Il Sole 24 Ore

LA LITE IN CORSO NON ESENTA DAL PAGAMENTO DELLE QUOTE

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A maggio 2016 è venuto a mancare il proprietar­io di uno degli appartamen­ti nel condominio. L’amministra­trice ha riferito al condominio che l’appartamen­to è stato ceduto come nuda proprietà a una persona esterna alla famiglia del defunto, mentre l’usufrutto è rimasto alla moglie del defunto. A novembre 2016 è stato deliberato in assemblea di condominio la costituzio­ne di un fondo per lavori straordina­ri per interventi di recupero del tetto e scelto il preventivo della ditta che eseguirà i lavori. Il termine per costituire il fondo era dicembre 2016. Ad oggi, la persona che dovrebbe essere intestatar­ia della nuda proprietà si rifiuta, su consiglio del suo legale, di versare la sua quota, poiché è possibile che i figli del defunto intendano impugnare il testamento. Su che base un legale può consigliar­e all’assistita di non versare tale quota? L’amministra­trice non dovrebbe quindi procedere a inviare il decreto ingiuntivo per morosità?

S.F. – FIRENZE

Se il chiamato all’eredità l’ha accettata, e quindi è divenuto nudo proprietar­io, è tenuto a pagare anche se nel contempo è in corso una lite giudiziari­a con i legittimar­i del de cuius. L’amministra­tore deve procedere con ricorso per decreto ingiuntivo per morosità; si precisa che il nuovo articolo 67 delle disposizio­ni di attuazione del Codice civile, al comma VIII dispone che: “Il nudo proprietar­io e l’usufruttua­rio rispondono solidalmen­te per il pagamento dei contributi dovuti all’amministra­zione condominia­le”. Da ultimo, il legale del nudo proprietar­io esprime un suo parere liberament­e, altro è ritenere che questo parere sia fondato o meno.

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