SPETTA IL 50% SULLA NUOVA PARABOLICA CONDOMINIALE
Abito in un condominio di 11 appartamenti in cui va sostituita l’originale, vetusta, antenna centralizzata, con una nuova antenna parabolica. Premetto che nel corso del tempo, 2 appartamenti a loro spese e con il consenso degli altri 9 si sono muniti di propria antenna parabolica. In assemblea, l’amministratore ha sottoposto il preventivo per l’acquisto e la sostituzione della nuova antenna satellitare centralizzata, che è stato approvato da 7 appartamenti mentre 2 appartamenti si sono astenuti perché non interessati e 2 si sono opposti in quanto hanno già la parabolica. Vorrei sapere, in base alla riforma del condominio del 2012, se tutti indistintamente gli 11 condomini devono partecipare alla spesa della nuova antenna in parti uguali e/o per millesimi, anche se dissenzienti. Tale spesa è soggetta alle destrazioni fiscali per singolo condomino? In che misura?
G.M. – BERGAMO
La legge n. 220/2012, nel novellare l’articolo 1117 n. 3 del Codice civile, ha inserito uno specifico riferimento per quel che riguarda gli impianti radiotelevisivi. In considerazione di ciò, pertanto, devono considerarsi comuni gli impianti per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza. Sicché, dall’inserimento del predetto impianto tra le parti comuni dell’edifico, ne deriva che le relative spese per la manutenzione e/o conservazione andranno ripartite tra tutti i condomini, salvo diverso accordo, in base ai millesimi di proprietà (ai sensi dell’articolo 1123 del Codice civile). Inoltre, alla spesa dovranno partecipare anche i condomini dissenzienti. Invece, per quel che riguarda i due condomini che “si sono muniti di propria antenna parabolica” sarebbe opportuno sapere in cosa consiste il “consenso degli altri 9”, e nello specifico se è stato concessa loro la rinunzia al diritto sull’antenna centralizzate o meno. In linea di principio, anche i condomini che si sono muniti di propria antenna parabolica ai sensi dell’articolo 1118 del Codice civile dovranno partecipare alle predette spese. Infine, ma non per importanza, si ricordi che la legge di bilancio 2017 (legge 232 dicembre 2016) proroga fino al 31 dicembre 2017 la possibilità di detrazione del 50% per i lavori di ristrutturazioni edilizie per unità abitative, tra cui opere su parti comuni di edifici necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (come, ad esempio, le antenne). Nello specifico, trattandosi di intervento di manutenzione straordinaria su edificio residenziale, le spese sostenute per la sostituzione dell’antenna con una centralizzata consente l’accesso alla detrazione del 50% (articolo 16– bis del Tu ir,Dpr917/1986,e articolo 1, comma 2, letterac,n.1en .4, della legge 11 dicembre2016,n .232, di bilancio per il 2017; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). A tal fine, le fatture devono essere pagate con bonifico bancario o postale.
A cura di Marco Zandonà e Paola Pontanari