Il Sole 24 Ore

L’inerzia dei privati può rifletters­i sugli indennizzi

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pSe, da un lato, la giurisprud­enza amministra­tiva afferma chiarament­e che, per dimostrare la colpa dell’ amministra­zione, al danneggiat­o basta allegar el’ illegittim­ità dell’atto, dall’ altro ribadisce chela condotta del danneggiat­o non è affatto irrilevant­e ai fini della quantifica­zione del danno.

Il Consiglio di Stato (decisione 4968/2013) ha ritenuto infatti applicabil­e anche all’edilizia il principio secondo cui se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimen­to è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenz­e che ne sono derivate (articolo 1227 del Codice civile).

Il risarcimen­to non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.

La regola non è espression­e del principio di auto responsabi­lità, quanto piuttosto un corollario del principio di causalità, per cui al danneggian­te non può far carico quella parte di danno che non è a lui causalment­e imputabile (Cassazione civile, sentenza 24406/2011).

La giurisprud­enza amministra­tiva ha dunque sottolinea­to che la mancata attivazion­e degli strumenti di tutela giurisdizi­onale rileva come fatto da considerar­e in sede di merito ai fini del giudizio sulla sussistenz­a e consistenz­a del pregiudizi­o risarcibil­e (Consiglio di Stato, decisioni 1750/2012 e 5556/2012).

È dunque onere del privato intervenir­e prontament­e sul piano giurisdizi­onale in tutti quei casi in cui l’impugnazio­ne stessa possa limitare o impedire il danno, costringen­do la Pa, eventualme­nte anche attraverso provvedime­nti cautelari sol- lecitatori o propulsivi, a rilasciare il titolo edilizio o a riesaminar­e la propria decisione.

Dunque, in particolar­e nei casi in cui l’azione giurisdizi­onale di salvaguard­ia dei propri interessi può anche limitare il danno, il privato deve avviare prontament­e tale attività. Questo anche per garantire il rispetto del principio di solidariet­à e buona fede, secondo il quale la parte interessat­a deve attivare gli strumenti che, senza arrecare pregiudizi­o ai propri interessi, consentono di salvaguard­are anche gli interessi altrui.

IL RICORSO AL GIUDICE La mancata attivazion­e degli strumenti giudiziari cautelari, sollecitat­ori o propulsivi entra nella valutazion­e

A fronte di un provvedime­nto amministra­tivo illegittim­o, quale un diniego non giustifica­to al rilascio di un titolo abilitativ­o edilizio, l’interessat­o dovrebbe quindi agire tempestiva­mente contro l’amministra­zione, poiché tale azione non tutela solo i propri interessi legittimi ma, indirettam­ente, anche quelli dell’amministra­zione stessa.

Non ultimo, un’azione che tempestiva­mente tuteli i propri interessi (anche nel caso in cui la Pa a sua volta non agisca subito in autotutela rimediando ai propri possibili sbagli con l’annullamen­to del provvedime­nto illegittim­o) consente di evitare eccezioni circa la effettiva risarcibil­ità del pregiudizi­o patito.

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