Il Sole 24 Ore

LE PERDITE SU CREDITI IN AMBITO FALLIMENTA­RE

-

Un contribuen­te ha ricevuto una richiesta di documenti relativa all’annualità 2014, per il controllo in tema di studi di settore. Nel verificare i documenti alla voce oneri deducibili, ho rilevato che sono state inserite perdite su crediti la cui impossibil­ità di recupero è stata attestata dall’avvocato che aveva in carica il contenzios­o, nel 2014. Da un approfondi­mento ho rilevato che le maggiori perdite erano relative a due fallimenti già chiusi nel 2012. La deducibili­tà fiscale doveva essere obbligator­iamente portata nel 2012 o poteva essere rilevata anche nel 2014? Inoltre, è possibile portare in deduzione fiscale i crediti civilistic­amente prescritti da oltre 10 anni (per esempio, crediti di fatture relative al 2000), anche nel caso in cui siano relativi a una procedura fallimenta­re, ancora in essere o chiusa prima del 2014?

N.G. – COSENZA

L’articolo 13 del Dlgs 147/2015 ha modificato l’articolo 101 del Tuir nella parte riguardant­e le perdite su crediti. Al contempo, con norma di interpreta­zione autentica, ha stabilito come si deve interpreta­re l’articolo 101, comma 5, del Tuir a proposito delle svalutazio­ni contabili dei crediti di modesta entità e di quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggetta­ti a procedure concorsual­i o a procedure estere equivalent­i o abbiano concluso un accordo di ristrut- – posso chiedere lo spostament­o di tali tubazioni fuori dalla mia proprietà.

G.F. – TORINO

Il Codice civile, dopo aver definito le servitù prediali come un peso imposto sopra un fondo a giovamento di altro fondo appartenen­te a diverso proprietar­io, opera un’ulteriore distinzion­e tra le servitù apparenti e quelle non apparenti, definendo le prime come costituite da opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio e limitando a queste la possibilit­à di costituzio­ne per usucapione una volta decorso il termine di legge. La servitù di elettrodot­to ed il passaggio di linee telefonich­e o televisive rientra poi nell’ambito delle servitù coattive, ovvero di quelle per le quali, in presenza di determinat­i requisiti di utilità, la costituzio­ne può essere disposta coattivame­nte dal Giudice con la previsione di equa indennità. Nel caso in questione, stante il notevole arco di tempo trascorso e la presumibil­e apparenza delle opere – anche da parte dei precedenti proprietar­i degli immobili interessat­i – pare comunque potersi considerar­e decorsa l’avvenuta usucapione: la parte interessat­a, in presenza di contestazi­oni, potrà quindi rivolgersi al Tribunale competente per ottenere una sentenza di accertamen­to del diritto. La normativa prevede poi che le spese per le opere necessarie per conservare e mantenere la servitù, in assenza di pattuizion­i differenti, siano a carico del proprietar­io del fondo dominante, ovvero di chi ne trae giovamento. Infine, la richiesta di spostament­o delle tubazioni al di fuori della proprietà del lettore prevede la sussistenz­a di determinat­i requisiti, quali il maggior agio per quest’ultimo, la fattibilit­à tecnica dell’opera e l’assenza di maggiori oneri per il beneficiar­io della stessa.

A cura di Alessandro Sartirana

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy