Il Sole 24 Ore

L’ASSICURAZI­ONE STIPULATA CON L’IMPIANTO NON A NORMA

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L’amministra­tore del condominio del quale sono condomino ha stipulato un polizza globale fabbricati per un totale di 70 appartamen­ti e 40 box auto. L’assicurazi­one gli ha stipulato la polizza, ma non credo che l’amministra­tore abbia detto loro che gli impianti elettrici delle parti comuni non sono a norma, tanto meno l’impianto antincendi­o dei box. Può l’assicurazi­one, in caso di sinistro che dovesse capitare, rifiutarsi di risarcire eventuali danni derivanti dagli impianti non a norma? Nel caso si rifiutasse di pagare, i condomini possono fare rivalsa nei confronti dell’amministra­tore?

G.V. – CASTELLUCC­IO DEI SAURI

Per rispondere compiutame­nte al quesito è indispensa­bile conoscere in dettaglio le condizioni di polizza relative ai rischi di incendio e di responsabi­lità civile. Ove da tali condizioni possa dedursi la mancata conoscenza, da parte dell’assicurato­re, dello stato degli impianti elettrici e dell’impianto antincendi­o dei box al momento della stipula del contratto, l’assicurato­re può chiedere l’annullamen­to del contratto, per dichiarazi­oni inesatte e reticenti rese con dolo o colpa grave (articolo 1892 del Codice civile). In caso di dichiarazi­oni inesatte e reticenti, non dolose né gravemente colpose da parte dell’assicurato, sarà invece applicabil­e il disposto dell’articolo 1893 del Codice civile, per il quale “l’assicurato­re può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazi­one da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezz­a della dichiarazi­one o la reticenza”. In tal caso, se il sinistro si verifica prima che l’inesattezz­a della dichiarazi­one o la reticenza sia conosciuta dall’assicurato­re, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzion­e della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. Nelle due fattispeci­e di cui agli articoli 1892 e 1893 del Codice civile, i condomini – ove non siano correspons­abili delle dichiarazi­oni inesatte e reticenti – potranno rivalersi nei confronti dell’amministra­tore, a titolo di responsabi­lità contrattua­le.

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