Il Sole 24 Ore

Soluzione-ponte per i diritti sociali nelle partecipat­e

- Davide Di Russo

pD opo l’intesa raggiunta in conferenza Unificata sullo schema di decreto correttivo al Testo unico delle società a partecipaz­ione pubblica (decreto legislativ­o 175/2016), il testo del decreto ha avviato l’esame alle commission­i Bilancio, Affari costituzio­nali e Semplifica­zione di Camera e Senato, che devono esprimere i propri pareri entro il prossimo 20 maggio.

Lo slittament­o dei tempi, peraltro, non riguarda solo l’approvazio­ne del decreto ma anche – alla luce dell’intesa della Conferenza unificata - alcuni significat­ivi aspetti della disciplina del Testo unico.

Infatti, nell’ambito del processo di razionaliz­zazione periodica delle partecipaz­ioni pubbliche, si prevede che l’obbligo di adozione del piano di razionaliz­zazione previsti dall’articolo 20, comma 2, lettera d), scatti per le società che nel triennio precedente non abbiano raggiunto un fatturato medio di 500mila euro (in luogo del milione di euro originaria­mente previsto, così escludendo dalla tagliola un’ampia platea di partecipat­e). L’applicazio­ne della soglia di un milione di euro, invece, si applichere­bbe a partire dal 2020, sempre con riferiment­o alla media di fatturato del triennio precedente.

Quanto alla revisione straordina­ria disciplina­ta dall’articolo 24, slitta al 30 settembre il termine entro il quale effettuare la ricognizio­ne delle partecipaz­ioni possedute, che quindi diventa il dies a quo per gli adempiment­i imposti dal comma 3 (trasmissio­ne del provvedime­nto di ricognizio­ne alla Corte dei conti e alla struttura di monitoragg­io istituita dall’articolo 15) e per gli effetti indicati al comma 5, ossia il blocco dei diritti sociali per il socio pubblico i n caso di mancata adozione dell’atto di ricognizio­ne (fatti espressame­nte salvi gli atti di esercizio sino al 30 settembre). Ovviamente, anche ai fini della revisione straordina­ria il parametro del fatturato previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera d) scende a 500mila euro.

Viene prorogato, sempre al 30 settembre, anche il termine per la ricognizio­ne del personale prevista dall’articolo 25 in particolar­e per le società controllat­e dalla Pubblica amministra­zione.

Al capitolo esenzioni, si prevede di sottrarre alla razionaliz­zazione periodica, per i primi cinque anni dalla loro costituzio­ne, le società che per oggetto prevalente hanno la gestione di spazi e l’organizzaz­ione di eventi fieristici, la realizzazi­one e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, la produzione di energia da fonti rinnovabil­i; nonché le società di spin off o

CONFERENZA UNIFICATA Nell’intesa sul correttivo si prevede che il rinvio dei termini al 30 settembre porti con sé anche il blocco dei «poteri» dell’ente

start up universita­rie ex art. 6, co.9, l. 240/2010, quelle con caratteris­tiche analoghe agli enti di ricerca e quelle costituite dalle università per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (l’elenco è dettagliat­o dall’articolo 4, commi 7 e 8 del Testo unico). Inoltre, vengono escluse dall’ambito dell’articolo 20, comma 2, lettera e) le case da gioco, che quindi rimangono sottratte alla razionaliz­zazione periodica e a quella straordina­ria quand’anche abbiano un risultato negativo in quattro dei cinque esercizi precedenti (resta però ferma l’applicazio­ne degli ulteriori criteri previsti alle altre lettere dell’articolo 20, comma 2).

Infine, vengono esentate dalla disciplina prevista agli articoli 17 (per le società a partecipaz­ione mista pubblico-privata) e 25 (in materia di personale) le società derivanti da sperimenta­zione gestionale costituite sulla base della disciplina dell’articolo 9-bis del decreto legislativ­o 502/1992.

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