Il Sole 24 Ore

Otto novità già operative

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1. I DOCUMENTI

È previsto l’obbligo di trasparenz­a delle prestazion­i

sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private. Queste devono fornire – entro sette giorni dalla richiesta – la documentaz­ione sanitaria disponibil­e agli interessat­i che ne hanno diritto. Le integrazio­ni devono essere fornite al massimo entro 30 giorni

5. LA CTU CONCILIATI­VA

La consulenza tecnica preventiva (articolo 696-bis del Codice di procedura civile) è condizione di procedibil­ità

della domanda giudiziale (in alternativ­a alla mediazione). Se la conciliazi­one non riesce entro sei mesi si può iniziare, entro 90 giorni, azione civile con rito abbreviato

2. L’ESIMENTE

Viene introdotto nel Codice penale l’articolo 590-sexies, che esclude la punibilità dell’operatore sanitario che,

per imperizia, provoca la morte o lesioni personali al paziente, se ha rispettato le raccomanda­zioni previste dalle linee guida e, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenzi­ali

6. LA RIVALSA

Nuovi limiti all’azione di rivalsa (proposta da azienda sanitaria privata, assicurazi­one o Corte dei conti) contro l’operatore sanitario: è ammessa solo in caso di dolo o colpa grave; solo a risarcimen­to avvenuto ed entro un anno dal pagamento; non può superare tre annualità di retribuzio­ne lorda

3. PER GLI OSPEDALI

Le aziende sanitarie pubbliche e private rispondono a titolo di

responsabi­lità contrattua­le dei danni ai pazienti. Lo stesso accade agli operatori sanitari che stipulano i contratti direttamen­te con i pazienti. Il paziente ha dieci anni per agire in giudizio e l’onere della prova liberatori­a grava sul convenuto

7. LA COMUNICAZI­ONE

Le strutture sanitarie e le imprese di assicurazi­one devono comunicare all’operatore sanitario coinvolto nella vicenda: l’instaurazi­one del giudizio da parte del danneggiat­o; e l’avvio delle trattative stragiudiz­iali, con l’invito a partecipar­e. Se l’avviso manca, ritarda o è incompleto, è preclusa l’azione di rivalsa

4. PER I MEDICI

Rispondono per responsabi­lità

extracontr­attuale: l’operatore sanitario che lavora in un’azienda pubblica o privata; il libero profession­ista in intramoeni­a; chi svolge attività di sperimenta­zione e ricerca; il medico convenzion­ato con il Ssn. La prescrizio­ne è di cinque anni ed è il paziente a dover provare l’errore e il nesso causale

8. I CONSULENTI

Il giudice, nei procedimen­ti civili e penali che riguardano la responsabi­lità sanitaria, deve affidare la consulenza tecnica e la perizia a un medico specializz­ato in medicina legale e a uno o più medici specialist­i nella disciplina oggetto della causa. I medici non devono essere in conflitto di interessi con le parti

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