LA PROPRIETÀ ESCLUSIVA DEVE ESSERE PROVATA
O.P. – BRESCIA
Abito in un condominio dotato di impianto fotovoltaico esistente dall’origine. Il costruttore, pur non avendo inserito né nel regolamento di condominio né negli atti di acquisto una espressa riserva di proprietà dell’impianto, sostiene che sia di sua proprietà esclusiva e mantiene la titolarità del rapporto con il Gse, avendo intestato le utenze del condominio. Beneficia, pertanto, del contributo erogato dal Gse, mentre pretende dal condominio il rimborso della differenza tra costi di energia elettrica e contributo scambio sul posto. Il costruttore detiene la maggioranza assoluta dei millesimi e in assemblea vota contro la richiesta di volturazione delle utenze e del contributo. Chiedo se l’impianto possa di fatto essere considerato parte comune e pertanto il costruttore non possa rifiutarsi di cedere il contributo. Chiedo inoltre se, in sede di delibera, la sua posizione possa considerarsi in conflitto di interesse e quindi debba essere escluso anche dalla votazione.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 5324/2016, ha statuito che “ciò che definisce una parte di natura condominiale sono le caratteristiche strutturali e funzionali del bene all’uso e godimento da parte di tutti i condomini. Nell’articolo 1117 Codice civile vige il principio di necessarietà e di presunzione condominiale, pertanto chi vanta un diritto di proprietà esclusiva su un bene che si presume condominiale, lo deve provare con la esibizione di un titolo”. Inoltre, la presunzione di condominialità di siffatti beni ex articolo 1117 Codice civile deriva sia dall’attitudine oggettiva del bene al godimento comune sia dalla concreta destinazione di esso al servizio comune. Ne consegue che, per vincere tale presunzione, il soggetto (nel caso di specie, il costruttore) che ne rivendichi la proprietà esclusiva ha l’onere di fornire la prova rigorosa di tale di-