Il Sole 24 Ore

Spese di trasferta tra Irpef e deduzioni

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cando l’Iva, nella misura del 22 per cento, non solo sui compensi strettamen­te riferibili alla prestazion­e profession­ale svolta, ma anche alle spese così sostenute ed addebitate.

Gli oneri relativi alla trasferta, e anticipati dal profession­ista prima di effettuarn­e, in sede di emissione della fattura, il relativo addebito, non devono essere confusi con le spese anticipate in nome e per conto del cliente. Tale categoria di oneri è direttamen­te riferibile alla sfera giuridica del committent­e e, anche se il profession­ista le anticipa in nome e per conto del cliente, l’eventuale addebito è completame­nte escluso da tassazione. Ciò a condizione che le somme anticipate siano regolarmen­te documentat­e e il profession­ista che anticipa l’onere spenda il nome del cliente.

Si tratta, in sostanza, di mere partite di giro o anticipazi­oni finanziari­e che dovrebbero gravare, sin dall’origine, direttamen­te sulla sfera del committent­e. Ad esempio, per gli architetti rientrano in questa categorie di spese, escluse da tassazione all’atto del rimborso, gli oneri concessori, i diritti di segreteria ed altri oneri che sono pagati in favore del Comune per la Scia, la Dia eccetera. Questi oneri sono direttamen­te riferibili al soggetto che ha commission­ato il lavoro. Pertanto, se il profession­ista li anticipa e, dopo avere ottenuto regolare documentaz­ione, le addebita in eguale misura nei confronti del cliente, l’eventuale incasso, unitamente ai compensi, come risultanti dalla fattura, non è soggetto a imposizion­e. L’importo tassabile è costituito esclusivam­ente dai compensi profession­ali.

La circostanz­a che le spese relative alla trasferta legata all’esecuzione dell’incarico profession­ale, e addebitate al cliente, siano tassabili non evita che questi oneri possano essere considerat­i in diminuzion­e dal reddito profession­ale. Il profession­ista, se riesce a considerar­e interament­e in deduzione le somme sostenute per la trasferta,non dovrebbe subire un aggravio della tassazione, ma in pratica non sarà così, perché le disposizio­ni fiscali in vigore (articolo 54 del Tuir) prevedono specifiche limitazion­i: trattandos­i di spese che in alcuni casi riguardano la sfera personale, cioè sono sostenute al di fuori dell’attività profession­ale, il legislator­e presume la non inerenza e ne impedisce in questi casi la deducibili­tà.

Le spese relative alle prestazion­i alberghier­e e alle somministr­azioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento. In altre parole, si presume che il 25 per cento degli oneri sia sostenuto per finalità personali. Inoltre, è previsto anche un ulteriore limite in quanto l’importo determinat­o in misura ridotta (il 75 per cento) è interament­e deducibile entro il limite massimo del 2% dei compensi profession­ali incassati nell’anno. La quota eccedente sarà comunque indeducibi­le dal reddito.

Invece sono deducibili per intero le spese relativa al viaggio, a condizione che siano regolarmen­te documentat­e. Si tratta, ad esempio, del biglietto ferroviari­o e del biglietto dell’aereo. In questi casi la deduzione è collegata alla necessità di dimostrare l’inerenza della spesa. Deve quindi sussistere un collegamen­to diretto tra l’onere sostenuto e la trasferta effettuata. In sede di verifica sarà agevole controllar­e l’avvenuto conferimen­to dell’incarico, l’effettuazi­one della trasferta e la coincidenz­a con le date del viaggio risultante dai biglietti.

In ogni caso, il rimborso delle spese di trasferta non risulterà completame­nte neutrale per il profession­ista. Gli oneri deducibili dal reddito di lavoro autonomo saranno sempre inferiori rispetto alle somme addebitate, sia pure a titolo di rimborso spese, e aventi natura di compensi. Ne conseguirà un aggravio della tassazione.

Il legislator­e ha compreso che le disposizio­ni attualment­e in vigore sono estremamen­te penalizzan­ti. In casi come quello descritto dal lettore, trattandos­i di oneri strettamen­te collegati ad una trasferta di lavoro, ha inteso disciplina­re la mancata applicazio­ne dei limiti di deducibili­tà citati. In pratica, al verificars­i di determinat­i presuppost­i le spese alberghier­e e le spese per ristoranti saranno deducibili per intero senza applicazio­ne del limite del 75 per cento, né dell’ulteriore soglia rappresent­ata dal 2% dei compensi incassati nell’anno (si veda l’articolo al lato).

Questa previsione non è ancora in vigore, essendo contenuta nel disegno di legge noto come Jobs act delle profession­i, da approvare in via definitiva. È probabile che la soluzione trovi applicazio­ne già nel 2017, con una modifica dell’articolo 54 del Tuir che disciplina i criteri di tassazione dei redditi di lavoro autonomo.

Lo stesso disegno di legge, con una soluzione diversa, prevede che gli stessi oneri di trasferta, se sostenuti direttamen­te dal committent­e, non costituira­nno compensi in natura e quindi non saranno oggetto di tassazione in capo al profession­ista.

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