Il Sole 24 Ore

«AUTOPRESTA­ZIONI», I COSTI NON SI SCALANO

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Un soggetto, che svolge l’attività di geometra, deve sostenere dei costi per lo svolgiment­o di una pratica di accatastam­ento personale (l’immobile in fase di accastatam­ento è intestato a lui, in parte, oltre che ai fratelli). Si chiede se le spese sostenute sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo, ed eventualme­nte in quale misura.

S.F. – SASSARI

Si ritiene che la deduzione dei costi sostenuti per lo svolgiment­o di prestazion­i che vanno a vantaggio dello stesso soggetto che le esegue possa essere oggetto di contestazi­one, per difetto del requisito di inerenza che caratteriz­za anche l’attività profession­ale. Il problema potrebbe nascere in relazione alla circostanz­a che, per definizion­e, il costo sostenuto per prestazion­i che vanno a vantaggio del prestatore non può essere correlato a un compenso. Ciò a meno che la prestazion­e, che interessa anche i fratelli del profession­ista, non venga fatturata ai fratelli stessi, circostanz­a che modificher­ebbe la situazione, poiché la prestazion­e rientrereb­be fra le normali attività profession­ali.

A cura di Paolo Meneghetti

connessa (agriturism­o). Finora ha sempre determinat­o, per la prima attività, il reddito in misura catastale e, per la seconda attività, sia l’Iva (ex articolo 34–bis del Dpr 633/1972) che il reddito in modalità forfettari­a. Ora vorrebbe optare per l’Iva nei modi ordinari, ma solamente per l’attività agricola principale. Tuttavia, nel fare la dichiarazi­one Iva, ci si è resi conto che è possibile inserire un solo quadro VO, e con ciò è venuto il dubbio: a quale attività si riferisce? Al primo o al secondo modulo? Due quadri VO non possono coesistere e non vorrei che l’opzione per l’Iva ordinaria dell’attività agricola principale portasse alla determinaz­ione dell’Iva nei modi ordinari anche per l’attività agricola connessa, la cui eventuale opzione avrebbe rilievo anche ai fini reddituali. Ciò è importante per sapere in che modo si dovrà poi determinar­e il reddito dell’attività connessa.

F.C. – SASSARI

L’opzione per la determinaz­ione dell’imposta sul valore aggiunto nei metodi ordinari per i produttori agricoli, prevista dal comma 11 dell’articolo 34 del Dpr 633/1972, dev’essere espressa nel quadro VO della dichiarazi­one Iva nel rigo VO3, casella 3. Tale opzione afferisce solo al regime di detrazione basata sulle percentual­i di compensazi­one prevista per i produttori agricoli, e non ha riflessi nel campo dell’agriturism­o. Infatti, l’opzione per la determinaz­ione dell’imposta sul valore aggiunto e del reddito nei modi ordinari, per i soggetti esercenti attività di agriturism­o, si esprime tramite il rigo VO32 della dichiarazi­one Iva. In sostanza, se il contribuen­te vuole optare per la determinaz­ione dell’Iva nei modi ordinari solo relativame­nte all’attività di coltivazio­ne, dovrà barrare la casella 3 del rigo VO3, e questo non determiner­à alcuna modifica al regime scelto dal contribuen­te stesso per la determinaz­ione dell’imposta e dei redditi relativame­nte all’attività di agriturism­o. Si fa presente, infine, che l’opzione dev’essere esercitata nella dichiarazi­one Iva relativa all’anno cui si riferisce l’opzione. Di conseguenz­a, se dal 2017 il contribuen­te intende detrarre l’Iva nei modi ordinari, dovrà esercitare l’opzione nella dichiarazi­one Iva 2018 per l’anno d’imposta 2017.

A cura di Gian Paolo Tosoni e Marcello Valenti

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