Studi di settore, l’ufficio deve motivare la scelta del cluster
pCluster corretto alla base della legittimità degli accertamenti da studi di settore. È questo, tra gli altri, uno degli elementi che ha condotto la Ctr Lazio 6224/21/2016 (presidente Filocamo, relatore Modica De Mohac) ad accogliere l’appello presentato da una società che opera nel campo pubblicitario contro la precedente decisione della Ctp che aveva, invece, legittimato un accertamento basato sugli studi di settore.
La ricorrente, nel ricorso prima e nell’appello poi, aveva evidenziato che lo studio di settore applicato al caso di specie non poteva cogliere correttamente la realtà aziendale in quanto la descrizione del cluster cui la società era stata attribuita non corrispondeva all’at- tività effettivamente svolta.
Per lo studio, infatti, la società rientrava tra i soggetti che effettuano «studi di comunicazione e promozione» mentre in realtà la ricorrente realizzava insegne e cartelli con modalità artigianali. L’aspetto decisivo che ha convinto i giudici ad accogliere l’appello è che, a fronte delle spiegazioni adottate dalla ricorrente, l’amministrazione è rimasta silente limitandosi a operare l’automatica rettifica del reddito, senza controdeduzioni. Da qui la constata- zione che lo studio di settore era inadeguato a rappresentare la reale situazione dell’impresa. Anche per questo motivo, quindi, l'’appello è stato accolto e l’accertamento invalidato.
In attesa che si compia definitivamente l’addio agli studi di settore come strumenti di accertamento, in base a quanto previsto dal collegato alla legge di Bilancio 2017, la sentenza in commento è paradigmatica dell’importanza dell’analisi delle ragioni che stanno alla base del risultato che scaturisce dall’applicazione di Gerico per impostare un’efficace strategia difensiva. È noto, infatti, che lo studio di settore fornisce un risultato meramente “statistico”, che per essere legittimamente utilizzato in sede di accertamento, deve essere adattato al caso di specie, valutando concretamen- te in contraddittorio la realtà fattuale che caratterizza la situazione del contribuente mirato.
Questo, sul piano pratico, passa anche attraverso la verifica che la descrizione della nota metodologica in relazione al cluster cui è stato attribuito il contribuente corrisponda, o meno, alla realtà dei fatti. Peraltro, come è noto agli addetti ai lavori, da anni questa attribuzione avviene nella maggior parte dei casi con una logica “ventilica”: il contribuente viene attribuito con diverse percentuali a diversi cluster e non a uno solo.
Pertanto, se il cluster individuato da Gerico non è corretto, a fronte delle evidenze opposte dal contribuente, l’ufficio è obbligato a intervenire per motivare l’eventuale accertamento sul punto. Se non lo fa, come evidentemente è avvenuto nel caso di specie, secondo i giudici «la condotta amministrativa illegittima culmina in un provvedimento impositivo parimenti illegittimo».
IL PRINCIPIO Atto illegittimo se l’impresa contesta l’adeguatezza dell’attribuzione e l’Agenzia non presenta alcuna controdeduzione