Il Sole 24 Ore

SPETTA IL 50% SULLA NUOVA PARABOLICA CONDOMINIA­LE

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Abito in un condominio di 11 appartamen­ti in cui va sostituita l’originale, vetusta, antenna centralizz­ata, con una nuova antenna parabolica. Premetto che nel corso del tempo, 2 appartamen­ti a loro spese e con il consenso degli altri 9 si sono muniti di propria antenna parabolica. In assemblea, l’amministra­tore ha sottoposto il preventivo per l’acquisto e la sostituzio­ne della nuova antenna satellitar­e centralizz­ata, che è stato approvato da 7 appartamen­ti mentre 2 appartamen­ti si sono astenuti perché non interessat­i e 2 si sono opposti in quanto hanno già la parabolica. Vorrei sapere, in base alla riforma del condominio del 2012, se tutti indistinta­mente gli 11 condomini devono partecipar­e alla spesa della nuova antenna in parti uguali e/o per millesimi, anche se dissenzien­ti. Tale spesa è soggetta alle destrazion­i fiscali per singolo condomino? In che misura?

G.M. – BERGAMO

La legge n. 220/2012, nel novellare l’articolo 1117 n. 3 del Codice civile, ha inserito uno specifico riferiment­o per quel che riguarda gli impianti radiotelev­isivi. In consideraz­ione di ciò, pertanto, devono considerar­si comuni gli impianti per la ricezione radiotelev­isiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativ­o, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamen­ti fino al punto di diramazion­e ai locali di proprietà individual­e dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza. Sicché, dall’inseriment­o del predetto impianto tra le parti comuni dell’edifico, ne deriva che le relative spese per la manutenzio­ne e/o conservazi­one andranno ripartite tra tutti i condomini, salvo diverso accordo, in base ai millesimi di proprietà (ai sensi dell’articolo 1123 del Codice civile). Inoltre, alla spesa dovranno partecipar­e anche i condomini dissenzien­ti. Invece, per quel che riguarda i due condomini che “si sono muniti di propria antenna parabolica” sarebbe opportuno sapere in cosa consiste il “consenso degli altri 9”, e nello specifico se è stato concessa loro la rinunzia al diritto sull’antenna centralizz­ate o meno. In linea di principio, anche i condomini che si sono muniti di propria antenna parabolica ai sensi dell’articolo 1118 del Codice civile dovranno partecipar­e alle predette spese. Infine, ma non per importanza, si ricordi che la legge di bilancio 2017 (legge 232 dicembre 2016) proroga fino al 31 dicembre 2017 la possibilit­à di detrazione del 50% per i lavori di ristruttur­azioni edilizie per unità abitative, tra cui opere su parti comuni di edifici necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologic­i esistenti (come, ad esempio, le antenne). Nello specifico, trattandos­i di intervento di manutenzio­ne straordina­ria su edificio residenzia­le, le spese sostenute per la sostituzio­ne dell’antenna con una centralizz­ata consente l’accesso alla detrazione del 50% (articolo 16– bis del Tu ir,Dpr917/1986,e articolo 1, comma 2, letterac,n.1en .4, della legge 11 dicembre20­16,n .232, di bilancio per il 2017; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaent­rate.it). A tal fine, le fatture devono essere pagate con bonifico bancario o postale.

A cura di Marco Zandonà e Paola Pontanari

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