Il Sole 24 Ore

SOLO IL PROPRIETAR­IO SCONTA LA RENDITA CATASTALE

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Sono un medico e lavoro come libero profession­ista nella casa dove risiedo, che è a uso promiscuo, ma è intestata a mia moglie. Vorrei sapere se posso detrarre il 50% della rendita catastale.

S.N. – MILANO

La risposta è negativa. La norma di riferiment­o è rappresent­ata dall’articolo 54, comma 3, del Tuir. L’immobile dev’essere di proprietà del profession­ista che lo utilizza recinto dell’area condominia­le. Ciò quando è libero in giardino ed è a casa da solo. Il suo abbaiare è sentito da molti condomini. Nel regolament­o contrattua­le, anno 2000, si legge che è vietato tenere animali che possono recare disturbo agli altri condomini. Gradirei un parere per limitare, senza vie legali, questo disturbo. Inoltre, l’amministra­tore di condominio deve essere titolare di partita Iva?

A.V. – TREVISO

Le norme del regolament­o non possono vietare di possedere o detenere animali domestici, come dispone l’ultimo comma dell’articolo 1138 del Codice civile, e di certo i cani sono animali domestici. La norma del regolament­o condominia­le riportata dal lettore, dunque, è nulla e non produce alcun effetto. Questo non significa, però, che chi detiene l’animale non debba adottare tutte le cautele necessarie a limitare il disturbo per i suoi vicini di casa. Nel caso segnalato dal lettore, potrebbe essere utile rendere inaccessib­ile al cane la parte di giardino più vicina al recinto condominia­le, educare il cane – anche attraverso corsi di addestrame­nto – e, soprattutt­o, evitare di lasciarlo solo per diverse ore in giardino. In mancanza, il proprietar­io del cane rischia di commettere il reato di disturbo alle occupazion­i o al riposo delle persone e di rendersi responsabi­le dei danni che ne conseguono. Prima di attivare ogni via legale, è sempre consigliab­ile tentare di percorrere la via del dialogo. Quanto alla necessità di aprire una partita Iva, vi è tenuto l’amministra­tore che esercita profession­almente l’attività (va escluso solo chi svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministra­tore per il proprio condominio).

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