L’appostazione chiarisce la quota del pro-rata Iva
pIl principio contabile Oic 16 riverbera profondamente anche ai fini della disciplina Iva, in particolar modo per quanto attiene il pro-rata, quoziente che determina la percentuale di detraibilità Iva per gli operatori che svolgono attività esenti da imposta.
In effetti, la circostanza che le cessioni di beni strumentali - secondo quanto precisato all’articolo 19 bis, comma 2 del Dpr 633 del 1972 - non concorressero né al numeratore, né al denominatore per le imprese del settore edile o più in generale per le imprese del comparto immobiliare è sempre stata fonte di problemi e di dubbi.
Con la posizione assunta dall’Organismo italiano di contabilità le cose appaiono molto più chiare poiché, se gli immobili non sono classificati come beni merci, devono essere necessariamente classificati ai fini contabili come beni ammortizzabili, indipendentemente che siano classificati come beni strumentali o non strumentali e pertanto, non concorrono a formare il prorata generale di detraibilità.
Peraltro, questa conclusione è pienamente coerente con quanto indicato all’articolo 174, par. 2 lett. a), della direttiva 2006/112/CE, dove si afferma che dal computo del pro- rata è escluso «l’importo del volume d’affari relativo alle cessioni di beni d’investimento utilizzati dal soggetto passivo nella sua impresa». L’espressione «bene d'investimento» utilizzata dalla direttiva ha come corrispondente nel Dpr 633/72 il termine «bene ammortizzabile», utilizzato soltanto in quattro articoli.
Di questi solo nell’articolo 19 bis 2 - relativo alla rettifica della detrazione - il legislatore ha specificamente disposto (si tratta dunque di una presunzione assoluta non derogabile) che «agli effetti del presente articolo i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili», sicché solo per questo articolo la classificazione contabile di fabbricati ed edifici è del tutto ininfluente.
Invece, negli altri tre casi, e precisamente: e la determinazione del prorata (articolo 19 bis, comma 2), r la determinazione del volume d’affari (articolo 20, comma 1), t la determinazione dell’Iva da chiedere a rimborso (articolo 30, comma 3, lettera c)
gli immobili non concorrono a formare il pro-rata, ovvero non concorrono al volume d’affari, oppure sono oggetto di rimborso quando l’impresa li ha contabilizzati in modo coerente con la propria attività come beni ammortizzabili.
Si ribadisce l’importanza della coerenza tra classificazione contabile e utilizzazione effettiva dell’immobile nell’ambito dell’attività azienda- le, poiché è evidente che fittizie classificazioni non possono escludere la cessione dell’immobile dal concorrere alla formazione del pro-rata.
Pertanto, particolare attenzione dovranno avere quelle imprese che operano contemporaneamente in più settori del comparto edilizio/ immobiliare.
Si pensi, per fare un esempio, alle immobiliari cosiddette miste di gestione e di compravendita oppure alle imprese di costruzione che, a causa della crisi, decidono di procedere alla locazione di unità immobiliari rimaste invendute.
L’ESCLUSIONE Quel che non è classificato come bene merce è ammortizzabile e quindi non concorre alla detraibilità
Al riguardo è utile tenere presente la posizione espressa dalla Corte di Giustizia Ue, che con la sentenza Nordania Finans del 6 marzo 2008 (causa C-98/07) ha chiarito che ai fini del pro-rata di detraibilità dell’imposta, la locuzione «beni d'investimento» - da intendersi, come già ricordato, equivalente all’espressione beni ammortizzabili - individua quei beni la cui vendita per il soggetto passivo interessato ha il carattere di un’attività economica usuale. Diversamente, verrebbe leso il principio alla base dell’imposta sul valore aggiunto, vale a dire la sua neutralità per gli operatori economici.