SOCIETÀ: I DEBITI RESIDUI DOPO LA CANCELLAZIONE
Nel 2009 il mio socio ed io abbiamo messo in liquidazione la nostra società, produttrice di mobili. Io ne ero il liquidatore. A fine 2012, dopo essere riusciti a pagare in toto i dipendenti, le banche, i fornitori (parzialmente con accordo) abbiamo chiuso definitivamente e cancellato la società dal registro delle imprese. L’unico debito non pagato era un trimestre Enasarco. A gennaio 2013 arriva una raccomandata dall’Enasarco con cui si richiede il pagamento non solo del trimestre a noi risultante, ma anche del 3 e del 4 trimestre del 2009. Noi contestiamo. Non accettano e perciò paghiamo quanto ci hanno richiesto. A gennaio di quest’anno arriva un’altra raccomandata Enasarco con cui ci chiedono di pagare la sanzione per il ritardo delle somme del 2009, pagate nel 2013, dove il tasso applicato per la sanzione è del 30%. Vorrei sapere se per legge siamo tenuti a pagare o se ci sono sentenze a nostro favore visto che l’azienda è chiusa, il debito pagato. Il liquidatore e i soci hanno responsabilità non pagando?
M.M. – PESARO
La cancellazione della società dal registro delle imprese comporta l’estinzione della stessa anche in presenza di crediti insoddisfatti. Ai sensi dell’articolo 2495, secondo comma, Codice civile, dopo la cancellazione, i creditori possono tuttavia far valere i loro crediti nei confronti dei soci fini a concorrenza delle somme da essi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Il liquidatore può essere perseguito solo se il mancato pagamento è dipeso da colpa sua.
A cura di Piero Gualtierotti