Otto novità già operative
1. I DOCUMENTI
È previsto l’obbligo di trasparenza delle prestazioni
sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private. Queste devono fornire – entro sette giorni dalla richiesta – la documentazione sanitaria disponibile agli interessati che ne hanno diritto. Le integrazioni devono essere fornite al massimo entro 30 giorni
5. LA CTU CONCILIATIVA
La consulenza tecnica preventiva (articolo 696-bis del Codice di procedura civile) è condizione di procedibilità
della domanda giudiziale (in alternativa alla mediazione). Se la conciliazione non riesce entro sei mesi si può iniziare, entro 90 giorni, azione civile con rito abbreviato
2. L’ESIMENTE
Viene introdotto nel Codice penale l’articolo 590-sexies, che esclude la punibilità dell’operatore sanitario che,
per imperizia, provoca la morte o lesioni personali al paziente, se ha rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida e, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali
6. LA RIVALSA
Nuovi limiti all’azione di rivalsa (proposta da azienda sanitaria privata, assicurazione o Corte dei conti) contro l’operatore sanitario: è ammessa solo in caso di dolo o colpa grave; solo a risarcimento avvenuto ed entro un anno dal pagamento; non può superare tre annualità di retribuzione lorda
3. PER GLI OSPEDALI
Le aziende sanitarie pubbliche e private rispondono a titolo di
responsabilità contrattuale dei danni ai pazienti. Lo stesso accade agli operatori sanitari che stipulano i contratti direttamente con i pazienti. Il paziente ha dieci anni per agire in giudizio e l’onere della prova liberatoria grava sul convenuto
7. LA COMUNICAZIONE
Le strutture sanitarie e le imprese di assicurazione devono comunicare all’operatore sanitario coinvolto nella vicenda: l’instaurazione del giudizio da parte del danneggiato; e l’avvio delle trattative stragiudiziali, con l’invito a partecipare. Se l’avviso manca, ritarda o è incompleto, è preclusa l’azione di rivalsa
4. PER I MEDICI
Rispondono per responsabilità
extracontrattuale: l’operatore sanitario che lavora in un’azienda pubblica o privata; il libero professionista in intramoenia; chi svolge attività di sperimentazione e ricerca; il medico convenzionato con il Ssn. La prescrizione è di cinque anni ed è il paziente a dover provare l’errore e il nesso causale
8. I CONSULENTI
Il giudice, nei procedimenti civili e penali che riguardano la responsabilità sanitaria, deve affidare la consulenza tecnica e la perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più medici specialisti nella disciplina oggetto della causa. I medici non devono essere in conflitto di interessi con le parti