Il Sole 24 Ore

Licenziame­nto ingiustifi­cato, tassata l’indennità al manager

- Ferruccio Bogetti Gianni Rota

pL’indennità erogata al dirigente licenziato senza giustifica­to motivo costituisc­e lucro cessante. Questo perché non si tratta di un risarcimen­to erogato a titolo di danno emergente, che reintegra il patrimonio del danneggiat­o per le perdite o spese sostenute. Pertanto va inquadrata come indennità supplement­are, prevista dal contratto collettivo dei dirigenti delle aziende industrial­i, e trova fondamento nel rapporto di lavoro in caso di licenziame­nto ingiustifi­cato. Quindi, il sostituto d’imposta deve applicare la ritenuta sull’indennità e il dirigente deve dichiarla in Unico. Ad affermarlo è la Ctr Lombardia 33/33/17 (presidente Labruna, relatore Crespi).

Una società licenzia un proprio dirigente, ritenendo sussistent­e il giustifica­to motivo oggettivo. Il contribuen­te impugna il licenziame­nto e cita il proprio datore in tribunale, ma la vertenza si chiude attraverso un accordo conciliati­vo con il pagamento nel 2010 di un’indennità supplement­are di oltre 200mila euro, di cui 11mila euro a titolo di differenza sul mancato preavviso.

La società indica tali somme nel cedolino paga e le riporta anche nel modello 770 del 2010 senza, però, assoggetta­rle a ritenuta, ritenendol­e escluse, quali somme erogate a titolo di risarcimen­to del danno.

L’amministra­zione tramite procedura automatizz­ata iscrive, però, a ruolo l’importo di 119mila euro ai fini Irpef (inclusi interessi e sanzioni), che richiede nel 2014 tramite concession­ario.

La società ricorre in Ctp, sostenendo che gli importi erogati al dirigente, ancorché indicati nel cedolino e nel modello 770, hanno natura risarcitor­ia perché derivanti dall’accordo conciliati­vo relativo alla causa di licenziame­nto.

Secondo l’amministra­zione, tuttavia, le ritenute Irpef devono essere versate in quanto non sono corrispost­e a ristoro di un danno partito, bensì di un lucro cessato.

Sulla vicenda i giudici di merito di entrambi i gradi di giudizio danno torto alla società. Infatti, secondo la Ctr: 1 i risarcimen­ti erogati a titolo di lucro cessante, sostitutiv­i di un reddito che il danneggiat­o non ha potuto conseguire per effetto dell’evento lesivo, sono soggetti ad Irpef (solamente il risarcimen­to erogato a titolo di danno emergente, che reintegra il patrimonio del danneggiat­o per le perdite o spese sostenute, per sua natura non sostituisc­e alcun reddito e, pertanto è escluso da Irpef); 1 il datore di lavoro che eroga somme al prestatore non è obbligato a effettuare la ritenuta Irpef solamente se l’erogazione non trova causa nel rapporto di lavoro (per esentare da prelievo fiscale le somme corrispost­e occorre provare che l’erogazione è avvenuta a titolo di risarcimen­to puro); 1 il contratto collettivo dei dirigenti di aziende industrial­i prevede la tassazione separata delle indennità supplement­ari in caso di licenziame­nto ingiustifi­cato che costituisc­ono sempre reddito sostitutiv­o rispetto a quello di lavoro dipendente, traendo comunque origine dal rapporto di lavoro e non essendo relative a invalidità permanente o morte.

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