«AUTOPRESTAZIONI», I COSTI NON SI SCALANO
Un soggetto, che svolge l’attività di geometra, deve sostenere dei costi per lo svolgimento di una pratica di accatastamento personale (l’immobile in fase di accastatamento è intestato a lui, in parte, oltre che ai fratelli). Si chiede se le spese sostenute sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo, ed eventualmente in quale misura.
S.F. – SASSARI
Si ritiene che la deduzione dei costi sostenuti per lo svolgimento di prestazioni che vanno a vantaggio dello stesso soggetto che le esegue possa essere oggetto di contestazione, per difetto del requisito di inerenza che caratterizza anche l’attività professionale. Il problema potrebbe nascere in relazione alla circostanza che, per definizione, il costo sostenuto per prestazioni che vanno a vantaggio del prestatore non può essere correlato a un compenso. Ciò a meno che la prestazione, che interessa anche i fratelli del professionista, non venga fatturata ai fratelli stessi, circostanza che modificherebbe la situazione, poiché la prestazione rientrerebbe fra le normali attività professionali.
A cura di Paolo Meneghetti
connessa (agriturismo). Finora ha sempre determinato, per la prima attività, il reddito in misura catastale e, per la seconda attività, sia l’Iva (ex articolo 34–bis del Dpr 633/1972) che il reddito in modalità forfettaria. Ora vorrebbe optare per l’Iva nei modi ordinari, ma solamente per l’attività agricola principale. Tuttavia, nel fare la dichiarazione Iva, ci si è resi conto che è possibile inserire un solo quadro VO, e con ciò è venuto il dubbio: a quale attività si riferisce? Al primo o al secondo modulo? Due quadri VO non possono coesistere e non vorrei che l’opzione per l’Iva ordinaria dell’attività agricola principale portasse alla determinazione dell’Iva nei modi ordinari anche per l’attività agricola connessa, la cui eventuale opzione avrebbe rilievo anche ai fini reddituali. Ciò è importante per sapere in che modo si dovrà poi determinare il reddito dell’attività connessa.
F.C. – SASSARI
L’opzione per la determinazione dell’imposta sul valore aggiunto nei metodi ordinari per i produttori agricoli, prevista dal comma 11 dell’articolo 34 del Dpr 633/1972, dev’essere espressa nel quadro VO della dichiarazione Iva nel rigo VO3, casella 3. Tale opzione afferisce solo al regime di detrazione basata sulle percentuali di compensazione prevista per i produttori agricoli, e non ha riflessi nel campo dell’agriturismo. Infatti, l’opzione per la determinazione dell’imposta sul valore aggiunto e del reddito nei modi ordinari, per i soggetti esercenti attività di agriturismo, si esprime tramite il rigo VO32 della dichiarazione Iva. In sostanza, se il contribuente vuole optare per la determinazione dell’Iva nei modi ordinari solo relativamente all’attività di coltivazione, dovrà barrare la casella 3 del rigo VO3, e questo non determinerà alcuna modifica al regime scelto dal contribuente stesso per la determinazione dell’imposta e dei redditi relativamente all’attività di agriturismo. Si fa presente, infine, che l’opzione dev’essere esercitata nella dichiarazione Iva relativa all’anno cui si riferisce l’opzione. Di conseguenza, se dal 2017 il contribuente intende detrarre l’Iva nei modi ordinari, dovrà esercitare l’opzione nella dichiarazione Iva 2018 per l’anno d’imposta 2017.
A cura di Gian Paolo Tosoni e Marcello Valenti