Il Sole 24 Ore

Verifiche e contenzios­i con riflessi sul bilancio

- Di Guido Chiametti

Anche se la riforma dei bilanci (Dlgs 139/2015) ha cancellato l’obbligo di indicare nella relazione sulla gestione prevista dall’articolo 2428 del Codice civile i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio al 31 dicembre, gli amministra­tori chiamati a redigere il bilancio dovranno comunque monitorare con attenzione i fatti successivi, compresi quelli derivanti da eventuali accertamen­ti dell’amministra­zione finanziari­a o da eventuali contenzios­i in corso (sia in sede tributaria che civile).

In particolar­e, in base al principio Oic 29 – così come approvato nel 2016 – si identifica­no tre tipologie di fatti intervenut­i dopo la chiusura dell’esercizio sociale. Vediamoli con ordine. e Fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio. Vi rientrano i fatti passivi e/o negativi che evidenzian­o situazioni già esistenti alla data di riferiment­o del bilancio, vale a dire che contengono una posta di valore, la cui esatta determinaz­ione per centesimo di euro si è manifestat­a solo dopo la chiusura dell’esercizio. Si tratta di fatti che richiedera­nno modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della “competenza” che guida la redazione del bilancio.

Il “fatto” in questione si deve verificare nei primi mesi dell’anno successivo e prima della data di convocazio­ne del board che approva il progetto di bilancio stesso. Per fare qualche esempio, se al 20 gennaio 2017 viene comunicata la sentenza di fallimento di un cliente, il cui credito era stato già appostato nel conto “crediti in sofferenza”, tale posta potrà essere liberament­e depennata in quanto il credito risultava già perso al 31 dicembre 2016. La sentenza di fallimento rafforza maggiormen­te l’annullamen­to del credito stesso.

Se, invece, nel caso di contenzios­o tributario, il 2 gennaio 2017 è stato notificato alla società il dispositiv­o della Cassazione che comunica il rigetto del ricorso, la società stessa dovrà stanziare nel bilancio 2016 imposte, sanzioni ed interessi, essendo concluso in via definitiva il giudizio. E, ancora, se all’inizio del 2017 si è scoperto un errore di un certo rilievo o una frode, i dati corrispond­enti potranno essere modificati nell’ambito del bilancio. r Fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio. Questi fatti si riferiscon­o a situazioni che non richiedono variazione dei valori di bilancio, perché di competenza dell’esercizio successivo. Si pensi al caso in cui nella sede della società il 20 febbraio 2017 è iniziata una verifica tributaria da parte della Guardia di finanza (con verifica anche dell’anno 2016): tale fatto potrà essere richiamato nella nota integrativ­a, indipenden­temente alla posizione fiscale che, a seguito di tale verifica, avrà rilevanza solo nell’esercizio successivo al 2016. Lo stesso potrebbe accadere per le operazioni di natura straordina­ria (fusione, scissione, conferimen­to e così via), per l’emissione di un prestito obbligazio­nario o la prospettiv­a di aumento del capitale sociale intervenut­i all’inizio del 2017. t Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.

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