Transfer price, test sugli sconti praticati nel gruppo
La riduzione di prezzo può essere correlata ai volumi - Ammessi gli scostamenti dalla mediana
pÈ corretto considerare sconti crescenti in base ai volumi nell’applicazione del metodo del confronto del prezzo (Cup). Inoltre, qualora vengano utilizzati approcci alternativi, anche margini inferiori alla mediana possono rappresentare valori congrui ai fini del transfer pricing. A dirlo sono alcune recenti sentenze dei giudici di merito.
Nel primo caso (Ctp Milano 7499/15/2016) i giudici milanesi hanno confermato la tesi del contribuente, azienda operante nel settore della moda, che ha dimostrato di aver applicato alla propria consociata con sede a Hong Kong sconti commerciali in linea con quelli applicati a clienti terzi, con cui ha intrattenuto transazioni con volumi comparabili. In particolare la società aveva applicato nel 2011 una politica di sconti crescenti sulla base delle quantità vendute, per le transazioni di importo significativo e per i clienti rilevanti. Anche la consociata asiatica era un cliente “rilevante” in quanto effettuava consistenti volumi di acquisti. Pertanto il confronto di prezzo era stato fatto con clienti terzi delle medesime dimensioni, prendendo a riferimento la media delle transazioni realizzate sui vari prodotti (tra loro omogenei) e non i singoli articoli (che invece avrebbero potuto scontare peculiarità).
I giudici avevano ritenuto corretta tale impostazione e censurato l’applicazione eccessivamente analitica del Cup. L’ufficio, infatti, aveva ripreso solo le differenze negative per la contribuente sui singoli articoli, senza considerare la diversità dei volumi (di fatto erano stati confronta- ti prezzi applicati in grandi quantitativi con piccoli quantitativi), dei mercati, delle funzioni e dei rischi delle parti.
Il secondo caso (Ctp Milano 8301/1/2016) trae origine da una rettifica dei prezzi di trasferimento operata dall’ufficio in relazione ai costi di acquisto di merci, sostenuti nel 2010 da una società italiana nei confronti della consociata estera. La contestazione si basava su una selezione di soggetti comparabili ( benchmark), da cui l’ufficio individuava un intervallo di valori di redditività da confrontare con il risultato economico ottenuto dalla società italiana. Poiché la reddittività era inferiore rispetto al valore mediano del benchmark, l’ufficio contestava l’indeducibilità di parte dei costi di acquisto per violazione del principio del valore normale. 7 Nelle analisi sui prezzi di trasferimento i dati dei comparabili sono spesso rappresentati in forma di intervallo ( di cui si evidenziano alcune misure statistiche tra cui mediana, 25° e 75° percentile, minimo e massimo. La mediana è il valore centrale del range, ovvero il dato che divide in due parti uguali il numero delle osservazioni ordinate per valore. L’intervallo compreso tra il 25° e 75° percentile è detto interquartile.
I giudici rigettavano la contestazione affermando, tra gli altri aspetti, che per determinare il corretto posizionamento all’interno di un intervallo di valori occorre considerare il ruolo, le funzioni e i rischi assunti dalla società. Nel caso specifico l’ufficio avrebbe dovuto optare per un posizionamento più basso rispetto al valore mediano, in considerazione della limitata complessità della società. Non poteva, inoltre, essere sufficiente argomentare che data la peculiarità dell’attività era «opportuno l’utilizzo di strumenti statistici di tendenza centrale» (frase quest’ultima frequentemente utilizzata nelle contestazioni).
Spesso, infatti, l’amministrazione adotta un’interpretazione troppo rigida dell’utilizzo della mediana. Anche Assonime, nella nota 9/2014, ha puntualizzato che spesso i verificatori scelgono «il valore che si posiziona in un punto fisso dell’intervallo (ad esempio sulla mediana) appellandosi a una non meglio definita “prassi” interna degli uffici (mai portata a conoscenza delle imprese), laddove invece tutti i valori compresi nel range dovrebbero essere ritenuti validi».
In merito al corretto posizionamento all’interno dell’intervallo di valori comparabili, la Ctr Lombardia 1670/50/2015 richiama la direttiva Ocse e ribadisce che «tutti i valori di un intervallo sono idonei a rappresentare i valori di libero mercato». In aggiunta secondo la la Ctp Milano 4073/9/2016, una normativa che imponesse al contribuente di uniformarsi ad un unico punto di riferimento, vincolerebbe il contribuente a «centrare una media che ovviamente essendo un dato statistico varia continuamente».