Soluzione-ponte per i diritti sociali nelle partecipate
pD opo l’intesa raggiunta in conferenza Unificata sullo schema di decreto correttivo al Testo unico delle società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 175/2016), il testo del decreto ha avviato l’esame alle commissioni Bilancio, Affari costituzionali e Semplificazione di Camera e Senato, che devono esprimere i propri pareri entro il prossimo 20 maggio.
Lo slittamento dei tempi, peraltro, non riguarda solo l’approvazione del decreto ma anche – alla luce dell’intesa della Conferenza unificata - alcuni significativi aspetti della disciplina del Testo unico.
Infatti, nell’ambito del processo di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, si prevede che l’obbligo di adozione del piano di razionalizzazione previsti dall’articolo 20, comma 2, lettera d), scatti per le società che nel triennio precedente non abbiano raggiunto un fatturato medio di 500mila euro (in luogo del milione di euro originariamente previsto, così escludendo dalla tagliola un’ampia platea di partecipate). L’applicazione della soglia di un milione di euro, invece, si applicherebbe a partire dal 2020, sempre con riferimento alla media di fatturato del triennio precedente.
Quanto alla revisione straordinaria disciplinata dall’articolo 24, slitta al 30 settembre il termine entro il quale effettuare la ricognizione delle partecipazioni possedute, che quindi diventa il dies a quo per gli adempimenti imposti dal comma 3 (trasmissione del provvedimento di ricognizione alla Corte dei conti e alla struttura di monitoraggio istituita dall’articolo 15) e per gli effetti indicati al comma 5, ossia il blocco dei diritti sociali per il socio pubblico i n caso di mancata adozione dell’atto di ricognizione (fatti espressamente salvi gli atti di esercizio sino al 30 settembre). Ovviamente, anche ai fini della revisione straordinaria il parametro del fatturato previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera d) scende a 500mila euro.
Viene prorogato, sempre al 30 settembre, anche il termine per la ricognizione del personale prevista dall’articolo 25 in particolare per le società controllate dalla Pubblica amministrazione.
Al capitolo esenzioni, si prevede di sottrarre alla razionalizzazione periodica, per i primi cinque anni dalla loro costituzione, le società che per oggetto prevalente hanno la gestione di spazi e l’organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, la produzione di energia da fonti rinnovabili; nonché le società di spin off o
CONFERENZA UNIFICATA Nell’intesa sul correttivo si prevede che il rinvio dei termini al 30 settembre porti con sé anche il blocco dei «poteri» dell’ente
start up universitarie ex art. 6, co.9, l. 240/2010, quelle con caratteristiche analoghe agli enti di ricerca e quelle costituite dalle università per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (l’elenco è dettagliato dall’articolo 4, commi 7 e 8 del Testo unico). Inoltre, vengono escluse dall’ambito dell’articolo 20, comma 2, lettera e) le case da gioco, che quindi rimangono sottratte alla razionalizzazione periodica e a quella straordinaria quand’anche abbiano un risultato negativo in quattro dei cinque esercizi precedenti (resta però ferma l’applicazione degli ulteriori criteri previsti alle altre lettere dell’articolo 20, comma 2).
Infine, vengono esentate dalla disciplina prevista agli articoli 17 (per le società a partecipazione mista pubblico-privata) e 25 (in materia di personale) le società derivanti da sperimentazione gestionale costituite sulla base della disciplina dell’articolo 9-bis del decreto legislativo 502/1992.