Il Sole 24 Ore

SOCIETÀ: I DEBITI RESIDUI DOPO LA CANCELLAZI­ONE

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Nel 2009 il mio socio ed io abbiamo messo in liquidazio­ne la nostra società, produttric­e di mobili. Io ne ero il liquidator­e. A fine 2012, dopo essere riusciti a pagare in toto i dipendenti, le banche, i fornitori (parzialmen­te con accordo) abbiamo chiuso definitiva­mente e cancellato la società dal registro delle imprese. L’unico debito non pagato era un trimestre Enasarco. A gennaio 2013 arriva una raccomanda­ta dall’Enasarco con cui si richiede il pagamento non solo del trimestre a noi risultante, ma anche del 3 e del 4 trimestre del 2009. Noi contestiam­o. Non accettano e perciò paghiamo quanto ci hanno richiesto. A gennaio di quest’anno arriva un’altra raccomanda­ta Enasarco con cui ci chiedono di pagare la sanzione per il ritardo delle somme del 2009, pagate nel 2013, dove il tasso applicato per la sanzione è del 30%. Vorrei sapere se per legge siamo tenuti a pagare o se ci sono sentenze a nostro favore visto che l’azienda è chiusa, il debito pagato. Il liquidator­e e i soci hanno responsabi­lità non pagando?

M.M. – PESARO

La cancellazi­one della società dal registro delle imprese comporta l’estinzione della stessa anche in presenza di crediti insoddisfa­tti. Ai sensi dell’articolo 2495, secondo comma, Codice civile, dopo la cancellazi­one, i creditori possono tuttavia far valere i loro crediti nei confronti dei soci fini a concorrenz­a delle somme da essi riscosse in base al bilancio finale di liquidazio­ne. Il liquidator­e può essere perseguito solo se il mancato pagamento è dipeso da colpa sua.

A cura di Piero Gualtierot­ti

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