«LINEA VITA»: LE REGOLE NELLA REGIONE LIGURIA
R.F. – LA SPEZIA
Evidenziamo che l’articolo 2, commi 1 e 2, della legge Regione Liguria 5 del 2010, recante “norme tecniche procedurali per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri temporanei o mobili”, dispone che: “ai sensi della vigente normativa è predisposto un sistema di ancoraggio permanente e sicuro nei seguenti interventi comportanti rischio di caduta dall’alto: a) nuova costruzione; b) sostituzione edilizia; c) opere edilizie comportanti il rifacimento totale dell’orditura principale della copertura; d) manutenzione ordinaria o straordinaria comportanti il rifacimento totale dei manti di copertura”. In tale contesto – fermo il diritto dei condomini di installare sistemi anticaduta permanenti, per eventuali futuri interventi – si ritiene che nella fattispecie (riguardante la manutenzione ordinaria dei camini) essi non siano indispensabili. In altri termini, nel caso del lettore, sembra possibile fare riferimento a strumenti “temporanei” per lavori in quota.
A cura di Matteo Rezzonico
Abito in Liguria. Noi condomini vorremmo installare la linea vita sul tetto del palazzo per procedere alla manutenzione dei camini e avere un sostegno definitivo per gli operai in caso di eventuali altri interventi sul tetto. Ma il nostro geometra sostiene che occorre procedere con i ponteggi, perchè il Dlgs 81/ 2008, articolo 111, prevede l’uso della linea vita solo per interventi della durata di 2 giorni. A me sembra un’interpretazione troppo restrittiva. Potrei avere il vostro parere?