IL «VECCHIO» CREDITO IVA DELL’IMPRESA CHE CHIUDE
Una impresa di costruzioni completa la vendita di tutti gli appartamenti costruiti e si ritrova con un credito Iva di 50.000 euro, di cui non vuole chiedere il rimborso, in quanto preferisce riportarlo di anno in anno per usarlo allo scopo di pagare imposte e “varie” quando riprenderà l’attività di costruzione. Purtroppo, vista la crisi del settore, l’attività di costruzione non è mai ripresa e, dopo sei anni di inattività ( senza fatture di acquisto né di vendita), periodo nel quale di anno in anno si riportava a nuovo il credito Iva, si decide di sciogliere la società e chiedere il rimborso Iva. Ci sono impedimenti in tal senso, considerati i sei anni di inattività? E sono ancora accertabili i 10 anni precedenti la richiesta di rimborso?
S.F. – GABICCE MARE
L’erogazione del rimborso dell’eccedenza di Iva, emergente dalla dichiarazione finale presentata a seguito di cessazione della attività di impresa, è subordinata all’accertamento, da parte dell’agenzia delle Entrate, della sussistenza del corrispondente credito, indipendentemente del suo riporto a nuovo di anno in anno nelle dichiarazioni Iva successive, in assenza di utilizzazione dello stesso. A decorrere dal periodo di imposta 2016, gli eventuali avvisi di accertamento in rettifica delle dichiarazioni devono essere notificati dall’ufficio, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata ciascuna dichiarazione annuale. Per i periodi di imposta precedenti al 2016, gli avvisi devono essere notificati entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (articolo 1, commi 131 e 132, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di Stabilità per il 2016).