L’AMMINISTRATORE SI ATTIVA CONTRO I CONDOMINI MOROSI
A causa di alcuni morosi, nel condominio dove abito abbiamo già subìto il distacco di acqua e luce elettrica per le parti comuni. L’amministratore non concorda sulla necessità di comunicare alle aziende erogatrici la lista dei condòmini morosi, attesa l’inutilità presunta di ciò. Secondo me, al contrario, porrebbe i condòmini virtuosi in condizione di non pagare e subire i distacchi. Inoltre, chiedo se sia corretto (come da me proposto) imputare gli interessi di mora sui ritardati pagamenti ai soli morosi e non a tutti i condòmini come di fatto avviene, atteso che gli importi complessivamente fatturati vengono semplicemente ripartiti in base ai millesimi, così ledendo anche chi paga regolarmente.
C.P. – ROMA
Anorma dell’articolo 4 del Dpcm 29 agosto 2016, n. 105094, “l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel definire le direttive per il contenimento della morosità nel settore del servizio idrico integrato prevede a tutela dell’utente che la sospensione del servizio sia applicata: a) per le utenze domestiche residenti morose, diverse da quelle previste all’articolo 3, comma 1, soltanto successivamente al mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori a un importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata, come determinata dall’Aeegsi; b) per tutte le utenze morose, solo successivamente alla regolare messa in mora degli utenti da parte del gestore e all’escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, al fine di attuare quanto previsto al comma 1, stabilisce: a) gli utenti domestici residenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico–sociale … c) gli obblighi di comunicazione all’utenza da parte del gestore prima di procedere alla sospensione del servizio; d) le forme di rateizzazione che il gestore dovrà adottare per la definizione di piani di rientro in caso di morosità; e) le modalità di riattivazione del servizio in caso di sospensione; f) le modalità di reintegro da parte dell’utente del deposito cauzionale escusso dal gestore, privilegiando forme di rateizzazione con addebito in fattura”. Ipotizzando che il distacco di acqua e luce elettrica sulle parti comuni sia conforme al richiamato Dpcm del 2016, riteniamo che nella specie sia inutile inviare la lista dei condomini morosi alle aziende erogatrici di acqua e luce, posto che le aziende erogatrici, dopo il distacco, non hanno alcun interesse immediato, ad agire contro i condomini morosi. Spetta invece all’amministratore agire ingiuntivamente contro i condomini morosi, chiedendo anche il pagamento degli interessi di mora, di cui all’articolo 1284 del Codice civile.
A cura di Silvio Rezzonico