Il Sole 24 Ore

Pedaggio non pagato, vanno applicate sanzioni proporzion­ali

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In base alla disposizio­ni attualment­e in vigore (articolo 54, comma 5, del Tuir) la risposta è negativa. È ininfluent­e la circostanz­a che il profession­ista sia comunque in grado di dimostrare il collegamen­to delle spese di vitto e alloggio sostenute per la trasferta e l’esecuzione dell’incarico in un altro Comune rispetto a quello in cui solitament­e si svolge l’attività profession­ale. Deve quindi essere applicato il doppio limite di deducibili­tà, del 75% del costo e successiva­mente quello commisurat­o all’ammontare dei compensi incassati nell’anno.

In pratica il 25% delle spese sostenute per il vitto e l’alloggio è in ogni caso indeducibi­le. Il residuo 75% dev’essere sottoposto a un ulteriore test. Se l’importo così determinat­o non risulterà superiore al 2% dei compensi profession­ali incassati nell’anno, la quota residua (il 75 per cento) sarà deducibile integralme­nte. Viceversa, scatterà l’ulteriore limitazion­e per l’importo eccedente dopo l’applicazio­ne della percentual­e citata.

Questi limiti non si applicano – in quanto non previsti – alle spese di viaggio, deducibili dal reddito profession­ale se inerenti. In sostanza, la deduzione sarà possibile solo se le spese di viaggio sono state sostenute con riferiment­o a una trasferta relativa all’incarico profession­ale ricevuto.

Il disegno di legge 2233 (di cui si parla anche nell’articolo di apertura di queste pagine) prevede alcune rilevanti novità che dovrebbero riguardare il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, e che consentira­nno in futuro, in presenza di determinat­i presuppost­i, la disap- plicazione dei limiti in questione. In particolar­e, i limiti alla deducibili­tà non si applicano per spese relative alle prestazion­i alberghier­e e di somministr­azione di alimenti e bevande, sostenute dal profession­ista per l’esecuzione dell’incarico e addebitate analiticam­ente in capo al committent­e.

In base alla nuova disposizio­ne, se il committent­e sarà posto nelle condizioni di esercitare un controllo sulle spese di trasferta sostenute dal profession­ista e delle quali si chiede il rimborso con l’addebito analitico nella fattura, la deduzione sarà integrale. Il legislator­e parte del presuppost­o che se gli oneri in questione fossero sostenuti a titolo personale e non riconducib­ili alla trasferta, l’impresa conferente l’incarico profession­ale ne rifiutereb­be il rimborso. È come se il legislator­e avesse demandato a un altro soggetto (il cliente) il controllo dell’inerenza delle spese e per tale ragione, in mancanza di contestazi­oni da parte del cliente stesso, fosse pronto a riconoscer­ne la deducibili­tà integrale.

Le limitazion­i del 75% del costo e del 2% dei compensi continuera­nno ad essere applicate, invece, alle spese non riferibili specificam­ente alle trasferte, ovvero agli oneri non addebitati al cliente con modalità analitiche.

Va chiarito, però, cosa si intende per addebito analitico, rappresent­ando la condizione essenziale per la disapplica­zione delle limitazion­i. Il requisito risulta sicurament­e rispettato se le spese addebitate­erimborsat­e,ancorchéso­ggette a Iva e a ritenuta, sono indicate distintame­nte (in maniera separata) rispetto ai compensi. Si ritiene, però, che l’indicazion­e analitica possa essere osservata anche se le spese sono comprese nei compensi, indicando il loro importo analitico con indicazion­e separata.

Il disegno di legge ha previsto un’ulteriore possibilit­à per superare i limiti di deducibili­tà degli oneri relativi alle trasferte. Se le spese in questione sono sostenute direttamen­te dal committent­e, esse non costituisc­ono compensi in natura per il profession­ista al quale è stato conferito l’incarico profession­ale. Gli oneri sostenuti dal committent­e saranno deducibili esclusivam­ente da tale soggetto. Il profession­ista, che in questo caso avrebbe anche l’ulteriore vantaggio di non aver anticipato alcuna somma, risultereb­be completame­nte neutro rispetto all’operazione. Per il committent­e non troverà applicazio­ne alcuna limitazion­e, se non il generale principio di inerenza.

Questa previsione è già in vigore e quindi è applicabil­e ad esclusione delle spese di viaggio. Ora, invece, una volta che il disegno di legge sarà approvato, il beneficio verrà esteso alle spese di viaggio e, più in generale, a tutte le spese sostenute direttamen­te dal committent­e per l’esecuzione dell’incarico.

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