Bonifici con rettifica per i bonus sui lavori
Dalla causale ai beneficiar i, gli ultimi chiar imenti dell’Agenzia
pAi fini della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio e la riqualificazione energetica, il bonifico è valido anche se non riporta tutti i dati richiesti, a condizione che il beneficiario rilasci un’apposita dichiarazione, e sempre che non sia possibile ripetere il pagamento.
Sul tema delle agevolazioni collegate agli interventi edilizi e di efficientamento, l’amministrazione finanziaria è tornata più volte nel corso dell’ultimo anno, semplificando - almeno in parte - le modalità di pagamento, oltre che toccando altri aspetti a 360 gradi, che interessano ad esempio il cosiddetto bonus mobili (si veda la scheda in pagina).
Rimediare al bonifico errato
Il decreto 41/1998 ha prescritto, agli albori della detrazione sul recupero dei fabbricati, introdotta dalla legge 449/1997, l’obbligo di effettuare il pagamento delle spese agevolabili attraverso il bonifico parlante. Tra i dati da indicare al suo interno c’è anche la causale che deve consentire, dal 2010, di far applicare all’intermediario, banca o posta, la ritenuta prevista dal Dl 78/2010 del medesimo anno, attualmente fissata nella misura dell’8 per cento.
Proprio con riferimento all’applicazione della ritenuta e ai requisiti del bonifico, l’agenzia del- le Entrate - attraverso la circolare 43/E del 2016 e le ulteriori precisazioni fornite a Telefisco 2017 - ha dapprima ricordato che la detrazione non può venire riconosciuta in presenza di pagamenti effettuati con modalità diverse da quella appena indicata. Poi, però, ha affermato che tale preclusione può essere superata «anche nei casi in cui non sia possibile ripetere il pagamento mediante bonifico qualora risulti comunque soddisfatta la finalità della norma agevolativa», che è quella di addivenire alla corretta tassazione del reddito derivante dalla esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.
Il contribuente, può, quindi usufruire dell’agevolazione anche in presenza di un bonifico che non abbia consentito a banche e Poste italiane di adempiere correttamente all’obbligo di versamento della ritenuta, qualora il beneficiario del bonifico rilasci una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attraverso la quale attesti di aver ricevuto le somme e che i corrispettivi accreditati a suo favore «sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione» del proprio reddito.
Questo, deve ritenersi, sia nel caso in cui sia stato utilizzato un bonifico “ordinario”, sia nel caso in cui stato compilato erroneamente un bonifico “parlante”. Il problema, se mai, è che non sono chiare le situazioni in cui è “impossibile” rifare il pagamento. Questo è un passaggio chiave, perché è l’impossibilità a consentire l’utilizzo dell’attestazione prevista dalla circolare 43/E. Se il beneficiario ha cessato l’attività, è fallito o è deceduto, la ripetizione è impossibile. Ma ci sono molti casi più ambigui, come il rifiuto da parte del beneficiario di restituire le somme ricevute (si veda Il Sole 24 Ore del 6 febbraio). Ad esempio, l’impresa che ha ricevuto il pagamento potrebbe addurre anche motivazioni legate alle registrazioni degli incassi e delle uscite, se adotta il regime per cassa introdotto dal 1° gennaio 2017.
L’acquisto del box auto
I chiarimenti riguardanti le detrazioni sui lavori intervenuti negli ultimi 12 mesi e i bonus interessti
Per poter utilizzare l’agevolazione per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici (il cosiddetto bonus mobili) è necessario che l’unità immobiliare a cui sono destinati gli arredi sia oggetto di interventi di «recupero edilizio». È stato chiarito che anche la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di «manutenzione straordinaria», consente l’accesso al bonus arredi. (
Si può fare a meno del bonifico parlante solo se è impossibile rifare il versamento