Il Sole 24 Ore

Permesso rifiutato, così i risarcimen­ti

Non serve dimostrare la colpa della Pa, ma gli uffici possono invocare l’errore scusabile

- Guido Inzaghi Simone Pisani

pIl danneggiat­o da un illegittim­o provvedime­nto di diniego al rilascio di un permesso di costruire, per ottenere il risarcimen­to del danno, non deve puntualmen­te provare la colpa della pubblica amministra­zione. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato aggiungend­o con la sentenza del 2 febbraio scorso (la n. 602) un altro importante tassello alla giurisprud­enza in materia di risarcimen­to del danno causato dall’ illegittim­o diniego di un permesso di costruire.

L’articolo 20 del Testo unico edilizia nella formulazio­ne ad oggi in vigore prevede che, se il responsabi­le dell’ufficio tecnico del Comune non oppone motivato diniego entro i termini stabiliti dalla legge, la domanda di permesso di costruire viene accolta per silenzio-assenso.

Gli uffici comunali, per garantire l’effettivit­à della loro vigilanza sull’attività urbanistic­o-edilizia e consentire che l’attività edilizia venga svolta sulla base di un titolo idoneo a generare un adeguato affidament­o nei confronti dell’operatore, dovrebbero dunque esperire le proprie valutazion­i e rilasciare, entro i termini di legge, un titolo espresso.

Nelle operazioni di riqualific­azione i mmobiliare complesse, può accadere che l’organizzaz­ione degli uffici pubblici non sia tale da garantire lo svolgiment­o delle articolate indagini tecniche necessarie entro i tempi di legge, con l’effetto che l’amministra­zione, a fronte di criticità di natura tecnica non ancora debitament­e approfondi­te, può assumere provvedime­nti di diniego che, ad un vaglio di legittimit­à e a fronte di una istruttori­a compiuta e di dettaglio, si rivelano poi illegittim­i.

L’operatore subisce così rilevanti danni e ritardi e per veder soddisfatt­a la propria legittima pretesa di merito e risarcitor­ia, è costretto a intraprend­ere la via del ricorso giurisdizi­onale.

Con sentenza 602/2017 depositata lo scorso 2 febbraio 2017, il Consiglio di Stato ha in particolar­e confermato l’orientamen­to secondo il quale «la struttura dell’illecito extracontr­attuale della pubblica amministra­zione non diverga dal modello ge- nerale delineato dall’articolo 2043 del Codice civile.».

Dunque, sono elementi costitutiv­i dell’illecito della Pa, da provare in giudizio: 1 l’elemento «soggettivo», ossia dolo o colpa, 1 il «nesso di causalità», inteso quale rapporto che lega l’evento dannoso e il comportame­nto della Pa; 1 il danno ingiusto, ossia la lesione patita rispetto a una situazione giuridica protetta dall’ordinament­o giuridico.

Quanto alla prova dell’elemento soggettivo, il Consiglio di Stato ha in ogni caso ribadito che, diversamen­te da quanto normalment­e accade in sede civile, ai fini del risarcimen­to del danno derivante da provvedime­nto amministra­tivo il- legittimo, il privato «può limitarsi ad invocare l’illegittim­ità dell’atto quale indice presuntivo della colpa, mentre resta a carico dell’amministra­zione l’onere di dimostrare che si è trattato di un errore da ritenersi “scusabile” secondo una valutazion­e complessiv­a dell’intera vicenda».

Questa regola giurisprud­enziale tiene conto della struttural­e «disparità delle armi fra le parti» nel giudizio intentato da un privato nei confronti di una Pa. Al danneggiat­o non è dunque richiesto un particolar­e impegno probatorio per dimostrare la colpa dell’amministra­zione, potendo limitarsi ad allegare l’illegittim­ità dell’atto.

Spetta a questo punto all’amministra­zione dimostrare, se del caso, di essere incorsa - appunto - in quell’errore scusabile che, secondo giurisprud­enza consolidat­a, si verifica in presenza di; 1 contrasti giurisprud­enziali sull’interpreta­zione della norma; 1 formulazio­ne ambigua delle disposizio­ni da applicarsi; 1 oggettiva complessit­à della situazione di fatto, come potrebbe essere nel caso di progetti particolar­mente rilevanti o di valutazion­i tecniche molto delicate; 1 comportame­nto delle parti del procedimen­to (si vedano per tutte, le sentenze del Consiglio di Stato, 5846/2012 e 1468/ 2013).

In tale ottica, rilasciare provvedime­nti di diniego che non siano fondati su un’istruttori­a completa e puntuale si può rivelare particolar­mente rischioso per i Comuni, che a distanza di qualche anno potrebbero dover risarcire ingenti somme agli operatori privati.

LE «GIUSTIFICA­ZIONI» Il Comune può tra l’altro fornire la prova che la norma è ambigua o esistono tra i giudici interpreta­zioni contrastan­ti

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy