LE PERDITE SU CREDITI IN AMBITO FALLIMENTARE
Un contribuente ha ricevuto una richiesta di documenti relativa all’annualità 2014, per il controllo in tema di studi di settore. Nel verificare i documenti alla voce oneri deducibili, ho rilevato che sono state inserite perdite su crediti la cui impossibilità di recupero è stata attestata dall’avvocato che aveva in carica il contenzioso, nel 2014. Da un approfondimento ho rilevato che le maggiori perdite erano relative a due fallimenti già chiusi nel 2012. La deducibilità fiscale doveva essere obbligatoriamente portata nel 2012 o poteva essere rilevata anche nel 2014? Inoltre, è possibile portare in deduzione fiscale i crediti civilisticamente prescritti da oltre 10 anni (per esempio, crediti di fatture relative al 2000), anche nel caso in cui siano relativi a una procedura fallimentare, ancora in essere o chiusa prima del 2014?
N.G. – COSENZA
L’articolo 13 del Dlgs 147/2015 ha modificato l’articolo 101 del Tuir nella parte riguardante le perdite su crediti. Al contempo, con norma di interpretazione autentica, ha stabilito come si deve interpretare l’articolo 101, comma 5, del Tuir a proposito delle svalutazioni contabili dei crediti di modesta entità e di quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti o abbiano concluso un accordo di ristrut- – posso chiedere lo spostamento di tali tubazioni fuori dalla mia proprietà.
G.F. – TORINO
Il Codice civile, dopo aver definito le servitù prediali come un peso imposto sopra un fondo a giovamento di altro fondo appartenente a diverso proprietario, opera un’ulteriore distinzione tra le servitù apparenti e quelle non apparenti, definendo le prime come costituite da opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio e limitando a queste la possibilità di costituzione per usucapione una volta decorso il termine di legge. La servitù di elettrodotto ed il passaggio di linee telefoniche o televisive rientra poi nell’ambito delle servitù coattive, ovvero di quelle per le quali, in presenza di determinati requisiti di utilità, la costituzione può essere disposta coattivamente dal Giudice con la previsione di equa indennità. Nel caso in questione, stante il notevole arco di tempo trascorso e la presumibile apparenza delle opere – anche da parte dei precedenti proprietari degli immobili interessati – pare comunque potersi considerare decorsa l’avvenuta usucapione: la parte interessata, in presenza di contestazioni, potrà quindi rivolgersi al Tribunale competente per ottenere una sentenza di accertamento del diritto. La normativa prevede poi che le spese per le opere necessarie per conservare e mantenere la servitù, in assenza di pattuizioni differenti, siano a carico del proprietario del fondo dominante, ovvero di chi ne trae giovamento. Infine, la richiesta di spostamento delle tubazioni al di fuori della proprietà del lettore prevede la sussistenza di determinati requisiti, quali il maggior agio per quest’ultimo, la fattibilità tecnica dell’opera e l’assenza di maggiori oneri per il beneficiario della stessa.
A cura di Alessandro Sartirana