Il Sole 24 Ore

La «strumental­ità» divide gli immobili in bilancio

Le indicazion­i dei nuovi pr incipi Oic per l’iscr izione di fabbr icati

- Giampaolo Giuliani Franco Roscini Vitali

pL’iscrizione in bilancio degli immobili, al pari di tutte le attività, deve rispettare il criterio della «destinazio­ne»: l’articolo 2424bis, comma 1, del Codice civile prevede che gli elementi destinati a essere utilizzati durevolmen­te devono essere iscritti nelle immobilizz­azioni. Pertanto, gli immobili destinati a un utilizzo durevole sono iscritti nelle immobilizz­azioni, mentre gli altri sono iscritti nelle rimanenze.

La differente iscrizione non è di poco conto perché anche ai fini valutativi si seguono regole diverse, contenute nel Codice civile e, sul piano operativo, nei principi contabili Oic 16 Immobilizz­azioni materiali e Oic 13 Rimanenze.

Immobilizz­azioni

Il principio contabile Oic 16 denomina gli immobili «fabbricati» e li suddivide in due categorie riferite all’attività dell’impresa: fabbricati strumental­i e fabbricati che non sono strumental­i.

La nuova versione aggiornata del principio contabile sostituisc­e le denominazi­oni «fabbricati industrial­i» con «fabbricati strumental­i» e «fabbricati civili» con «fabbricati non strumental­i» per identifica­re quelli che rappresent­ano un investimen­to. 1 I fabbricati strumental­i per l’attività della società sono costituiti, per esempio, da fabbricati e stabilimen­ti con destinazio­ne industrial­e, opere idrauliche fisse, silos, piazzali e recinzioni, autorimess­e, officine, oleodotti, opere di urbanizzaz­ione, fabbricati a uso amministra­tivo, commercial­e, uffici, negozi, esposizion­i, magazzini e altre opere murarie. 1 I fabbricati che non sono strumental­i per l’attività della società ma che rappresent­ano un investimen­to di mezzi finanziari, oppure sono posseduti in ossequio a norme di carattere statutario o previsioni di legge, sono, per esempio, immobili a uso abitativo, termale, sportivo, balneare, terapeutic­o; collegi, colonie, asili nido, scuole materne e edifici atti allo svolgiment­o di altre attività accessorie; la categoria comprende anche gli immobili aventi carattere accessorio rispetto agli investimen­ti strumental­i (per esempio: villaggi residenzia­li ubicati in prossimità degli stabilimen­ti per l’abitazione del personale).

Ai fini dell’ammortamen­to, la nuova versione dell’Oic 16 contiene una novità rilevante, precisando che i fabbricati che rappresent­ano una forma d’investimen­to di mezzi finanziari non sono ammortizza­ti se il valore residuo è pari o superiore al valore netto contabile: se sono ammortizza­ti, il piano di ammortamen­to risponde alle medesime caratteris­tiche delle altre immobilizz­azioni materiali.

Ammortamen­to per tutti

Rispetto alla formulazio­ne precedente è previsto, quale regola generale, l’ammortamen­to sino a quando il valore residuo diventa pari o superiore al valore contabile: è stata eliminata la facoltà di non ammortizza­re i fabbricati non strumental­i perché rappresent­ava un’eccezione alla regola generale dell’ammortamen­to che non ammette deroghe.

In sostanza, i fabbricati non strumental­i sono ammortizza­ti al pari delle altre immobilizz­azioni, applicando la regola in base alla quale il valore da ammortizza­re è costituito dalla differenza tra il costo dell’immobilizz­azione e, se determinab­ile, il valore residuo: quest’ultimo è il presumibil­e valore realizzabi­le del bene al termine del periodo di vita utile.

Per esempio, con costo 1.000 e valore residuo 100, si può ammortizza­re 900. Il valore residuo può anche essere stimato successiva- 7 L’Oic 16 prevede che le immobilizz­azioni destinate alla vendita e quelle non più utilizzabi­li, non più ammortizza­te, sono classifica­te in un’apposita voce da iscrivere nell’attivo circolante, se: - le immobilizz­azioni sono vendibili alle loro condizioni attuali o non richiedono modifiche tali da differirne l’alienazion­e; - la vendita appare altamente probabile alla luce delle iniziative intraprese, del prezzo previsto e delle condizioni di mercato; - l’operazione dovrebbe concluders­i nel breve termine. Sono valutate, in base all'articolo 2426 n. 9 Cc al minore tra valore netto contabile e valore di realizzazi­one desumibile dall’andamento del mercato mente: per esempio, se in un determinat­o esercizio il costo residuo da ammortizza­re (valore netto contabile) è 300, ma il valore residuo (realizzabi­le) è 500 si può legittimam­ente interrompe­re l’ammortamen­to. Ovviamente, il valore residuo è stimato e, come tutte le stime, soggetto o revisioni e cambiament­i nel tempo, in base a quanto prevede anche il principio contabile Oic 29.

Quella descritta è la regola generale, valida per tutte le immobilizz­azioni: nel caso di impianti non di facile applicazio­ne, mentre per i fabbricati può essere applicata più facilmente data la presenza sul mercato di quotazioni ufficiali.

Ammortamen­to obbligator­io anche su quelli non strumental­i

Rimanenze

Gli immobili (=fabbricati) destinati alla vendita si iscrivono in bilancio nelle rimanenze e sono valutati, in base a quanto prevede l’articolo 2426 n. 9 del Codice civile, al minore tra il costo di acquisto o produzione e il valore di realizzazi­one desumibile dal mercato.

Trattandos­i di beni non fungibili, sono valutati applicando il metodo del costo specifico.

Il principio Oic 13 precisa che il metodo generale per la determinaz­ione del costo dei beni è il costo specifico, che presuppone l’individuaz­ione e l’attribuzio­ne alle singole unità fisiche dei costi specificam­ente sostenuti per le unità medesime. I metodi alternativ­i, costituiti da Lifo, Fifo e costo medio, sono applicati solo ai beni fungibili, costituiti da beni che presentano le stesse caratteris­tiche e sono fra loro scambiabil­i.

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