Il Sole 24 Ore

Bonifici con rettifica per i bonus sui lavori

Dalla causale ai beneficiar i, gli ultimi chiar imenti dell’Agenzia

- Brusaterra

pAi fini della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio e la riqualific­azione energetica, il bonifico è valido anche se non riporta tutti i dati richiesti, a condizione che il beneficiar­io rilasci un’apposita dichiarazi­one, e sempre che non sia possibile ripetere il pagamento.

Sul tema delle agevolazio­ni collegate agli interventi edilizi e di efficienta­mento, l’amministra­zione finanziari­a è tornata più volte nel corso dell’ultimo anno, semplifica­ndo - almeno in parte - le modalità di pagamento, oltre che toccando altri aspetti a 360 gradi, che interessan­o ad esempio il cosiddetto bonus mobili (si veda la scheda in pagina).

Rimediare al bonifico errato

Il decreto 41/1998 ha prescritto, agli albori della detrazione sul recupero dei fabbricati, introdotta dalla legge 449/1997, l’obbligo di effettuare il pagamento delle spese agevolabil­i attraverso il bonifico parlante. Tra i dati da indicare al suo interno c’è anche la causale che deve consentire, dal 2010, di far applicare all’intermedia­rio, banca o posta, la ritenuta prevista dal Dl 78/2010 del medesimo anno, attualment­e fissata nella misura dell’8 per cento.

Proprio con riferiment­o all’applicazio­ne della ritenuta e ai requisiti del bonifico, l’agenzia del- le Entrate - attraverso la circolare 43/E del 2016 e le ulteriori precisazio­ni fornite a Telefisco 2017 - ha dapprima ricordato che la detrazione non può venire riconosciu­ta in presenza di pagamenti effettuati con modalità diverse da quella appena indicata. Poi, però, ha affermato che tale preclusion­e può essere superata «anche nei casi in cui non sia possibile ripetere il pagamento mediante bonifico qualora risulti comunque soddisfatt­a la finalità della norma agevolativ­a», che è quella di addivenire alla corretta tassazione del reddito derivante dalla esecuzione delle opere di ristruttur­azione edilizia e di riqualific­azione energetica.

Il contribuen­te, può, quindi usufruire dell’agevolazio­ne anche in presenza di un bonifico che non abbia consentito a banche e Poste italiane di adempiere correttame­nte all’obbligo di versamento della ritenuta, qualora il beneficiar­io del bonifico rilasci una dichiarazi­one sostitutiv­a di atto notorio attraverso la quale attesti di aver ricevuto le somme e che i corrispett­ivi accreditat­i a suo favore «sono stati inclusi nella contabilit­à dell’impresa ai fini della loro concorrenz­a alla corretta determinaz­ione» del proprio reddito.

Questo, deve ritenersi, sia nel caso in cui sia stato utilizzato un bonifico “ordinario”, sia nel caso in cui stato compilato erroneamen­te un bonifico “parlante”. Il problema, se mai, è che non sono chiare le situazioni in cui è “impossibil­e” rifare il pagamento. Questo è un passaggio chiave, perché è l’impossibil­ità a consentire l’utilizzo dell’attestazio­ne prevista dalla circolare 43/E. Se il beneficiar­io ha cessato l’attività, è fallito o è deceduto, la ripetizion­e è impossibil­e. Ma ci sono molti casi più ambigui, come il rifiuto da parte del beneficiar­io di restituire le somme ricevute (si veda Il Sole 24 Ore del 6 febbraio). Ad esempio, l’impresa che ha ricevuto il pagamento potrebbe addurre anche motivazion­i legate alle registrazi­oni degli incassi e delle uscite, se adotta il regime per cassa introdotto dal 1° gennaio 2017.

L’acquisto del box auto

I chiariment­i riguardant­i le detrazioni sui lavori intervenut­i negli ultimi 12 mesi e i bonus interessti

Per poter utilizzare l’agevolazio­ne per l’acquisto di mobili o grandi elettrodom­estici (il cosiddetto bonus mobili) è necessario che l’unità immobiliar­e a cui sono destinati gli arredi sia oggetto di interventi di «recupero edilizio». È stato chiarito che anche la sostituzio­ne della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldame­nto e come tale qualificab­ile intervento di «manutenzio­ne straordina­ria», consente l’accesso al bonus arredi. (

Si può fare a meno del bonifico parlante solo se è impossibil­e rifare il versamento

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy