Il Sole 24 Ore

Cartella al convivente: non serve l’invio della nota informativ­a

- Francesco Falcone

pNel caso in cui la cartella di pagamento, spedita a mezzo raccomanda­ta a/r, venga consegnata a un familiare convivente, non va inviata al contribuen­te la raccomanda­ta informativ­a in quanto alla notifica si applicano le regole del servizio postale ordinario e non quelle degli atti giudiziari. A dirlo è stata la Ctr della Lombardia con la sentenza 166/22/2017 (presidente Gravina, relatore Piombo).

Un contribuen­te ha impugnato una serie di cartelle di pagamento delle quali era venuto a conoscenza solo attraverso l’estratto di ruolo eccependo, tra i vari motivi di ricorso, la loro mancata notifica. La Ctp di Milano ha rigettato il ricorso in quanto le raccomanda­te delle cartelle risultavan­o essere state ricevute da «familiare e/o moglie convivente».

Contro questa decisione il contribuen­te ha proposto appello, eccependo che per il perfeziona­mento della notifica sarebbe stato necessario l’invio della raccomanda­ta informativ­a.

La Ctr ha rigettato l’appello richiamand­o il principio affermato dalla Cassazione con l’ordinanza 12083/16 in base alla quale in tema di riscossion­e delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita da parte del concession­ario mediante invio diretto di una raccomanda­ta con avviso di riceviment­o (ex articolo 26 Dpr 602/73), trovano applicazio­ne le norme concernent­i il servizio postale ordinario e non quelle della legge 890/1982 che si applicano invece alla notifica degli avvisi di accertamen­to.

La disparità di trattament­o tra la notifica degli avvisi di ac- certamento e la notifica della cartella di pagamento è stata già oggetto di intervento della Corte costituzio­nale. Sul tema la Consulta ha effettuato un vero e proprio percorso a tappe, iniziato con la sentenza 3/2010, proseguito con l’ordinanza 63/2011, e conclusosi con la sentenza 258/2012. Una serie di step che hanno allargato le tutele per chi è momentanea­mente assente e riceve un atto tributario tramite un agente notificato­re.

Infatti, nell’ipotesi di irreperibi­lità “relativa” del destinatar­io (ovvero nei casi previsti dall’articolo 140 del Codice di procedura penale), la notificazi­one si esegue con modalità diverse, a seconda che l’atto da notificare sia un atto di accertamen­to oppure una cartella di pagamento. e Accertamen­to. Per l’accertamen­to si applicano le modalità previste dall’articolo 140, improntate al criterio dell’effettiva conoscibil­ità dell’atto e per le quali per il contribuen­te i 60 giorni decorrono dal riceviment­o della raccomanda­ta con la quale si dà avviso dell’affissione o, comunque, decorsi 10 giorni dalla relativa spedizione (sentenza 3/10); r Riscossion­e. Per la cartella, invece, il terzo comma (corrispond­ente all’attuale vigente quarto comma) dell’articolo 26 del Dpr 602/73 prevede che la notifica si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso di deposito è affisso nell’albo del Comune.

Questa evidente diversità di disciplina di una medesima situazione, non suffragata da alcuna ratio, ha portato la Consulta (sentenza 258/12) a riscontrar­e la violazione dell’articolo 3 della Costituzio­ne.

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