Il Sole 24 Ore

TERMINI NON PERENTORI PER I CONTROLLI SU UNICO

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Trattandos­i di una società estinta, soltanto i soci potranno presentare l’istanza di rottamazio­ne per i carichi relativi alla Snc cessata.

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Ho presentato un modello Unico in qualità di erede di mia madre. La dichiarazi­one presentava un rimborso Irpef che l’ufficio territoria­lmente competente non ha ancora liquidato. Considerat­o che la dichiarazi­one non è stata oggetto di controllo formale (ex articolo 36–ter del Dpr 600/1973), quali sono i termini, per l’ufficio rimborsi, per richiedere eventualme­nte la documentaz­ione degli oneri detraibili/deducibili?

R.B. – FIRENZE

Anorma dell’articolo 36– ter del Dpr 600/ 1973, gli uffici procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazi­one della dichiarazi­one dei redditi, al controllo formale delle dichiarazi­oni presentate dai contribuen­ti e dai sostituti d’imposta sulla base di criteri selettivi. Si tratta, tuttavia, di termini ordinatori, non perentori. Ciò premesso, si precisa che il contribuen­te può presentare domanda di rimborso, non soggetta a forme particolar­i: essa va rivolta all’ente impositore competente e può riguardare ogni ipotesi di inesistenz­a del debito tributario, a prescinder­e dalle ragioni che vengono dedotte. Nel caso, come quello di specie, di imposte sui redditi, il termine per presentare l’istanza a pena di decadenza è di 48 mesi dal versamento del saldo – se il diritto al rimborso deriva da un’eccedenza dei versamenti in acconto rispetto a quanto dovuto a saldo oppure da pagamenti provvisori, siccome subordinat­i alla definitiva determinaz­ione dell’obbligazio­ne – oppure dalla data di versamento dell’acconto se esso non era dovuto, oppure non era dovuto in quella misura, o la relativa disposizio­ne non era applicabil­e.

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