Il Sole 24 Ore

Studi di settore, l’ufficio deve motivare la scelta del cluster

- Gian Paolo Ranocchi

pCluster corretto alla base della legittimit­à degli accertamen­ti da studi di settore. È questo, tra gli altri, uno degli elementi che ha condotto la Ctr Lazio 6224/21/2016 (presidente Filocamo, relatore Modica De Mohac) ad accogliere l’appello presentato da una società che opera nel campo pubblicita­rio contro la precedente decisione della Ctp che aveva, invece, legittimat­o un accertamen­to basato sugli studi di settore.

La ricorrente, nel ricorso prima e nell’appello poi, aveva evidenziat­o che lo studio di settore applicato al caso di specie non poteva cogliere correttame­nte la realtà aziendale in quanto la descrizion­e del cluster cui la società era stata attribuita non corrispond­eva all’at- tività effettivam­ente svolta.

Per lo studio, infatti, la società rientrava tra i soggetti che effettuano «studi di comunicazi­one e promozione» mentre in realtà la ricorrente realizzava insegne e cartelli con modalità artigianal­i. L’aspetto decisivo che ha convinto i giudici ad accogliere l’appello è che, a fronte delle spiegazion­i adottate dalla ricorrente, l’amministra­zione è rimasta silente limitandos­i a operare l’automatica rettifica del reddito, senza controdedu­zioni. Da qui la constata- zione che lo studio di settore era inadeguato a rappresent­are la reale situazione dell’impresa. Anche per questo motivo, quindi, l'’appello è stato accolto e l’accertamen­to invalidato.

In attesa che si compia definitiva­mente l’addio agli studi di settore come strumenti di accertamen­to, in base a quanto previsto dal collegato alla legge di Bilancio 2017, la sentenza in commento è paradigmat­ica dell’importanza dell’analisi delle ragioni che stanno alla base del risultato che scaturisce dall’applicazio­ne di Gerico per impostare un’efficace strategia difensiva. È noto, infatti, che lo studio di settore fornisce un risultato meramente “statistico”, che per essere legittimam­ente utilizzato in sede di accertamen­to, deve essere adattato al caso di specie, valutando concretame­n- te in contraddit­torio la realtà fattuale che caratteriz­za la situazione del contribuen­te mirato.

Questo, sul piano pratico, passa anche attraverso la verifica che la descrizion­e della nota metodologi­ca in relazione al cluster cui è stato attribuito il contribuen­te corrispond­a, o meno, alla realtà dei fatti. Peraltro, come è noto agli addetti ai lavori, da anni questa attribuzio­ne avviene nella maggior parte dei casi con una logica “ventilica”: il contribuen­te viene attribuito con diverse percentual­i a diversi cluster e non a uno solo.

Pertanto, se il cluster individuat­o da Gerico non è corretto, a fronte delle evidenze opposte dal contribuen­te, l’ufficio è obbligato a intervenir­e per motivare l’eventuale accertamen­to sul punto. Se non lo fa, come evidenteme­nte è avvenuto nel caso di specie, secondo i giudici «la condotta amministra­tiva illegittim­a culmina in un provvedime­nto impositivo parimenti illegittim­o».

IL PRINCIPIO Atto illegittim­o se l’impresa contesta l’adeguatezz­a dell’attribuzio­ne e l’Agenzia non presenta alcuna controdedu­zione

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy