Cartella al convivente: non serve l’invio della nota informativa
pNel caso in cui la cartella di pagamento, spedita a mezzo raccomandata a/r, venga consegnata a un familiare convivente, non va inviata al contribuente la raccomandata informativa in quanto alla notifica si applicano le regole del servizio postale ordinario e non quelle degli atti giudiziari. A dirlo è stata la Ctr della Lombardia con la sentenza 166/22/2017 (presidente Gravina, relatore Piombo).
Un contribuente ha impugnato una serie di cartelle di pagamento delle quali era venuto a conoscenza solo attraverso l’estratto di ruolo eccependo, tra i vari motivi di ricorso, la loro mancata notifica. La Ctp di Milano ha rigettato il ricorso in quanto le raccomandate delle cartelle risultavano essere state ricevute da «familiare e/o moglie convivente».
Contro questa decisione il contribuente ha proposto appello, eccependo che per il perfezionamento della notifica sarebbe stato necessario l’invio della raccomandata informativa.
La Ctr ha rigettato l’appello richiamando il principio affermato dalla Cassazione con l’ordinanza 12083/16 in base alla quale in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita da parte del concessionario mediante invio diretto di una raccomandata con avviso di ricevimento (ex articolo 26 Dpr 602/73), trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge 890/1982 che si applicano invece alla notifica degli avvisi di accertamento.
La disparità di trattamento tra la notifica degli avvisi di ac- certamento e la notifica della cartella di pagamento è stata già oggetto di intervento della Corte costituzionale. Sul tema la Consulta ha effettuato un vero e proprio percorso a tappe, iniziato con la sentenza 3/2010, proseguito con l’ordinanza 63/2011, e conclusosi con la sentenza 258/2012. Una serie di step che hanno allargato le tutele per chi è momentaneamente assente e riceve un atto tributario tramite un agente notificatore.
Infatti, nell’ipotesi di irreperibilità “relativa” del destinatario (ovvero nei casi previsti dall’articolo 140 del Codice di procedura penale), la notificazione si esegue con modalità diverse, a seconda che l’atto da notificare sia un atto di accertamento oppure una cartella di pagamento. e Accertamento. Per l’accertamento si applicano le modalità previste dall’articolo 140, improntate al criterio dell’effettiva conoscibilità dell’atto e per le quali per il contribuente i 60 giorni decorrono dal ricevimento della raccomandata con la quale si dà avviso dell’affissione o, comunque, decorsi 10 giorni dalla relativa spedizione (sentenza 3/10); r Riscossione. Per la cartella, invece, il terzo comma (corrispondente all’attuale vigente quarto comma) dell’articolo 26 del Dpr 602/73 prevede che la notifica si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso di deposito è affisso nell’albo del Comune.
Questa evidente diversità di disciplina di una medesima situazione, non suffragata da alcuna ratio, ha portato la Consulta (sentenza 258/12) a riscontrare la violazione dell’articolo 3 della Costituzione.