluppo economico che dovrà essere emanato entro il 30 l uglio (termine ordinatorio).
Lo prevede l’articolo 10 della riforma che rinvia così il debutto delle novità per la disciplina assicurativa. Il decreto, in particolare, dovrà individuare le classi di rischio cui far corrispondere massimali differenziati. Inoltre, dovrà prevedere i meccanismi di riserva finanziaria “per competenza” che regoleranno i fondi per i sinistri nei casi in cui le aziende sanitarie decidano di non assicurarsi e di ritenere su di sé, in tutto o in parte, il rischio economico di risarcire i sinistri non assicurati ( Self in
surance retention).
I decreti attuativi sono necessari anche perché diventi operativa l’esperibilità, prevista dall’articolo 12, dell’azione diretta da parte del danneggiato contro l’impresa di assicurazione della struttura e dell’operatore sanitario (se libero professionista).
Serve un decreto (questa volta del ministro della Salute) anche per rendere operativo il fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. Il regolamento dovrà disciplinare le modalità di costituzione e di intervento del fondo, nonché i meccanismi di alimentazione finanziaria del fondo stesso che (non potendo gravare sui conti pubblici) dovranno essere attinti (sotto forma di contributo) da una quota dei premi incassati dalle imprese di assicurazione che operino nel ramo, con specifico indirizzo della Rc sanitaria.
L’articolo 5 della riforma precisa poi il percorso per la pubblicazione delle linee guida con le raccomandazioni per gli operatori sanitari che, se le rispettano, ottengono l’esimente per gli errori causati da imperizia. Le linee guida dovranno essere elaborate (entro il 30 luglio) da istituzioni ed enti pubblici e privati, dalle società scientifiche e dalle associazioni professionali che, avendone i requisiti, potranno iscriversi presso l’albo istituito dal ministero della Salute. Questi organismi, che dovranno rispondere a canoni di rap- presentatività, di controllo pubblico e di indipendenza, avranno quindi il compito di tracciare le norme comportamentali riconosciute dalla comunità scientifica alle quali il medico dovrà attenersi (salve le specificità del caso concreto) e sulla base delle quali sarà valutata anche la sua condotta.
Infine, entro il 1° luglio, un decreto del ministero della Salute dovrà disciplinare l’istituzione dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, che avrà il compito di monitorare (secondo quanto previsto dall’articolo 3) i dati relativi alla casistica della colpa in sanità, acquisendo le statistiche sui casi clinici con eventi avversi, sulle loro cause e la loro frequenza, sull’entità dei risarcimenti e sugli oneri finanziari del contenzioso. Questa attività di monitoraggio dovrà essere destinata a identificare linee di indirizzo scientifico che possano consentire di gestire tali criticità e avallare buone pratiche operative con lo scopo di prevenirle.
L’OBBLIGO I singoli e le strutture sia pubbliche che private devono assicurarsi a copertura della propria responsabilità