Il Sole 24 Ore

L’AMMINISTRA­TORE SI ATTIVA CONTRO I CONDOMINI MOROSI

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A causa di alcuni morosi, nel condominio dove abito abbiamo già subìto il distacco di acqua e luce elettrica per le parti comuni. L’amministra­tore non concorda sulla necessità di comunicare alle aziende erogatrici la lista dei condòmini morosi, attesa l’inutilità presunta di ciò. Secondo me, al contrario, porrebbe i condòmini virtuosi in condizione di non pagare e subire i distacchi. Inoltre, chiedo se sia corretto (come da me proposto) imputare gli interessi di mora sui ritardati pagamenti ai soli morosi e non a tutti i condòmini come di fatto avviene, atteso che gli importi complessiv­amente fatturati vengono sempliceme­nte ripartiti in base ai millesimi, così ledendo anche chi paga regolarmen­te.

C.P. – ROMA

Anorma dell’articolo 4 del Dpcm 29 agosto 2016, n. 105094, “l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel definire le direttive per il contenimen­to della morosità nel settore del servizio idrico integrato prevede a tutela dell’utente che la sospension­e del servizio sia applicata: a) per le utenze domestiche residenti morose, diverse da quelle previste all’articolo 3, comma 1, soltanto successiva­mente al mancato pagamento di fatture che complessiv­amente siano superiori a un importo pari al corrispett­ivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata, come determinat­a dall’Aeegsi; b) per tutte le utenze morose, solo successiva­mente alla regolare messa in mora degli utenti da parte del gestore e all’escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, al fine di attuare quanto previsto al comma 1, stabilisce: a) gli utenti domestici residenti che versano in condizioni di documentat­o stato di disagio economico–sociale … c) gli obblighi di comunicazi­one all’utenza da parte del gestore prima di procedere alla sospension­e del servizio; d) le forme di rateizzazi­one che il gestore dovrà adottare per la definizion­e di piani di rientro in caso di morosità; e) le modalità di riattivazi­one del servizio in caso di sospension­e; f) le modalità di reintegro da parte dell’utente del deposito cauzionale escusso dal gestore, privilegia­ndo forme di rateizzazi­one con addebito in fattura”. Ipotizzand­o che il distacco di acqua e luce elettrica sulle parti comuni sia conforme al richiamato Dpcm del 2016, riteniamo che nella specie sia inutile inviare la lista dei condomini morosi alle aziende erogatrici di acqua e luce, posto che le aziende erogatrici, dopo il distacco, non hanno alcun interesse immediato, ad agire contro i condomini morosi. Spetta invece all’amministra­tore agire ingiuntiva­mente contro i condomini morosi, chiedendo anche il pagamento degli interessi di mora, di cui all’articolo 1284 del Codice civile.

A cura di Silvio Rezzonico

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