SOLO IL PROPRIETARIO SCONTA LA RENDITA CATASTALE
Sono un medico e lavoro come libero professionista nella casa dove risiedo, che è a uso promiscuo, ma è intestata a mia moglie. Vorrei sapere se posso detrarre il 50% della rendita catastale.
S.N. – MILANO
La risposta è negativa. La norma di riferimento è rappresentata dall’articolo 54, comma 3, del Tuir. L’immobile dev’essere di proprietà del professionista che lo utilizza recinto dell’area condominiale. Ciò quando è libero in giardino ed è a casa da solo. Il suo abbaiare è sentito da molti condomini. Nel regolamento contrattuale, anno 2000, si legge che è vietato tenere animali che possono recare disturbo agli altri condomini. Gradirei un parere per limitare, senza vie legali, questo disturbo. Inoltre, l’amministratore di condominio deve essere titolare di partita Iva?
A.V. – TREVISO
Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici, come dispone l’ultimo comma dell’articolo 1138 del Codice civile, e di certo i cani sono animali domestici. La norma del regolamento condominiale riportata dal lettore, dunque, è nulla e non produce alcun effetto. Questo non significa, però, che chi detiene l’animale non debba adottare tutte le cautele necessarie a limitare il disturbo per i suoi vicini di casa. Nel caso segnalato dal lettore, potrebbe essere utile rendere inaccessibile al cane la parte di giardino più vicina al recinto condominiale, educare il cane – anche attraverso corsi di addestramento – e, soprattutto, evitare di lasciarlo solo per diverse ore in giardino. In mancanza, il proprietario del cane rischia di commettere il reato di disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone e di rendersi responsabile dei danni che ne conseguono. Prima di attivare ogni via legale, è sempre consigliabile tentare di percorrere la via del dialogo. Quanto alla necessità di aprire una partita Iva, vi è tenuto l’amministratore che esercita professionalmente l’attività (va escluso solo chi svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore per il proprio condominio).