LA LITE IN CORSO NON ESENTA DAL PAGAMENTO DELLE QUOTE
A maggio 2016 è venuto a mancare il proprietario di uno degli appartamenti nel condominio. L’amministratrice ha riferito al condominio che l’appartamento è stato ceduto come nuda proprietà a una persona esterna alla famiglia del defunto, mentre l’usufrutto è rimasto alla moglie del defunto. A novembre 2016 è stato deliberato in assemblea di condominio la costituzione di un fondo per lavori straordinari per interventi di recupero del tetto e scelto il preventivo della ditta che eseguirà i lavori. Il termine per costituire il fondo era dicembre 2016. Ad oggi, la persona che dovrebbe essere intestataria della nuda proprietà si rifiuta, su consiglio del suo legale, di versare la sua quota, poiché è possibile che i figli del defunto intendano impugnare il testamento. Su che base un legale può consigliare all’assistita di non versare tale quota? L’amministratrice non dovrebbe quindi procedere a inviare il decreto ingiuntivo per morosità?
S.F. – FIRENZE
Se il chiamato all’eredità l’ha accettata, e quindi è divenuto nudo proprietario, è tenuto a pagare anche se nel contempo è in corso una lite giudiziaria con i legittimari del de cuius. L’amministratore deve procedere con ricorso per decreto ingiuntivo per morosità; si precisa che il nuovo articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, al comma VIII dispone che: “Il nudo proprietario e l’usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione condominiale”. Da ultimo, il legale del nudo proprietario esprime un suo parere liberamente, altro è ritenere che questo parere sia fondato o meno.