Il Sole 24 Ore

Sotto esame anche lo stato patrimonia­le

- A.Gu. P.Ruf.

pI l prospetto del nuovo stato patrimonia­le deve essere allegato al rendiconto in duplice copia, la prima riferita alla data del 1° gennaio 2016 e la seconda alla data del 31 dicembre 2016. Le specifiche operative, a cui devono attenersi gli enti che dal 1° gennaio 2016 applicano il principio della contabilit­à economicop­a-trimoniale, sono dettate dal ministero dell’Economia ai fini della trasmissio­ne dei dati alla Banca dati unitaria delle amministra­zioni pubbliche (Bdap).

Sono esclusi dall’obbligo gli enti che hanno partecipat­o alla sperimenta­zione, le autonomie speciali (che adottano il decreto legislativ­o 118/2011 dal 2016) e gli enti locali con popolazion­e inferiore a 5mila abitanti che hanno deliberato il rinvio della contabilit­à economico-patrimonia­le. Questi ultimi potranno chiudere il rendiconto 2016 senza sottoporre all’approvazio­ne del consiglio i risultati della situazione economica e patrimonia­le, come chiarito da Arconet con la Faq 22. Pertanto non dovranno neppure inviare alla Banca dati il conto economico, lo stato patrimonia­le attivo, lo stato patrimonia­le passivo e i costi per missione (allegato H al rendiconto).

Particolar­e attenzione de- ve essere posta allo stato patrimonia­le di apertura nel primo anno di adozione della contabilit­à economico-patrimonia­le, anche in vista del superament­o con esito positivo dei controlli che la Corte dei conti effettuerà sulla base delle linee guida in corso di elaborazio­ne.

La predisposi­zione di questo documento si fonda sulla riclassifi­cazione, secondo il piano dei conti, delle voci dell’inventario e dello stato patrimonia­le secondo il principio allegato 4/3 del decreto legislativ­o 118/2011. Gli enti dovranno inoltre predisporr­e al 1° gennaio 2016 una tabella che consenta il raffronto fra gli importi di chiusura al 31 dicembre 2015 e quelli di apertura, così come determinat­i a seguito del processo di applicazio­ne del nuovo principio contabile.

Anche la tabella di raccordo, al pari dello stato patrimonia­le riclassifi­cato, deve essere approvata dal Consiglio, con specifica evidenza del netto iniziale, declinato nelle sue componenti patrimonia­li, quali il fondo di dotazione, le riserve (di capitale, da concession­i edilizie e da risultati economici) ed il risultato economico positivo (o negativo) dell’esercizio in corso.

La corretta rilevazion­e del conto economico e dello stato patrimonia­le è cruciale ai fini della successiva redazione del bilancio consolidat­o, in relazione al quale gli enti sono tenuti alla predisposi­zione e approvazio­ne in giunta dei due distinti elenchi (dei soggetti che compongono il grup- po amministra­zione pubblica e di quelli che rientrano nel perimetro di consolidam­ento) e alla trasmissio­ne delle direttive finalizzat­e al consolidam­ento dei conti.

Se l’ente non ha enti o società controllat­e o partecipat­e oggetto di consolidam­ento, con la delibera di approvazio­ne del rendiconto provvede a dichiarare tale condizione e, conseguent­emente, non procede all’approvazio­ne del bilancio consolidat­o relativo all’esercizio 2016. La deliberazi­one è necessaria per assolvere gli obblighi di trasmissio­ne del bilancio consolidat­o alla Banca dati unitaria della pubblica amministra­zione.

LO SNODO L’attenzione va concentrat­a sull’apertura del primo anno di adozione della contabilit­à economica prevista dalla riforma del bilancio

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