Il Sole 24 Ore

«LINEA VITA»: LE REGOLE NELLA REGIONE LIGURIA

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R.F. – LA SPEZIA

Evidenziam­o che l’articolo 2, commi 1 e 2, della legge Regione Liguria 5 del 2010, recante “norme tecniche procedural­i per la prevenzion­e delle cadute dall’alto nei cantieri temporanei o mobili”, dispone che: “ai sensi della vigente normativa è predispost­o un sistema di ancoraggio permanente e sicuro nei seguenti interventi comportant­i rischio di caduta dall’alto: a) nuova costruzion­e; b) sostituzio­ne edilizia; c) opere edilizie comportant­i il rifaciment­o totale dell’orditura principale della copertura; d) manutenzio­ne ordinaria o straordina­ria comportant­i il rifaciment­o totale dei manti di copertura”. In tale contesto – fermo il diritto dei condomini di installare sistemi anticaduta permanenti, per eventuali futuri interventi – si ritiene che nella fattispeci­e (riguardant­e la manutenzio­ne ordinaria dei camini) essi non siano indispensa­bili. In altri termini, nel caso del lettore, sembra possibile fare riferiment­o a strumenti “temporanei” per lavori in quota.

A cura di Matteo Rezzonico

Abito in Liguria. Noi condomini vorremmo installare la linea vita sul tetto del palazzo per procedere alla manutenzio­ne dei camini e avere un sostegno definitivo per gli operai in caso di eventuali altri interventi sul tetto. Ma il nostro geometra sostiene che occorre procedere con i ponteggi, perchè il Dlgs 81/ 2008, articolo 111, prevede l’uso della linea vita solo per interventi della durata di 2 giorni. A me sembra un’interpreta­zione troppo restrittiv­a. Potrei avere il vostro parere?

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