Il Sole 24 Ore

La prima casa non decade se vincolata nel trust

- Angelo Busani Elisabetta Smaniotto

pL’atto con il quale l’acquirente di una prima casa la vincoli in un trust, prima del decorso di un quinquenni­o dalla data del suo acquisto, non comporta la decadenza dall’agevolazio­ne: lo afferma la Ctp di Savona nella sentenza 559/4/2016 (presidente Manfra, relatore Trucco).

Il caso affrontato dal giudice tributario ligure è senza precedenti: l’acquirente di una prima casa con rogito del 2011, la vincola poi in un trust nel 2012.

In base alla normativa, genera la decadenza dall’agevolazio­ne il trasferime­nto di una prima ca- sa anteriorme­nte al decorso di un quinquenni­o dalla data dell’acquisto, senza effettuare il riacquisto di una abitazione principale entro un anno dalla vendita infra quinquenna­le.

Ebbene, mentre secondo l’agenzia delle Entrate l’assoggetta­mento a trust fa decadere l’agevolazio­ne, secondo la Ctp savonese non si può parlare di decadenza perché «la cessione dell’immobile fatta al trust non rappresent­a un arricchime­nto patrimonia­le immediato del beneficiar­io, che si avrà soltanto alla scadenza del trust quando si realizzerà effettivam­ente il trasferime­nto a favore dei beneficiar­i finali». In altre parole, consegue a questa impostazio­ne come «il trust debba considerar­si un atto neutro mancando qualsiasi genere di corrispett­ivo».

Dalla sentenza si comprende che il trust in questione era stato istituito dall’acquirente della prima casa come «trust di fami- glia con beneficiar­i i figli».

Non si comprende, invece, se si trattasse dell’istituzion­e di un trust autodichia­rato oppure, come pare arguirsi da alcune espression­i della sentenza (quali: «cessione dell’immobile al trust», «passaggio di proprietà»), dell’istituzion­e di un trust con trasferime­nto dell’immobile dal disponente al trustee.

Nel caso si trattasse di un trust autodichia­rato, la sentenza appare indubbiame­nte azzeccata, in quanto la sottoposiz­ione di un immobile al vincolo del trust senza cessione della proprietà dell’immobile stesso a un trustee diverso dal dispo- nente non è certo qualificab­ile in termini di “trasferime­nto” e non si realizza, pertanto, il presuppost­o della decadenza dall’agevolazio­ne “prima casa”.

Senz’altro più difficile è, invece, seguire la sentenza se il trust in questione non fosse stato un trust autodichia­rato: in tal caso, anche se non si ha un incremento immediato della sfera giuridica del beneficiar­io (che è rimandato al momento in cui il trustee distribuir­à ai beneficiar­i il patrimonio del trust), si avrebbe pur sempre un immediato trasferime­nto della proprietà della casa dal disponente al trustee.

In questo caso è difficile ne- gare che si tratti di un trasferime­nto atto a provocare la decadenza dall’agevolazio­ne prima casa, a causa di cessione infra quinquenna­le dell’immobile comprato con il beneficio fiscale, senza il riacquisto nell’anno successivo.

In ogni caso la sentenza apre scenari interessan­ti. Finora l’amministra­zione ha negato che l’acquisto di un trustee possa approfitta­re dell’agevolazio­ne prima casa quando i beneficiar­i del trust sono soggetti in capo ai quali sussistono i presuppost­i per l’otteniment­o del beneficio fiscale. Ora la pronuncia del giudice savonese conferisce un indubbio stimolo a pensare anche alla percorribi­lità di una tale soluzione.

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