Il Sole 24 Ore

Transfer price, test sugli sconti praticati nel gruppo

La riduzione di prezzo può essere correlata ai volumi - Ammessi gli scostament­i dalla mediana

- Bellini e Orlandi

pÈ corretto considerar­e sconti crescenti in base ai volumi nell’applicazio­ne del metodo del confronto del prezzo (Cup). Inoltre, qualora vengano utilizzati approcci alternativ­i, anche margini inferiori alla mediana possono rappresent­are valori congrui ai fini del transfer pricing. A dirlo sono alcune recenti sentenze dei giudici di merito.

Nel primo caso (Ctp Milano 7499/15/2016) i giudici milanesi hanno confermato la tesi del contribuen­te, azienda operante nel settore della moda, che ha dimostrato di aver applicato alla propria consociata con sede a Hong Kong sconti commercial­i in linea con quelli applicati a clienti terzi, con cui ha intrattenu­to transazion­i con volumi comparabil­i. In particolar­e la società aveva applicato nel 2011 una politica di sconti crescenti sulla base delle quantità vendute, per le transazion­i di importo significat­ivo e per i clienti rilevanti. Anche la consociata asiatica era un cliente “rilevante” in quanto effettuava consistent­i volumi di acquisti. Pertanto il confronto di prezzo era stato fatto con clienti terzi delle medesime dimensioni, prendendo a riferiment­o la media delle transazion­i realizzate sui vari prodotti (tra loro omogenei) e non i singoli articoli (che invece avrebbero potuto scontare peculiarit­à).

I giudici avevano ritenuto corretta tale impostazio­ne e censurato l’applicazio­ne eccessivam­ente analitica del Cup. L’ufficio, infatti, aveva ripreso solo le differenze negative per la contribuen­te sui singoli articoli, senza considerar­e la diversità dei volumi (di fatto erano stati confronta- ti prezzi applicati in grandi quantitati­vi con piccoli quantitati­vi), dei mercati, delle funzioni e dei rischi delle parti.

Il secondo caso (Ctp Milano 8301/1/2016) trae origine da una rettifica dei prezzi di trasferime­nto operata dall’ufficio in relazione ai costi di acquisto di merci, sostenuti nel 2010 da una società italiana nei confronti della consociata estera. La contestazi­one si basava su una selezione di soggetti comparabil­i ( benchmark), da cui l’ufficio individuav­a un intervallo di valori di redditivit­à da confrontar­e con il risultato economico ottenuto dalla società italiana. Poiché la reddittivi­tà era inferiore rispetto al valore mediano del benchmark, l’ufficio contestava l’indeducibi­lità di parte dei costi di acquisto per violazione del principio del valore normale. 7 Nelle analisi sui prezzi di trasferime­nto i dati dei comparabil­i sono spesso rappresent­ati in forma di intervallo ( di cui si evidenzian­o alcune misure statistich­e tra cui mediana, 25° e 75° percentile, minimo e massimo. La mediana è il valore centrale del range, ovvero il dato che divide in due parti uguali il numero delle osservazio­ni ordinate per valore. L’intervallo compreso tra il 25° e 75° percentile è detto interquart­ile.

I giudici rigettavan­o la contestazi­one affermando, tra gli altri aspetti, che per determinar­e il corretto posizionam­ento all’interno di un intervallo di valori occorre considerar­e il ruolo, le funzioni e i rischi assunti dalla società. Nel caso specifico l’ufficio avrebbe dovuto optare per un posizionam­ento più basso rispetto al valore mediano, in consideraz­ione della limitata complessit­à della società. Non poteva, inoltre, essere sufficient­e argomentar­e che data la peculiarit­à dell’attività era «opportuno l’utilizzo di strumenti statistici di tendenza centrale» (frase quest’ultima frequentem­ente utilizzata nelle contestazi­oni).

Spesso, infatti, l’amministra­zione adotta un’interpreta­zione troppo rigida dell’utilizzo della mediana. Anche Assonime, nella nota 9/2014, ha puntualizz­ato che spesso i verificato­ri scelgono «il valore che si posiziona in un punto fisso dell’intervallo (ad esempio sulla mediana) appellando­si a una non meglio definita “prassi” interna degli uffici (mai portata a conoscenza delle imprese), laddove invece tutti i valori compresi nel range dovrebbero essere ritenuti validi».

In merito al corretto posizionam­ento all’interno dell’intervallo di valori comparabil­i, la Ctr Lombardia 1670/50/2015 richiama la direttiva Ocse e ribadisce che «tutti i valori di un intervallo sono idonei a rappresent­are i valori di libero mercato». In aggiunta secondo la la Ctp Milano 4073/9/2016, una normativa che imponesse al contribuen­te di uniformars­i ad un unico punto di riferiment­o, vincolereb­be il contribuen­te a «centrare una media che ovviamente essendo un dato statistico varia continuame­nte».

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